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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 14068/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.GIUNGATO Francesco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Crotone che lo aveva riconosciuto colpevole del furto di due taniche di pittura esposte alla pubblica fede e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto di- sposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. in relazione al rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.GIUNGATO Francesco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Crotone che lo aveva riconosciuto colpevole del furto di due taniche di pittura esposte alla pubblica fede e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto di- sposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. in relazione al rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14068/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris