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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29132/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29 settembre 2022 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha assolto la prima dal reato di falsa testimonianza in quanto non punibile ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. pen. e concesso alla seconda il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., confermandone la condanna per il medesimo reato.

In particolare, con la sentenza di primo grado le due imputate sono state ritenute responsabili del reato di falsa testimonianza commesso allorché venivano sentite quali testimoni nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA].

In sede di appello entrambe le imputate avevano invocato la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., essendo la Youssef moglie e la Mohamed cognata dell'imputato, lamentando, altresì la violazione dell'art. 199 cod. proc. pen.

La sentenza impugnata ha ritenuto fondato il motivo di appello nei soli confronti della Youssef rilevando che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva prodotto alcun documento attestante l'asserito vincolo di parentela con l'imputato.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo la violazione dell'art. 199 cod. proc. pen. e producendo, a tal fine, documentazione attestante il rapporto di parentela con l'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo è inammissibile perché generico ed aspecifico in quanto, al di là dell'enunciazione del vizio dedotto, non contiene alcuna indicazione degli elementi fondanti la censura medesima.

In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica a carico della parte impugnante, non soltanl:o l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le tante, Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112).

Va, inoltre, aggiunto che la documentazione prodotta, peraltro di contenuto poco chiaro, non è valutabile in questa Sede.

Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609; Sez. 3, n. 5722 del 7/1/2016, Sanvitale, Rv. 266390).Nel caso in esame deve, escludersi che il documento prodotto dalla ricorrente, consistente in una dichiarazione consolare del 26 settembre 20.13 che, in tesi difensiva dovrebbe comprovare il rapporto di parentela dell'imputata come [OSCURATO:PERSONA], non potesse essere esibito nei precedenti gradi di giudizio; in ogni caso, come già anticipato, si tratta di un documento dal contenuto equivoco la cui valutazione richiede un apprezzamento di merito di per sé estraneo al perimetro del giudizio di legittimità.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29 settembre 2022 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha assolto la prima dal reato di falsa testimonianza in quanto non punibile ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. pen. e concesso alla seconda il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., confermandone la condanna per il medesimo reato. In particolare, con la sentenza di primo grado le due imputate sono state ritenute responsabili del reato di falsa testimonianza commesso allorché venivano sentite quali testimoni nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]. In sede di appello entrambe le imputate avevano invocato la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., essendo la Youssef moglie e la Mohamed cognata dell'imputato, lamentando, altresì la violazione dell'art. 199 cod. proc. pen. La sentenza impugnata ha ritenuto fondato il motivo di appello nei soli confronti della Youssef rilevando che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva prodotto alcun documento attestante l'asserito vincolo di parentela con l'imputato. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo la violazione dell'art. 199 cod. proc. pen. e producendo, a tal fine, documentazione attestante il rapporto di parentela con l'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è inammissibile perché generico ed aspecifico in quanto, al di là dell'enunciazione del vizio dedotto, non contiene alcuna indicazione degli elementi fondanti la censura medesima. In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica a carico della parte impugnante, non soltanl:o l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le tante, Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112). Va, inoltre, aggiunto che la documentazione prodotta, peraltro di contenuto poco chiaro, non è valutabile in questa Sede. Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609; Sez. 3, n. 5722 del 7/1/2016, Sanvitale, Rv. 266390).Nel caso in esame deve, escludersi che il documento prodotto dalla ricorrente, consistente in una dichiarazione consolare del 26 settembre 20.13 che, in tesi difensiva dovrebbe comprovare il rapporto di parentela dell'imputata come [OSCURATO:PERSONA], non potesse essere esibito nei precedenti gradi di giudizio; in ogni caso, come già anticipato, si tratta di un documento dal contenuto equivoco la cui valutazione richiede un apprezzamento di merito di per sé estraneo al perimetro del giudizio di legittimità. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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