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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09775/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il Tribunale di Asti, in data 19 settembre 2018, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata di giustizia; rilevato che il motivo di ricorso, articolato in punto di diniego della conversione della pena detentiva con quella pecuniaria, è formulato in termini generici in quanto non tiene conto della complessiva motivazione con cui la Corte territoriale, nel denegare il beneficio, ha valutato la personalità dell'imputato, a carico del quale militano plurime condanne per reati contro il patrimonio (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata) essendo appena il caso di ribadire che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati ne la predetta norma (cfr., Sez. 7 - , n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 01; Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Pizziconi, Rv. 249717 - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il Tribunale di Asti, in data 19 settembre 2018, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata di giustizia; rilevato che il motivo di ricorso, articolato in punto di diniego della conversione della pena detentiva con quella pecuniaria, è formulato in termini generici in quanto non tiene conto della complessiva motivazione con cui la Corte territoriale, nel denegare il beneficio, ha valutato la personalità dell'imputato, a carico del quale militano plurime condanne per reati contro il patrimonio (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata) essendo appena il caso di ribadire che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati ne la predetta norma (cfr., Sez. 7 - , n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 01; Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Pizziconi, Rv. 249717 - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 febbra
Sentenza Cassazione n. 09775/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris