CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 40843/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla. Corte di appello di Milano visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza resa dalla Corte di appello di Milano, con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità della ricusazione proposta nei confronti del giudice monocratico dinanzi al quale era in corso di svolgimento il procedimento penale a carico del ricorrente. 2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe esaminato tutte le questioni devolute al suo esame, omettendo di valutare, in particolare, le frasi riferite dal giudice nel corso del procedimento, lì dove affermava "qualcuno gliele avrà pur date le ricevute concordate", in tal modo fornendo una indebita manifestazione di giudizio, senza che tale affermazione possa essere ricondotta nell'alveo della ordinaria gestione del procedimento. Tale condotta, unitamente alla revoca dei testi a discarico, all'assegnazione di un termine per memorie di soli tre giorni e a un "colloquio appartato" tra il giudice, il pubblico ministero e la parte civile, costituirebbero manifestazione di grave inimicizia, oltre che di indebita manifestazione del convincimento, il che giustificava appieno l'accoglimento della ricusazione. 3. Il ricorrente depositava, a sua firma, una memoria difensiva con allegata documentazione, da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. e della quale, pertanto, non può tenersi conto ai fini della decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve preliminarmente rilevarsi che la Corte di appello ha incentrato la propria motivazione sulla frase pronunciata dal giudice e ritenuta una indebita anticipazione del proprio giudizio. Si legge nella motivazione che la frase "qualcuno glielftavrà datjtal Matarrese le ricevute concordatt" non può interpretarsi quale una anticipazione del giudizio, posto che la lettura in tal senso deriva esclusivamente dall'interpretazione che ne dà il ricorrente, senza che la frase - intesa nella sua oggettività - dimostri una manifestazione indebita. Si tratta di una valutazione del tutto condivisibile posto che la frase - peraltro estrapolata dal contesto - è stata ritenuta priva di idoneità a manifestare un indebito convincimento, senza che tale valutazione di merito, in assenza di aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà, possa esser sindacata in sede di legittimità. Anche le restanti doglianze riproposte dal ricorrente non sono suscettibili di accoglimento, dovendosi confermare - come già' sostenuto dalla Corte di appello - che la scelta di revocare i testi a discarico e la gestione dei tempi del giudizio rientrano nelle facoltà attribuite al giudice, senza che dalle modalità del loro esercizio possano derivarne ragioni a sostegno della ricusazione. Infine, la circostanza secondo cui il giud:.ce ricusato avrebbe avuto un colloquio riservato con il pubblico ministero e il difensore della parte civile rappresenta un mero sospetto, non avallato da alcun elemento e, quindi, insuscettibile di essere valutato da parte della Corte di appello e, conseguentemente, da questa Corte. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 novembre 2025 Il