CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30035/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 6 ottobre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Roma, emessa in data 21 dicembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di tentata rapina impropria e riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. ha rideterminato per l'effetto la pena. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la concreta operatività dell'art. 89 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la circostanza attenuante del vizio parziale di mente è stata ritenuta prevalente rispetto alla recidiva reiterata e la relativa riduzione è stata operata nella massima estensione; Rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di circostanze del reato, qualora, tra le circostanze attenuanti da bilanciare con la recidiva reiterata, ve ne sia una per la quale non opera il divieto di prevalenza previsto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen. - nella specie, l'attenuante del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen., a seguito della sentenza Corte cost. n. 73 del 2020 - il giudizio di comparazione va scisso in due momenti successivi ed operato con modalità differenziate, dovendo, una volta bilanciate in termini di equivalenza con la recidiva le circostanze per le quali vige il divieto, applicarsi la diminuzione sulla pena base per l'altra, se ritenuta prevalente (Sez. 6 - , Sentenza n. 42568 del 28/09/2022 Ud. (dep. 09/11/2022 ) Rv. 283968 - 01). e così è avvenuto nel caso in esame ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il