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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06703/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22199-2021 proposto da: C&C [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:PERSONA] - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; eco6 2 '7 - controricorrenti- avverso la sentenza n. 6555/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 22199 sez.

MT - ud. 26-01-2022 -2- rg. 22199/2021 C&[OSCURATO:SOCIETA] c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Come si evince dal controricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, C&[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione - in data 22 giugno 20121- avverso la sentenza della CTR della Campania, meglio indicata in epigrafe - del 22 dicembre 2020 - ma ne ha omesso il deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., come da certificazione negativa di quest'ultima.

L'Agenzia si costituisce con controricorso.

Considerato che: È giurisprudenza consolidata di questa Corte che, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 c.p.c., il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v.

Cass. n. 25453/2017).

In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave del deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012).

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese vengono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €.2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 26 gennaio 2022 Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22199-2021 proposto da: C&C [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:PERSONA] - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; eco6 2 '7 - controricorrenti- avverso la sentenza n. 6555/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 22199 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- rg. 22199/2021 C&[OSCURATO:SOCIETA] c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Come si evince dal controricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, C&[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione - in data 22 giugno 20121- avverso la sentenza della CTR della Campania, meglio indicata in epigrafe - del 22 dicembre 2020 - ma ne ha omesso il deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., come da certificazione negativa di quest'ultima. L'Agenzia si costituisce con controricorso. Considerato che: È giurisprudenza consolidata di questa Corte che, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 c.p.c., il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v. Cass. n. 25453/2017). In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave del deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012). Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato improcedibile. Le spese vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €.2.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 26 gennaio 2022 Il P
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