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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 settembre 2025

Cassazione n. 27173/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25727/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’GIOVANNA, INGRASCI’ MIRELLA, INGRASCI’ CINZIA e INGRASCI’ ROSALIA (classe 1965) , tutte coeredi di INGRASCI’ ROSALIA (classe 1926), rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso l’ordinanza n. 11043/2024 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 24/04/2024; Ric. 2020n. 13133sez.

S2 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Condecreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Catania rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1965), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1926), con il quale le ricorrenti avevano chiesto l’indennizzo per irragionevole durata del procedimento che aveva coinvolto la loro dante causa, svoltosi in prime cure innanzi il Tribunale di Catania ed in seconda istanza davanti alla Corte di Appello di Catania, e definito con sentenza di quest’ultimo ufficio n. 1801/2019, pubblicata il 23.7.2019.

L’istanza veniva rigettata, in particolare, poiché la sentenza che aveva definito il giudizio di gravame era divenuta definitiva in data 30.12.2019, stante la sua notificazione avvenuta il 30.10.2019, mentre il ricorso ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 era stato proposto solo in data 27.11.2000, dopo il decorso del termine di sei mesi previsto dall’art. 4 della citata legge n. 89 del 2001.

Con provvedimento del 29.12.2021 la Corte di Appello di Catania dichiarava improcedibile l’opposizione proposta dalle odierne ricorrenti avverso il predetto decreto di rigetto.

La Corte distrettuale osservava che le Ingrascì non avevano fornito la prova della notificazione dell’opposizione al Ministero della Giustizia, che era rimasto contumace, e che le stesse, invitate in occasione della prima udienza, svoltasi il 15.9.2021, a dimostrare di aver curato l’adempimento, avevano dedotto, alla successiva udienza del 20.10.2021, di aver depositato telematicamente, in data 28.9.2021, ricorso e decreto, unitamente all’ordinanza del Ric. 2020n. 13133sez.

S2 15.9.2021, chiedendo un nuovo termine per la notificazione, sino ad allora non curata.

La Corte catanese rilevava ancora che, poiché le Ingrascì non avevano neppure tentato la notifica nel termine originariamente fissato dal decreto di comparizione delle parti del 28.5.2021, né avevano dedotto alcuna causa non imputabile per il mancato adempimento, la notificazione eseguita tardivamente, in assenza di provvedimento di remissione in termini, doveva ritenersi inesistente, e non nulla, e come tale non suscettibile di sanatoria.

Avverso tale decreto interponevano ricorso per Cassazione le odierne ricorrenti, resistito con controricorso del Ministero della Giustizia.

Con ordinanza n.11043/2024 la Corte di Cassazione dichiarava improcedibile il ricorso, poiché le Ingrascì non avevano allegato la copia autentica del provvedimento impugnato, rappresentato dal decreto della Corte di Appello di Catania del 29.12.2021, ma solo quella del precedente decreto del giudice monocratico del 31.1.2021.

Avverso tale decisione propongono ricorso per revocazione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 391 bis e 295 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1965), articolando un motivo in sede rescindente e riproponendo, in sede rescissoria, l’unico motivo formulato nel ricorso per Cassazione.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Con atto depositato il 5.9.2025 si è costituito per parte ricorrente il nuovo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], producendo apposita procura speciale.

Ric. 2020n. 13133sez.

S2 In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di revocazione, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 369 c.p.c., in relazione agli artt. 391 bis e 395 c.p.c., perché la Corte di Cassazione avrebbe erroneamente ritenuto non prodotta la copia autentica del decreto della Corte di Appello di Catania del 29.12.2021.

La censura è fondata.

Al ricorso per Cassazione era stato allegato, come indicato dalla parte ricorrente, un documento denominato “fascicoletto.rar” nel quale era contenuta, inter alia, anche una copia del provvedimento reso dalla Corte di Appello in sede collegiale, all’esito del giudizio di opposizione ex lege n. 89 del 2001, distinto dalla denominazione “8.Decreto impugnato.pdf”.

Il Ministero controricorrente eccepisce , tuttavia, che detta copia non sarebbe idonea, perché non correda ta della prescritta attestazione di conformità all’originale telematico; dal che discenderebbe comunque l’inammissibilità del ricorso.

L’eccezione non è fondata, poiché il file contenuto nel documento “fascicoletto.rar” e denominato “8.Decreto impugnato.pdf” è un duplicato informatico, come attestato dal rapporto di verifica ad esso relativo, generato in data 23.9.2025 e consultabile in fase di apertura del documento di cui anzidetto .

In propos ito, va data continuità al principio secondo cui “ Nel regime di deposito telematico degli atti, l'onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall'art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal Ric. 2020n. 13133sez.

S2 deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione (numero cronologico e data), ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che ne determinerebbe, di per sé, l'alterazione; ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove in contestazione e non desumibili dai sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione, vanno desunti dalla consultazione del fascicolo di merito, acquisito d'ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ex art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 13/05/2024 , Rv. 671148; conf.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13198 del 18/05/2025 , Rv.674683).

Può quindi passarsi all’esame dell’unico motivo riproposto in fase rescissoria, con il quale viene denunziata la violazione degli artt. 152, 159, 164, 181, 191 c.p.c. e 5-ter della legge n. 89 del 2001, nonché dei principi di diritto affermati dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n.5700, n. 5701 e n. 20613 del 2014, e da numerosi altri precedenti del medesimo ufficio giudiziario, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice Ric. 2020n. 13133sez.

S2 dell’opposizione avrebbe dovuto, una volta verificata la nullità o inesistenza dellanotificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza previsti per il procedimento di equa riparazione, disciplinato dall’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 –introdotto con D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni in legge n. 132 del 2012–nel termine all’uopo assegnato nel predetto decreto di fissazione, avrebbe dovuto concedere alla parte istante un nuovo termine per procedere all’incombente.

La censura è fondata.

Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, “In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge.

Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014, Rv. 629676; conf.

Cass. Sez.

U, Sentenza n. 9558 del 02/05/2014 , Rv.630713; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26267 del 16/10/2019 , Rv.655749; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9376 del 21/05/2020, Rv. 657702;nonché Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4004 del 13/02/2024 , Rv.670312, secondo la quale ultima “In tema di procedimento per equa riparazione, la mancata comparizione delle parti alla prima udienza, fissata in sede di opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, non può essere considerata, in assenza di una espressa previsione in tal senso ex art. 737 c.p.c., una tacita Ric. 2020n. 13133sez.

S2 rinunzia al ricorso e non consente, quindi, la declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità, dovendosi applicare in via analogica l'art. 181 c.p.c. in tema di ordinario processo di cognizione, con la conseguente necessità di fissazione di una nuova udienza ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c.”).

La Corte di Appello di Catania, pertanto, ha erroneamente dichiarato improcedibile l’opposizione proposta dagli odierni ricorrenti ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 avverso il decreto del giudice monocratico del 31.1.2021, poiché, una volta ravvisata l’omessa notificazione, nel termine previsto dal decreto di fissazione dell’udienza, di quest’ultimo e del ricorso predetto, avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione dell’incombente, assegnando alla parte istante un nuovo termine, di carattere perentorio, per provvedervi.

Solo in caso di mancata osservanza di detto secondo termine, il giudice del merito avrebbe potuto dichiarare improcedibile, o inammissibile, l’opposizione.

Da quanto precede deriva l’accoglimento del motivo di ricorso riproposto in fase rescissoria, la cassazione della decisione impugnata con l’originario ricorso di legittimità ed il rinvio della causa, anche per le spese del predetto e del presente ulteriore giudizio di revocazione, alla Corte di Appello di Catania, in differente composizione, la quale deciderà adeguandosi ai principi di diritto richiamati in motivazione.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso per revocazione e, decidendo in fase rescindente, accogliel’unico motivo proposto con l’originario ricorso per cassazione, cassa la decisione della Corte di Appello di Catania impugnata e rinvi a la causa, anche per le spese del Ric. 2020n. 13133sez.

S2 predetto giudizio di legittimità e del prese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25727/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’GIOVANNA, INGRASCI’ MIRELLA, INGRASCI’ CINZIA e INGRASCI’ ROSALIA (classe 1965) , tutte coeredi di INGRASCI’ ROSALIA (classe 1926), rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso l’ordinanza n. 11043/2024 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 24/04/2024; Ric. 2020n. 13133sez. S2 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Condecreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Catania rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1965), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1926), con il quale le ricorrenti avevano chiesto l’indennizzo per irragionevole durata del procedimento che aveva coinvolto la loro dante causa, svoltosi in prime cure innanzi il Tribunale di Catania ed in seconda istanza davanti alla Corte di Appello di Catania, e definito con sentenza di quest’ultimo ufficio n. 1801/2019, pubblicata il 23.7.2019. L’istanza veniva rigettata, in particolare, poiché la sentenza che aveva definito il giudizio di gravame era divenuta definitiva in data 30.12.2019, stante la sua notificazione avvenuta il 30.10.2019, mentre il ricorso ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 era stato proposto solo in data 27.11.2000, dopo il decorso del termine di sei mesi previsto dall’art. 4 della citata legge n. 89 del 2001. Con provvedimento del 29.12.2021 la Corte di Appello di Catania dichiarava improcedibile l’opposizione proposta dalle odierne ricorrenti avverso il predetto decreto di rigetto. La Corte distrettuale osservava che le Ingrascì non avevano fornito la prova della notificazione dell’opposizione al Ministero della Giustizia, che era rimasto contumace, e che le stesse, invitate in occasione della prima udienza, svoltasi il 15.9.2021, a dimostrare di aver curato l’adempimento, avevano dedotto, alla successiva udienza del 20.10.2021, di aver depositato telematicamente, in data 28.9.2021, ricorso e decreto, unitamente all’ordinanza del Ric. 2020n. 13133sez. S2 15.9.2021, chiedendo un nuovo termine per la notificazione, sino ad allora non curata. La Corte catanese rilevava ancora che, poiché le Ingrascì non avevano neppure tentato la notifica nel termine originariamente fissato dal decreto di comparizione delle parti del 28.5.2021, né avevano dedotto alcuna causa non imputabile per il mancato adempimento, la notificazione eseguita tardivamente, in assenza di provvedimento di remissione in termini, doveva ritenersi inesistente, e non nulla, e come tale non suscettibile di sanatoria. Avverso tale decreto interponevano ricorso per Cassazione le odierne ricorrenti, resistito con controricorso del Ministero della Giustizia. Con ordinanza n.11043/2024 la Corte di Cassazione dichiarava improcedibile il ricorso, poiché le Ingrascì non avevano allegato la copia autentica del provvedimento impugnato, rappresentato dal decreto della Corte di Appello di Catania del 29.12.2021, ma solo quella del precedente decreto del giudice monocratico del 31.1.2021. Avverso tale decisione propongono ricorso per revocazione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 391 bis e 295 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1965), articolando un motivo in sede rescindente e riproponendo, in sede rescissoria, l’unico motivo formulato nel ricorso per Cassazione. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. Con atto depositato il 5.9.2025 si è costituito per parte ricorrente il nuovo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], producendo apposita procura speciale. Ric. 2020n. 13133sez. S2 In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di revocazione, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 369 c.p.c., in relazione agli artt. 391 bis e 395 c.p.c., perché la Corte di Cassazione avrebbe erroneamente ritenuto non prodotta la copia autentica del decreto della Corte di Appello di Catania del 29.12.2021. La censura è fondata. Al ricorso per Cassazione era stato allegato, come indicato dalla parte ricorrente, un documento denominato “fascicoletto.rar” nel quale era contenuta, inter alia, anche una copia del provvedimento reso dalla Corte di Appello in sede collegiale, all’esito del giudizio di opposizione ex lege n. 89 del 2001, distinto dalla denominazione “8.Decreto impugnato.pdf”. Il Ministero controricorrente eccepisce , tuttavia, che detta copia non sarebbe idonea, perché non correda ta della prescritta attestazione di conformità all’originale telematico; dal che discenderebbe comunque l’inammissibilità del ricorso. L’eccezione non è fondata, poiché il file contenuto nel documento “fascicoletto.rar” e denominato “8.Decreto impugnato.pdf” è un duplicato informatico, come attestato dal rapporto di verifica ad esso relativo, generato in data 23.9.2025 e consultabile in fase di apertura del documento di cui anzidetto . In propos ito, va data continuità al principio secondo cui “ Nel regime di deposito telematico degli atti, l'onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall'art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal Ric. 2020n. 13133sez. S2 deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione (numero cronologico e data), ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che ne determinerebbe, di per sé, l'alterazione; ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove in contestazione e non desumibili dai sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione, vanno desunti dalla consultazione del fascicolo di merito, acquisito d'ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ex art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 13/05/2024 , Rv. 671148; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13198 del 18/05/2025 , Rv.674683). Può quindi passarsi all’esame dell’unico motivo riproposto in fase rescissoria, con il quale viene denunziata la violazione degli artt. 152, 159, 164, 181, 191 c.p.c. e 5-ter della legge n. 89 del 2001, nonché dei principi di diritto affermati dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n.5700, n. 5701 e n. 20613 del 2014, e da numerosi altri precedenti del medesimo ufficio giudiziario, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice Ric. 2020n. 13133sez. S2 dell’opposizione avrebbe dovuto, una volta verificata la nullità o inesistenza dellanotificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza previsti per il procedimento di equa riparazione, disciplinato dall’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 –introdotto con D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni in legge n. 132 del 2012–nel termine all’uopo assegnato nel predetto decreto di fissazione, avrebbe dovuto concedere alla parte istante un nuovo termine per procedere all’incombente. La censura è fondata. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, “In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014, Rv. 629676; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 9558 del 02/05/2014 , Rv.630713; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26267 del 16/10/2019 , Rv.655749; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9376 del 21/05/2020, Rv. 657702;nonché Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4004 del 13/02/2024 , Rv.670312, secondo la quale ultima “In tema di procedimento per equa riparazione, la mancata comparizione delle parti alla prima udienza, fissata in sede di opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, non può essere considerata, in assenza di una espressa previsione in tal senso ex art. 737 c.p.c., una tacita Ric. 2020n. 13133sez. S2 rinunzia al ricorso e non consente, quindi, la declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità, dovendosi applicare in via analogica l'art. 181 c.p.c. in tema di ordinario processo di cognizione, con la conseguente necessità di fissazione di una nuova udienza ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c.”). La Corte di Appello di Catania, pertanto, ha erroneamente dichiarato improcedibile l’opposizione proposta dagli odierni ricorrenti ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 avverso il decreto del giudice monocratico del 31.1.2021, poiché, una volta ravvisata l’omessa notificazione, nel termine previsto dal decreto di fissazione dell’udienza, di quest’ultimo e del ricorso predetto, avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione dell’incombente, assegnando alla parte istante un nuovo termine, di carattere perentorio, per provvedervi. Solo in caso di mancata osservanza di detto secondo termine, il giudice del merito avrebbe potuto dichiarare improcedibile, o inammissibile, l’opposizione. Da quanto precede deriva l’accoglimento del motivo di ricorso riproposto in fase rescissoria, la cassazione della decisione impugnata con l’originario ricorso di legittimità ed il rinvio della causa, anche per le spese del predetto e del presente ulteriore giudizio di revocazione, alla Corte di Appello di Catania, in differente composizione, la quale deciderà adeguandosi ai principi di diritto richiamati in motivazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso per revocazione e, decidendo in fase rescindente, accogliel’unico motivo proposto con l’originario ricorso per cassazione, cassa la decisione della Corte di Appello di Catania impugnata e rinvi a la causa, anche per le spese del Ric. 2020n. 13133sez. S2 predetto giudizio di legittimità e del prese
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