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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 09725/2022

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la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento n. 1067/2020 inscritto presso la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] per reati di cui agli artt. 385 cod. pen. e 73 e 80 d.P.R., 309/1990, avanza richiesta di rimessione del procedimento allegando situazioni di potenziale pregiudizio nei suoi confronti, collegate ad un atteggiamento descritto come discriminatorio da parte del titolare e dei sostituti magistrati del predetto ufficio requirente, tale da ingenerare un legittimo sospetto sull'imparzialità dello svolgimento del giudizio nei suoi confronti.

2. Con un'unica, articolata rappresentazione delle vicende giudiziarie in cui é coinvolto, il deducente propone richiesta ex art. 45 cod.proc.pen. sulla base di presunti atteggiamenti conflittuali ed abusi commessi ai suoi danni da parte del Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi sostituti, di cui il Boutouil allega un'inimicizia nei suoi riguardi, tale da indirizzare univocamente le sue vicende processuali in favore della tesi accusatoria, come risulterebbe - a detta dello stesso esponente - da talune situazioni sommariamente enunciate nell'istanza, consistenti in alcune impugnazioni proposte dal Procuratore della Repubblica avverso taluni provvedimenti, nonché da alcune denunce o esposti presentati dallo stesso Boutouil, anche in altri procedimenti penali, e da decisioni viziate da pregiudizio nei suoi confronti, tali da giustificare la richiesta di translatio iudicii, in relazione ai procedimenti in corso nei suoi confronti, ad altra autorità giudiziaria.

3. La mozione del ricorrente é manifestamente infondata e, pertanto, inammissibile.

Ed invero, si premette che, in tema di rimessione del procedimento, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa; l'istituto della rimessione é uno strumento processuale eccezionale che tutela l'imparzialità e la serenità del giudizio sul piano oggettivo, preservandolo da un rischio concreto, non opinabile ed attuale di essere inquinato da fattori esterni all'ufficio giudiziario chiamato a svolgere la sua funzione giurisdizionale (Sez. 3, Sentenza n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273115 - 273116).

E' inoltre noto che l'istituto in esame implica una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii (Sez. 3, Sentenza n. 23962 del 12/05/2015, Bacci e altri, Rv. 263952).

Ne consegue che le situazioni paventate e addotte a sostegno della richiesta devono emergere in modo certo dagli atti del processo e non costituire solo la proiezione di generiche preoccupazioni e timori senza la sicura esistenza di fatti reali e collegati a situazioni locali, idonei per la loro gravità a turbare il sereno svolgimento del processo e a compromettere in tal modo la corretta amministrazione della giustizia (Sez. 1, Sentenza n. 6743 del 20/12/1995, dep. 1996, Vizzini, Rv. 203813), di tal che la richiesta di rimessione deve individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la "grave situazione locale" delineata in astratto dall'art. 45 del codice di rito, rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili e perciò non generici, allusivi o meramente evocativi i dati di fatto e le argomentazioni sui cui la richiesta stessa si fonda.

4. Nella specie l'inammissibilità dell'istanza va, appunto, correlata alla genericità dei presupposti allegati dal ricorrente (che già aveva adottato qualche tempo addietro analoga iniziativa, con analogo esito: cfr. Sez. 7, Ordinanza 24/03/2021, n. 18442): presupposti che risultano, in realtà, correlati a iniziative e a provvedimenti costituenti espressione della normale dialettica processuale e non sono dimostrativi di pregiudizi negativi o discriminazioni nei riguardi del Boutouil, non indicando, al di là di meri sospetti e illazioni e del riferimento a talune iniziative legittimamente adottate dall'Ufficio di procura ascolano, alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un'eventuale translatio iudicii (cfr. Cass.

S.U., 28.1.2003 n. 13687, Berlusconi, Rv. 223638).

La situazione di pregiudizio paventata a sostegno della rimessione, con la prospettazione di pregiudizi e torti sorretti da una confusa e caotica descrizione di vicende processuali ancora in corso, non appare in tutta evidenza sufficiente a giustificare deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge, non emergendo ostacoli al corretto e sereno svolgimento del giudizio nella sua sede naturale.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente (Giusep avich

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento n. 1067/2020 inscritto presso la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] per reati di cui agli artt. 385 cod. pen. e 73 e 80 d.P.R., 309/1990, avanza richiesta di rimessione del procedimento allegando situazioni di potenziale pregiudizio nei suoi confronti, collegate ad un atteggiamento descritto come discriminatorio da parte del titolare e dei sostituti magistrati del predetto ufficio requirente, tale da ingenerare un legittimo sospetto sull'imparzialità dello svolgimento del giudizio nei suoi confronti. 2. Con un'unica, articolata rappresentazione delle vicende giudiziarie in cui é coinvolto, il deducente propone richiesta ex art. 45 cod.proc.pen. sulla base di presunti atteggiamenti conflittuali ed abusi commessi ai suoi danni da parte del Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi sostituti, di cui il Boutouil allega un'inimicizia nei suoi riguardi, tale da indirizzare univocamente le sue vicende processuali in favore della tesi accusatoria, come risulterebbe - a detta dello stesso esponente - da talune situazioni sommariamente enunciate nell'istanza, consistenti in alcune impugnazioni proposte dal Procuratore della Repubblica avverso taluni provvedimenti, nonché da alcune denunce o esposti presentati dallo stesso Boutouil, anche in altri procedimenti penali, e da decisioni viziate da pregiudizio nei suoi confronti, tali da giustificare la richiesta di translatio iudicii, in relazione ai procedimenti in corso nei suoi confronti, ad altra autorità giudiziaria. 3. La mozione del ricorrente é manifestamente infondata e, pertanto, inammissibile. Ed invero, si premette che, in tema di rimessione del procedimento, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa; l'istituto della rimessione é uno strumento processuale eccezionale che tutela l'imparzialità e la serenità del giudizio sul piano oggettivo, preservandolo da un rischio concreto, non opinabile ed attuale di essere inquinato da fattori esterni all'ufficio giudiziario chiamato a svolgere la sua funzione giurisdizionale (Sez. 3, Sentenza n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273115 - 273116). E' inoltre noto che l'istituto in esame implica una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii (Sez. 3, Sentenza n. 23962 del 12/05/2015, Bacci e altri, Rv. 263952). Ne consegue che le situazioni paventate e addotte a sostegno della richiesta devono emergere in modo certo dagli atti del processo e non costituire solo la proiezione di generiche preoccupazioni e timori senza la sicura esistenza di fatti reali e collegati a situazioni locali, idonei per la loro gravità a turbare il sereno svolgimento del processo e a compromettere in tal modo la corretta amministrazione della giustizia (Sez. 1, Sentenza n. 6743 del 20/12/1995, dep. 1996, Vizzini, Rv. 203813), di tal che la richiesta di rimessione deve individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la "grave situazione locale" delineata in astratto dall'art. 45 del codice di rito, rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili e perciò non generici, allusivi o meramente evocativi i dati di fatto e le argomentazioni sui cui la richiesta stessa si fonda. 4. Nella specie l'inammissibilità dell'istanza va, appunto, correlata alla genericità dei presupposti allegati dal ricorrente (che già aveva adottato qualche tempo addietro analoga iniziativa, con analogo esito: cfr. Sez. 7, Ordinanza 24/03/2021, n. 18442): presupposti che risultano, in realtà, correlati a iniziative e a provvedimenti costituenti espressione della normale dialettica processuale e non sono dimostrativi di pregiudizi negativi o discriminazioni nei riguardi del Boutouil, non indicando, al di là di meri sospetti e illazioni e del riferimento a talune iniziative legittimamente adottate dall'Ufficio di procura ascolano, alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un'eventuale translatio iudicii (cfr. Cass. S.U., 28.1.2003 n. 13687, Berlusconi, Rv. 223638). La situazione di pregiudizio paventata a sostegno della rimessione, con la prospettazione di pregiudizi e torti sorretti da una confusa e caotica descrizione di vicende processuali ancora in corso, non appare in tutta evidenza sufficiente a giustificare deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge, non emergendo ostacoli al corretto e sereno svolgimento del giudizio nella sua sede naturale. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente (Giusep avich
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