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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 47551/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rz-h [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 15 settembre 2021 il Tribunale di Teramo revocava il Pe3G-Awo beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a 2letofflo't Lucia con la sentenza emessa in data 8.05.2009 dal Gup del Tribunale di Napoli divenuta irrevocabile il 22.06.2009.

In motivazione, il Tribunale ha rilevato che il fatto che costituirebbe il presupposto della revoca del beneficio, per quanto risulta agli atti, è stato commesso nel quinquennio, ovvero in data anteriore e prossima al mese di maggio del 2014, come si evince dalla contestazione del capo di imputazione ed in assenza di un diverso accertamento risultante dalla sentenza emessa in data 29.04.2016 dal Tribunale di Teramo in composizione monocratica divenuta irrevocabile il 13.02.2020.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PAGNANO Lucia deducendo: a) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 168 cod. pen.; b) violazione dell'art. 168 cod. pen. in relazione all'art. 585 cod. pen. e difetto di motivazione.

Con successiva memoria si ribadiscono i contenuti dell'atto di ricorso.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, essendo la condotta di reato - che ha dato luogo alla revoca del beneficio - commessa già con condotte poste in essere entro il quinquiennio dal passaggio in giudicato della prima decisione.

Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rz-h [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 15 settembre 2021 il Tribunale di Teramo revocava il Pe3G-Awo beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a 2letofflo't Lucia con la sentenza emessa in data 8.05.2009 dal Gup del Tribunale di Napoli divenuta irrevocabile il 22.06.2009. In motivazione, il Tribunale ha rilevato che il fatto che costituirebbe il presupposto della revoca del beneficio, per quanto risulta agli atti, è stato commesso nel quinquennio, ovvero in data anteriore e prossima al mese di maggio del 2014, come si evince dalla contestazione del capo di imputazione ed in assenza di un diverso accertamento risultante dalla sentenza emessa in data 29.04.2016 dal Tribunale di Teramo in composizione monocratica divenuta irrevocabile il 13.02.2020. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PAGNANO Lucia deducendo: a) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 168 cod. pen.; b) violazione dell'art. 168 cod. pen. in relazione all'art. 585 cod. pen. e difetto di motivazione. Con successiva memoria si ribadiscono i contenuti dell'atto di ricorso. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, essendo la condotta di reato - che ha dato luogo alla revoca del beneficio - commessa già con condotte poste in essere entro il quinquiennio dal passaggio in giudicato della prima decisione. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 47551/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris