CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025
Cassazione n. 39866/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28094/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Napoli, a seguito di sentenza di annullamento con rinvio limitatamente alla recidiva emessa in data 15 dicembre 2021 con la sentenza 10739/22 di questa Corte della precedente sentenza del 15/10/2020, ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 09/05/2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato in ordine al reato di cui all'art. 171, comma 1 e comma 2 lett. a), L. 22 aprile 1941, n. 633 e di cui all'art. 648 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi: a. violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta pre- scrizione; b. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclu- sione della recidiva, per la mancanza di un concreto giudizio di maggiore perico- losità sociale dell'imputato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impu- gnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello (sul contenuto essenziale dell'atto d'im- pugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), altresì prospet- tando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto - e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. Quanto al motivo relativo al mancato rilievo della prescrizione, lo stesso è precluso dalla dichiarazione di irrevocabilità della affermazione di respon- sabilità contenuta nella sentenza della Corte di cassazione, la quale, nel giudizio rescindente, ha rigettato tutti i motivi di ricorso relativi all'accertamento del reato e alla responsabilità degli imputati, limitando l'annullamento alla sola valutazione in ordine alla recidiva. Occorre infatti ricordare che, in applicazione dei principi in tema di giudicato progressivo, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di N. 28094/2025 R.G. una circostanza aggravante, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, se sopravvenuta alla pronuncia di annullamento (così, ex multis, Sez. 6, 6, n. 21291 del 14/02/2025, Zinfollino, Rv. 288275 - 01; Sez. 1, n. 43710 del 24/09/2015, Catanese, Rv. 264815 - 01). 2.2. Manifestamente infondato è anche il motivo afferente alla ritenuta re- cidiva, che la Corte territoriale ha motivato con l'attento esame delia condotta delittuosa e della personalità dell'accusato che emerge dal suo certificato penale. I giudici di appello hanno infatti evidenziato che il ricorrente aveva a suo carico 22 precedenti penali, tutti della medesima specie di quello oggetto del pre- sente procedimento (dei quali l'ultimo consumatosi in data 28 marzo 2003 e giu- dicato con sentenza divenuta irrevocabile in data 11 marzo 2010), e li hanno rite- nuti logicamente espressione di una personalità negativa dello stesso, proclive al delitto nel campo della ricettazione e del falso d'autore e indifferente ad ogni mo- nito dell'autorità giudiziaria. Ciò hanno fatto nel solco dell'insegnamento delle Se- zioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esi- stente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), fermo restando che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 dei 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 28094/2025 R.G. P.Q.M. Dichiara inannmissibde il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa