CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 38271/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 13 novembre 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - quale giudice della esecuzione - ha revocato, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dal Gup presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 6 giugno 2006, irrevocabile il 12 febbraio 2007. Ciò in ragione della commissione di altro delitto della stessa indole -reato di ricettazione- commesso in epoca anteriore e prossima al 23 luglio 2010 (sentenza di condanna del medesimo Tribunale emessa in data 22 gennaio 2016, definitiva il 9 ottobre 2018). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - D'[OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge in relazione all'art. 34 cod. proc. pen. . Si lamenta la mancata sostituzione, in Collegio, del giudice Dr. ,Fra _co Russo na-1 COn« ro h, [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva già deciso una precedente richiesta dì revoca ( e ricorrente, datata 30 settembre 2019. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la parte che intenda rappresentare - in sede di merito - profili di incompatibilità o comunque pregiudizi alla imparzialità del giudice è tenuta a promuovere la procedura incidentale di ricusazione ai sensi dell'art.37 co.1 lett. a) cod.proc.pen. . Ciò in ragione del fatto che, come autorevolmente precisato da Sez. U n. 23122 del 27.1.2011, ric. Tanzi nel sistema del codice di procedura penale né le incompatibilità predefiníte dal legislatore nell'art. 34 cod. proc. pen. né, tantomeno, i motivi di astensione che possono dar luogo a ricusazione e quelli ulteriormente previsti in via autonoma per la ricusazione, costituiscono mai, di per sé, cause autonome di nullità della pronunzia del giudice che si trovi in una delle situazioni descritte, potendo le parti farle valere esclusivamente mediante la tempestiva instaurazione della procedura degli artt. 37 e seguenti del codice di rito . Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]