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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 43938/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 del TRIBUNALE di SAVONAe:lato avviso alle parg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'N [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di SAVONA, con sentenza del 15/12/2020, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art.648 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica e alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica attribuita al fatto e alla carenza di motivazione in ordine alla possibilità di mettere una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.

La doglianza, formulata peraltro in termini astratti e generici, non è prevista quale motivo di ricorso.

Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b.

"al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c.

"all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d.

"all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata.

Il giudice, d'altro canto, nell'applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto nell'accordo tra le parti e dall'altro, in assenza di qualsivoglia indicazione anche astratta della difesa di attribuire ai fatti una diversa qualificazione giuridica, ha escluso motivatamente che ricorressero i presupposti per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., facendo riferimento in particolare alla comunicazione della notizia di reato e agli allegati.

Detta motivazione, avuto riguardo alla rinunzia implicita alla contestazione delle prove dei fatti oggetto di imputazione e alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, è pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; n. 5777 del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] re Estensore M.2r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 del TRIBUNALE di SAVONAe:lato avviso alle parg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'N [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di SAVONA, con sentenza del 15/12/2020, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art.648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica e alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica attribuita al fatto e alla carenza di motivazione in ordine alla possibilità di mettere una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. La doglianza, formulata peraltro in termini astratti e generici, non è prevista quale motivo di ricorso. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata. Il giudice, d'altro canto, nell'applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto nell'accordo tra le parti e dall'altro, in assenza di qualsivoglia indicazione anche astratta della difesa di attribuire ai fatti una diversa qualificazione giuridica, ha escluso motivatamente che ricorressero i presupposti per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., facendo riferimento in particolare alla comunicazione della notizia di reato e agli allegati. Detta motivazione, avuto riguardo alla rinunzia implicita alla contestazione delle prove dei fatti oggetto di imputazione e alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, è pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; n. 5777 del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] re Estensore M.2r