CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 20892/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi delia decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esareiriae il ricorso p,ap.:).5:'J a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d,P.R. 309/90. Rilevato che la difesa, nel motivo unico di ricorso, si duole della carenza e della manifesta illogicità della motivazione a sostegno dei decisum. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativp in punto Ce eaUaeieiee..) sarizionatorio, unico motivo devoluto alla Corte d'appello. Cansderato che i motivi dei ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. peri), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Rilevato che le doglianze espresse nella impugnazione sono assolutamente generiche, prive di confronto con :e argomentazioni illustrate in motivazione e del tutto carenti di specificità. Rilevato/ pertanto, che ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de, ncorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma dl euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q M P.Q.Mspese processuali e della sernrria euro trema in favore della Cassa delle ammende. Casi deciso il 12 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ..,lariaroswie. [OSCURATO:PERSONA] DEPoSITATA [OSCURATO:PERSONA] N! "MA 2026 [OSCURATO:PERSONA] keuzi. [OSCURATO:PERSONA]