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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2026

Cassazione n. 26073/2026

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'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] LaRocca-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1447/2023depositata il 28/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7824/2024 Numero di raccolta generale 26073/2026Numero sezionale 1926/2026 Data pubblicazione 01/10/20261.

Dalla sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:PERSONA] e MariaAmoroso proposero dinanzi al Tribunale di Paola, nei confronti di DanieleBarbieri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] domanda diaccertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dialcuni fondi siti in Comune di Diamante (CS), asserendo di averne avuto ilcontinuativo, pacifico ed indisturbato possesso per oltre venti anni,possesso estrinsecatosi con la loro regolare utilizzazione.Nella resistenza della controparte, il Tribunale rigettò la domanda,regolando le spese processuali.2.

A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e MariaAmoroso, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PatrizioBarbieri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le ultime due inqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del giudizio digravame, la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1447/2023pubblicata il 28.12.2023, ha rigettato l’appello, regolando le spese di lite.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, ilprimo e il quarto motivo di appello sono stati disattesi, ritenendosi chel’indiscussa e piena signoria di fatto sul fondo, costituente chiaraespressione dei poteri propri del proprietario, non potesse considerarsiintegrata nel caso in cui l’attività fosse consistita nella mera coltivazione,emersa dalle deposizioni dei testimoni escussi, né, per altro verso, potessedirsi raggiunta in concreto la prova della chiusura del fondo medesimo.Alla luce di ciò, la Corte territoriale ha poi ritenuto superfluo l’esame delsecondo e del terzo motivo di appello, aventi ad oggetto la valutazione,assertivamente erronea, da parte del Tribunale, sia delle risultanze dellaprova documentale acquisita sia dell’ipotesi relativa alla sussistenza di unasituazione di compossesso esercitato da tutte le parti sui terreni oggetto dicausa, in quanto, ove anche essi fossero risultati fondati, ciò non avrebbepotuto sovvertire l’esito della decisione.Numero registro generale 7824/2024 Numero di raccolta generale 26073/2026Numero sezionale 1926/2026 Data pubblicazione 01/10/20263. [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],entrambi deceduti, ricorre per cassazione avverso quest’ultima sentenzasulla scorta di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA](erede di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], deceduta), [OSCURATO:PERSONA](in proprio, nonché quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (inproprio, nonché quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) resistono concontroricorso.A seguito di proposta di definizione da parte del Consigliere delegato exart. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha presentato istanza di decisione e,fissata la trattazione in camera di consiglio, le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione delle norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agliartt. 113 (pronuncia secondo diritto), 115 (disponibilità delle prove), 116(valutazione delle prove) e in relazione agli artt. 1158 c.c. (usucapione deibeni immobili e dei diritti reali immobiliari) e 1159 bis c.c. (usucapionespeciale per la piccola proprietà rurale) – nullità della sentenza o delprocedimento ex art. 360, n. 4 c.p.c., – in relazione all’art. 2909 c.c. (cosagiudicata sostanziale) e all’art. 324 c.p.c. (cosa giudicata formale).In sostanza, il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale siaincorsa in un errore di giudizio, consistito in un inesatto apprezzamentodelle risultanze processuali, e che la stessa abbia omesso di valutare ai finidella decisione il giudicato intervenuto in separato giudizio in ordineall’insussistenza di un contratto agrario tra le parti in causa.

Infine,sebbene non citato nella rubrica, viene lamentato dalla parte il vizio diinsufficienza, incongruità e illogicità della motivazione in ordine allavalutazione delle testimonianze e delle allegazioni documentali di primogrado, se non addirittura di assoluta omissione della stessa.Numero registro generale 7824/2024 Numero di raccolta generale 26073/2026Numero sezionale 1926/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Sul punto, premesso che il motivo in esame si sostanzia in una pluralità dicensure eterogenee, deve in primo luogo rilevarsi, quanto alla prospettataviolazione di legge, che l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art.366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cuiall'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura,non soltanto di indicare le norme di legge di cui intende lamentare laviolazione, ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrareche queste ultime contrastano col precetto normativo (cfr.: Cass., Sez.Un., n. 23745/2020; Cass. n. 18998/2021).

A tale onere il ricorrente nonrisulta aver adempiuto, non avendo indicato alcuna specifica affermazionecontenuta nella sentenza impugnata che contrasti con i precetti normativiche si assumono violati.Quanto precede è coerente con il fatto che la parte, anziché lamentare unproblema interpretativo riguardante le norme indicate in rubrica, ovvero lafalsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione dellafattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice,oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta,conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur correttainterpretazione (cfr.: Cass. n. 23851/2019), si duole, al contrario, delfatto che si sia «in presenza di un vero e proprio errore di giudizioconsistito in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali» (cfr.:ricorso, a pag. 31), senza considerare che l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa èesterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede dilegittimità, sotto l'aspetto del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5c.p.c., aspetto nella specie precluso ricorrendo un’ipotesi di decisione c.d.Numero registro generale 7824/2024 Numero di raccolta generale 26073/2026Numero sezionale 1926/2026 Data pubblicazione 01/10/2026doppia conforme.

Il discrimine tra la violazione di legge in senso proprio acausa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa el’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal fatto che soloquest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa (cfr., fra le altre: Cass. n.24054/2017; Cass. n. 25182/2024).Passando, poi, a esaminare le singole norme che si assumono applicateerroneamente, deve in primo luogo osservarsi che l’art. 113 c.p.c. risultaessere stato indicato nella rubrica senza che in ordine ad esso sia stataprospettata alcuna violazione concreta.Non può, poi, essere ritenuta configurabile alcuna violazione dell’art. 115c.p.c., non essendo stato denunciato che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (cfr.: Cass. Sez.Un., n. 20867/2020; Cass. n. 16016/2021), né dell’art. 116 c.p.c., nonavendo il ricorrente allegato che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento (cfr.: Cass., Sez.

Un., n.20867/2020).Considerazioni non dissimili valgono per quanto concerne la normativa intema di usucapione - e ciò anche prescindendosi da quanto osservato daicontroricorrenti in ordine alla mancata riproposizione, in sede di gravame,della domanda di cui all’art. 1159-bis c.c. - avendo la Corte d’appelloNumero registro generale 7824/2024 Numero di raccolta generale 26073/2026Numero sezionale 1926/2026 Data pubblicazione 01/10/2026richiamato e applicato i seguenti principi di diritto più volte affermati, inmateria, in sede di legittimità:- chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene,affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementicostitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del"corpus", ma anche dell'"animus" (cfr.: Cass. n. 15145/2004; Cass. n.5484/2006; Cass. n. 5485/2006; Cass. n. 14092/2010; Cass. n.22667/2017);- in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapionedella proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, aifini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua meracoltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con unarelazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla meratolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea arealizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituiscel'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr.: Cass. n. 1796/2022; Cass.n. 6123/2020; Cass. n. 17376/2018; Cass. n. 18215/2013);- in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valoriin conflitto, tutelati dall'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] n. 1 alla CEDU,come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone algiudice nazionale l’impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento -anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti perl'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedentetitolo dominicale (cfr.: Cass. n. 20539/2017; Cass. n. 28286/2025).Pertanto, in tale parte, il ricorso, attenendo al fatto, il cui esame èprecluso in sede di legittimità al di fuori dei ristretti limiti di cui all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., è inammissibile.Per quanto riguarda, poi, la pretesa violazione del giudicato esterno, deverilevarsi che, sebbene nell’ambito di un separato giudizio sia stata esclusala prova della sussistenza tra le parti di un contratto di mezzadria (cfr.:Numero registro generale 7824/2024 Numero di raccolta generale 26073/2026Numero sezionale 1926/2026 Data pubblicazione 01/10/2026sentenza della Corte d’appello di Catanzaro – Sezione specializzata agrarian. 1169/2018, prodotta in atti), il ricorrente non ha indicato alcuna partedi tale pronuncia in cui si affermi che il potere di fatto sui terreni inquestione fosse stato esercitato dai suoi danti causa uti domini, anzichécon la mera tolleranza dei proprietari, né ciò emerge dall’esame diretto deldocumento, richiamato in questa sede da entrambe le parti.Pertanto, sotto il profilo in questione, il ricorso è infondato.Parimenti infondata, infine, è la censura del ricorrente nella parteriguardante l’assenza o la mera apparenza della motivazione.A tale proposito, si rileva che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(cfr., fra le altre: Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014; Cass., Sez.

Un., n.8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022).Ora, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. edall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli un’obiettiva carenzanell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento, come accade quando non vi siaalcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-Numero registro generale 7824/2024 Numero di raccolta generale 26073/2026Numero sezionale 1926/2026 Data pubblicazione 01/10/2026giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr.: Cass.n. 3819/2020).

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamenteesistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento (cfr.: Cass. n. 1986/2025).Quanto al "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", trattasiparimenti di ipotesi che non rende percepibile l'iter logico seguito per laformazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcuneffettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice (cfr.: Cass. n. 12096/2018).Ora, nessuno dei vizi sopra indicati sussiste in concreto, essendo leargomentazioni contenute nella sentenza impugnata idonee a renderepercepibile il percorso logico e giuridico posto a fondamento delladecisione, e ciò ben al di sopra del c.d. minimo costituzionale.D’altronde, perché la motivazione adottata dal giudice di merito possaessere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essaprenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte leargomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi leragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenereimplicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibilicon esse (cfr.: Cass. n. 12121/2004; Cass. n. 13359/1999).2.

Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione delle norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agliartt. 113 (pronuncia secondo diritto), 115 (disponibilità delle prove), 116(valutazione delle prove) e in relazione agli artt. 1158 c.c. (usucapione deibeni immobili e dei diritti reali immobiliari) e 1159 bis c.c. (usucapionespeciale per la piccola proprietà rurale) – nullità della sentenza o delprocedimento ex art. 360, n. 4 c.p.c.Numero registro generale 7824/2024 Numero di raccolta generale 26073/2026Numero sezionale 1926/2026 Data pubblicazione 01/10/2026In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia omesso diesaminare il secondo e il terzo motivo di appello e dichiara di “riproporre”gli stessi in questa sede (cfr.: ricorso, a pag. 35).Il motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità, è manifestamenteinfondato.Deve in primo luogo rilevarsi che l’esame dei motivi di appello in questionenon è stato omesso, ma è stato ritenuto ininfluente, e dunque assorbito insenso improprio, per effetto del rigetto degli ulteriori motivi di gravame.La valutazione di cui si discute risulta corretta, ove si consideri che,nell’esaminare il primo ed il quarto motivo di appello, la Corte territorialeha ritenuto insussistente la prova dei presupposti (corpus e animus) delpossesso utile ai fini dell’usucapione, mentre i motivi che la parte assumetrascurati riguardavano la critica alla sentenza di primo grado, nella partein cui erano stati presi in considerazione elementi di fatto che deponevanoper la sussistenza di una mera detenzione del bene da parte degli attori.È dunque logicamente corretta l’asserzione che anche l’eventualeaccoglimento dei motivi in esame, in assenza di prova del possesso utile aifini dell’usucapione, non avrebbe potuto determinare l’accoglimento delladomanda degli appellanti.Ne deriva ulteriormente che non risulta configurabile il vizio di omessapronuncia sui motivi in questione.Per altro verso, la mera reiterazione dei motivi ritenuti assorbiti, senza chene sia stato dimostrato il carattere dirimente, è inammissibile, posto checon il ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesidifensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudicedell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché intal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazioneal giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza,nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art.366, comma 1, n. 4, c.p.c. (cfr., fra le altre: Cass. n. 22478/2018).Numero registro generale 7824/2024 Numero di raccolta generale 26073/2026Numero sezionale 1926/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Per il resto, si richiamano le considerazioni già svolte con riferimento alprimo motivo.Alla luce di quanto precede, il ricorso va disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo,con l’aumento previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 per lapresenza di più parti aventi stessa posizione processuale.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento,in favore di parte controricorrente, di una somma equitativamentedeterminata come da dispositivo, nonché al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (cfr.: Cass., Sez.

Un., n.27433/2023; Cass., Sez.

Un., n. 28540/2023; Cass. n. 11346/2024).Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere aicontroricorrenti le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 4.500,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se ein quanto dovuti.Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00 infavore di parte controricorrente, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., edell’ulteriore somma di euro 2.000,00, in favore della cassa delleammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.Numero registro generale 7824/2024 Numero di raccolta generale 26073/2026Numero sezionale 1926/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 23 settembre 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] LaRocca-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1447/2023depositata il 28/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7824/2024 Numero di raccolta generale 26073/2026Numero sezionale 1926/2026 Data pubblicazione 01/10/20261. Dalla sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:PERSONA] e MariaAmoroso proposero dinanzi al Tribunale di Paola, nei confronti di DanieleBarbieri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] domanda diaccertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dialcuni fondi siti in Comune di Diamante (CS), asserendo di averne avuto ilcontinuativo, pacifico ed indisturbato possesso per oltre venti anni,possesso estrinsecatosi con la loro regolare utilizzazione.Nella resistenza della controparte, il Tribunale rigettò la domanda,regolando le spese processuali.2. A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e MariaAmoroso, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PatrizioBarbieri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le ultime due inqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del giudizio digravame, la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1447/2023pubblicata il 28.12.2023, ha rigettato l’appello, regolando le spese di lite.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, ilprimo e il quarto motivo di appello sono stati disattesi, ritenendosi chel’indiscussa e piena signoria di fatto sul fondo, costituente chiaraespressione dei poteri propri del proprietario, non potesse considerarsiintegrata nel caso in cui l’attività fosse consistita nella mera coltivazione,emersa dalle deposizioni dei testimoni escussi, né, per altro verso, potessedirsi raggiunta in concreto la prova della chiusura del fondo medesimo.Alla luce di ciò, la Corte territoriale ha poi ritenuto superfluo l’esame delsecondo e del terzo motivo di appello, aventi ad oggetto la valutazione,assertivamente erronea, da parte del Tribunale, sia delle risultanze dellaprova documentale acquisita sia dell’ipotesi relativa alla sussistenza di unasituazione di compossesso esercitato da tutte le parti sui terreni oggetto dicausa, in quanto, ove anche essi fossero risultati fondati, ciò non avrebbepotuto sovvertire l’esito della decisione.Numero registro generale 7824/2024 Numero di raccolta generale 26073/2026Numero sezionale 1926/2026 Data pubblicazione 01/10/20263. [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],entrambi deceduti, ricorre per cassazione avverso quest’ultima sentenzasulla scorta di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA](erede di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], deceduta), [OSCURATO:PERSONA](in proprio, nonché quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (inproprio, nonché quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) resistono concontroricorso.A seguito di proposta di definizione da parte del Consigliere delegato exart. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha presentato istanza di decisione e,fissata la trattazione in camera di consiglio, le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione delle norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agliartt. 113 (pronuncia secondo diritto), 115 (disponibilità delle prove), 116(valutazione delle prove) e in relazione agli artt. 1158 c.c. (usucapione deibeni immobili e dei diritti reali immobiliari) e 1159 bis c.c. (usucapionespeciale per la piccola proprietà rurale) – nullità della sentenza o delprocedimento ex art. 360, n. 4 c.p.c., – in relazione all’art. 2909 c.c. (cosagiudicata sostanziale) e all’art. 324 c.p.c. (cosa giudicata formale).In sostanza, il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale siaincorsa in un errore di giudizio, consistito in un inesatto apprezzamentodelle risultanze processuali, e che la stessa abbia omesso di valutare ai finidella decisione il giudicato intervenuto in separato giudizio in ordineall’insussistenza di un contratto agrario tra le parti in causa. Infine,sebbene non citato nella rubrica, viene lamentato dalla parte il vizio diinsufficienza, incongruità e illogicità della motivazione in ordine allavalutazione delle testimonianze e delle allegazioni documentali di primogrado, se non addirittura di assoluta omissione della stessa.Numero registro generale 7824/2024 Numero di raccolta generale 26073/2026Numero sezionale 1926/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Sul punto, premesso che il motivo in esame si sostanzia in una pluralità dicensure eterogenee, deve in primo luogo rilevarsi, quanto alla prospettataviolazione di legge, che l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art.366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cuiall'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura,non soltanto di indicare le norme di legge di cui intende lamentare laviolazione, ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrareche queste ultime contrastano col precetto normativo (cfr.: Cass., Sez.Un., n. 23745/2020; Cass. n. 18998/2021). A tale onere il ricorrente nonrisulta aver adempiuto, non avendo indicato alcuna specifica affermazionecontenuta nella sentenza impugnata che contrasti con i precetti normativiche si assumono violati.Quanto precede è coerente con il fatto che la parte, anziché lamentare unproblema interpretativo riguardante le norme indicate in rubrica, ovvero lafalsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione dellafattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice,oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta,conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur correttainterpretazione (cfr.: Cass. n. 23851/2019), si duole, al contrario, delfatto che si sia «in presenza di un vero e proprio errore di giudizioconsistito in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali» (cfr.:ricorso, a pag. 31), senza considerare che l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa èesterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede dilegittimità, sotto l'aspetto del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5c.p.c., aspetto nella specie precluso ricorrendo un’ipotesi di decisione c.d.Numero registro generale 7824/2024 Numero di raccolta generale 26073/2026Numero sezionale 1926/2026 Data pubblicazione 01/10/2026doppia conforme. Il discrimine tra la violazione di legge in senso proprio acausa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa el’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal fatto che soloquest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa (cfr., fra le altre: Cass. n.24054/2017; Cass. n. 25182/2024).Passando, poi, a esaminare le singole norme che si assumono applicateerroneamente, deve in primo luogo osservarsi che l’art. 113 c.p.c. risultaessere stato indicato nella rubrica senza che in ordine ad esso sia stataprospettata alcuna violazione concreta.Non può, poi, essere ritenuta configurabile alcuna violazione dell’art. 115c.p.c., non essendo stato denunciato che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (cfr.: Cass. Sez.Un., n. 20867/2020; Cass. n. 16016/2021), né dell’art. 116 c.p.c., nonavendo il ricorrente allegato che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento (cfr.: Cass., Sez. Un., n.20867/2020).Considerazioni non dissimili valgono per quanto concerne la normativa intema di usucapione - e ciò anche prescindendosi da quanto osservato daicontroricorrenti in ordine alla mancata riproposizione, in sede di gravame,della domanda di cui all’art. 1159-bis c.c. - avendo la Corte d’appelloNumero registro generale 7824/2024 Numero di raccolta generale 26073/2026Numero sezionale 1926/2026 Data pubblicazione 01/10/2026richiamato e applicato i seguenti principi di diritto più volte affermati, inmateria, in sede di legittimità:- chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene,affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementicostitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del"corpus", ma anche dell'"animus" (cfr.: Cass. n. 15145/2004; Cass. n.5484/2006; Cass. n. 5485/2006; Cass. n. 14092/2010; Cass. n.22667/2017);- in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapionedella proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, aifini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua meracoltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con unarelazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla meratolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea arealizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituiscel'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr.: Cass. n. 1796/2022; Cass.n. 6123/2020; Cass. n. 17376/2018; Cass. n. 18215/2013);- in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valoriin conflitto, tutelati dall'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] n. 1 alla CEDU,come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone algiudice nazionale l’impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento -anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti perl'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedentetitolo dominicale (cfr.: Cass. n. 20539/2017; Cass. n. 28286/2025).Pertanto, in tale parte, il ricorso, attenendo al fatto, il cui esame èprecluso in sede di legittimità al di fuori dei ristretti limiti di cui all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., è inammissibile.Per quanto riguarda, poi, la pretesa violazione del giudicato esterno, deverilevarsi che, sebbene nell’ambito di un separato giudizio sia stata esclusala prova della sussistenza tra le parti di un contratto di mezzadria (cfr.:Numero registro generale 7824/2024 Numero di raccolta generale 26073/2026Numero sezionale 1926/2026 Data pubblicazione 01/10/2026sentenza della Corte d’appello di Catanzaro – Sezione specializzata agrarian. 1169/2018, prodotta in atti), il ricorrente non ha indicato alcuna partedi tale pronuncia in cui si affermi che il potere di fatto sui terreni inquestione fosse stato esercitato dai suoi danti causa uti domini, anzichécon la mera tolleranza dei proprietari, né ciò emerge dall’esame diretto deldocumento, richiamato in questa sede da entrambe le parti.Pertanto, sotto il profilo in questione, il ricorso è infondato.Parimenti infondata, infine, è la censura del ricorrente nella parteriguardante l’assenza o la mera apparenza della motivazione.A tale proposito, si rileva che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(cfr., fra le altre: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n.8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022).Ora, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. edall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli un’obiettiva carenzanell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento, come accade quando non vi siaalcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-Numero registro generale 7824/2024 Numero di raccolta generale 26073/2026Numero sezionale 1926/2026 Data pubblicazione 01/10/2026giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr.: Cass.n. 3819/2020). La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamenteesistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento (cfr.: Cass. n. 1986/2025).Quanto al "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", trattasiparimenti di ipotesi che non rende percepibile l'iter logico seguito per laformazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcuneffettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice (cfr.: Cass. n. 12096/2018).Ora, nessuno dei vizi sopra indicati sussiste in concreto, essendo leargomentazioni contenute nella sentenza impugnata idonee a renderepercepibile il percorso logico e giuridico posto a fondamento delladecisione, e ciò ben al di sopra del c.d. minimo costituzionale.D’altronde, perché la motivazione adottata dal giudice di merito possaessere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essaprenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte leargomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi leragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenereimplicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibilicon esse (cfr.: Cass. n. 12121/2004; Cass. n. 13359/1999).2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione delle norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agliartt. 113 (pronuncia secondo diritto), 115 (disponibilità delle prove), 116(valutazione delle prove) e in relazione agli artt. 1158 c.c. (usucapione deibeni immobili e dei diritti reali immobiliari) e 1159 bis c.c. (usucapionespeciale per la piccola proprietà rurale) – nullità della sentenza o delprocedimento ex art. 360, n. 4 c.p.c.Numero registro generale 7824/2024 Numero di raccolta generale 26073/2026Numero sezionale 1926/2026 Data pubblicazione 01/10/2026In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia omesso diesaminare il secondo e il terzo motivo di appello e dichiara di “riproporre”gli stessi in questa sede (cfr.: ricorso, a pag. 35).Il motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità, è manifestamenteinfondato.Deve in primo luogo rilevarsi che l’esame dei motivi di appello in questionenon è stato omesso, ma è stato ritenuto ininfluente, e dunque assorbito insenso improprio, per effetto del rigetto degli ulteriori motivi di gravame.La valutazione di cui si discute risulta corretta, ove si consideri che,nell’esaminare il primo ed il quarto motivo di appello, la Corte territorialeha ritenuto insussistente la prova dei presupposti (corpus e animus) delpossesso utile ai fini dell’usucapione, mentre i motivi che la parte assumetrascurati riguardavano la critica alla sentenza di primo grado, nella partein cui erano stati presi in considerazione elementi di fatto che deponevanoper la sussistenza di una mera detenzione del bene da parte degli attori.È dunque logicamente corretta l’asserzione che anche l’eventualeaccoglimento dei motivi in esame, in assenza di prova del possesso utile aifini dell’usucapione, non avrebbe potuto determinare l’accoglimento delladomanda degli appellanti.Ne deriva ulteriormente che non risulta configurabile il vizio di omessapronuncia sui motivi in questione.Per altro verso, la mera reiterazione dei motivi ritenuti assorbiti, senza chene sia stato dimostrato il carattere dirimente, è inammissibile, posto checon il ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesidifensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudicedell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché intal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazioneal giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza,nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art.366, comma 1, n. 4, c.p.c. (cfr., fra le altre: Cass. n. 22478/2018).Numero registro generale 7824/2024 Numero di raccolta generale 26073/2026Numero sezionale 1926/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Per il resto, si richiamano le considerazioni già svolte con riferimento alprimo motivo.Alla luce di quanto precede, il ricorso va disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo,con l’aumento previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 per lapresenza di più parti aventi stessa posizione processuale.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento,in favore di parte controricorrente, di una somma equitativamentedeterminata come da dispositivo, nonché al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (cfr.: Cass., Sez. Un., n.27433/2023; Cass., Sez. Un., n. 28540/2023; Cass. n. 11346/2024).Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere aicontroricorrenti le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 4.500,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se ein quanto dovuti.Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00 infavore di parte controricorrente, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., edell’ulteriore somma di euro 2.000,00, in favore della cassa delleammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.Numero registro generale 7824/2024 Numero di raccolta generale 26073/2026Numero sezionale 1926/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 23 settembre 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
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