CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25307/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.A. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. FrancescoMaria [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 07 / 07/2022 C . C . dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 7421 /201 7 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscrittoal numero 7421 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto 01) CERIO Giovanni 02) BOLINO Francesca 03) [OSCURATO:PERSONA] Vittorio 04) MANCINI Armando 05) CIOFANI Antonio 06) [OSCURATO:PERSONA] Enio 07) LAURI Adriano 08) ROSSODIVITA [OSCURATO:PERSONA] 09) CECCAGNOLI [OSCURATO:PERSONA] 10) [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocatoCarmine Ciofani (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55M30 A515A) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di L’Aquilan. 909/2016, pubblicata in data 12 settembre 2016 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del7 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 8459/2017 –Sez. 3 –Ad. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti,deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria, hanno agito in giudizio nei con- fronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri,per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie. Le loro domandesono state rigettate dal Tribunale di L’Aquila, che ha ritenuto prescritti i diritti azionati. La Corte di Appello di L’Aquila, ha confermato la decisione di primo grado. Avverso tale decisione ricorrono i medici indicati in epigrafe quali ricorrenti, sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri non ha svolto attività difensiva nella presente sede. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c. , per l’adunanza del 31 ottobre 2019. All’esito di riconvocazione dopo la camera di consiglio, il Colle- gio, con ordinanza interlocutoria n. 7928del 2020, ha rinviato la trattazione a nuovo ruolo. La trattazione è stata nuovamente fissata per l’odierna adu- nanza in vista della quale il P.G. non ha depositato conclusio- ni, mentre hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] della decisione 1.È preliminare la verifica dell’ammissibilità del ricorso. Esso risulterebbe invero notificato esclusivamente all’[OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila, a mezzo P.E.C., ma la relata ditale notifica e d il messaggio di posta elett ronica con- tenente la ricevuta di avvenuta consegna non risultano corre- dati da attestazione di conformità agli originali informatici, munita disottoscrizione autografa del difensore. Ric. n. 8459/2017 –Sez. 3 –Ad. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 La attestazione con sottoscrizione autografa del difensore non risulta prodotta neanche in vista dell’adunanza camerale (né di quella dell’ottobre 2019, né di quella odierna) e l’amministrazione intimata è rimasta tale. In base ai principi enunciati in materia da questa Corte, deve pertanto ritenersi difettare del tutto la prova del regolare per- fezionamento della notificazione del ricorso all’unica parte in- timata, con conseguente inammissibilità dello stesso ricorso, il che rende superflua anche la sola illustrazione delle censure in esso contenute (cfr., in particolare, Cass.,Sez. 6 - L, Ordinan- za n. 19078 del 18/07/2018, Rv. 649947 – 01 , secondo cui «in tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa sia no- tificato in via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogi- ca del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi alle- gati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi dell’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994; tale produzione rileva sul piano dell’ammissibilità del ricorso e può intervenire ai sensi dell’art.372 c.p.c. fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ov- vero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.»; tali principi – quanto meno per il caso in cui, come nella fattispecie, l’unico intimato sia rimasto tale – risultano peraltro del tutto in linea con quelli desumibili dai successivi arresti di cui a: Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32231 del 13/12/2018, Rv. 651826 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 27480del 30/10/2018 , Rv. 651336 – 01; Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 –02). 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Ric. n. 8459/2017 –Sez. 3 –Ad. 7 luglio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 Nulla è a dirsi in relazione alle spese del giudizio, in quanto l’amministrazione intimata non ha svolto alcuna attività difen- siva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui