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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 1975

Cassazione n. 44110/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/04/1975 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso è generica riproduzione di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti con riferimento: - alla omessa applicazione delle attenuanti generiche ( primo e terzo motivo) con riguardo alla esclusione della incompatibilità tra l'omesso riconoscimento e la qualificazione dell'ipotesi lieve ed alla inincidenza delle dichiarazioni spontanee dell'imputato; - alla omessa applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ( secondo motivo) con riguardo alla ineccepibile valutazione degli indici fattuali posti a sostegno del diniego ( v. pg. 5 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eure tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/9/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/04/1975 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso è generica riproduzione di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti con riferimento: - alla omessa applicazione delle attenuanti generiche ( primo e terzo motivo) con riguardo alla esclusione della incompatibilità tra l'omesso riconoscimento e la qualificazione dell'ipotesi lieve ed alla inincidenza delle dichiarazioni spontanee dell'imputato; - alla omessa applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ( secondo motivo) con riguardo alla ineccepibile valutazione degli indici fattuali posti a sostegno del diniego ( v. pg. 5 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eure tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023
Sentenza Cassazione n. 44110/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris