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CassazionedecretoSezione UDecisione del 27 agosto 2024

Cassazione n. 26140/2024

Testo disponibile della fonte

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opposizione a decreto ingiuntivo pronunciatoin favore di una società per l’importo di euro 205.182,20, rigettava l’istanza della ingiungente per la concessione , ex art. 648 c.p.c.,della provvisoria esecutorietàdel provvedimento monitorio, il Tribunale di Roma, Sezione feriale promiscua, ha disposto, con ordinanza depositata il 27 agosto 2024,il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 363-bisc.p.c., per la risoluzione della question e di diritto«inerente all'ammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza con cui il Giudice rigetta l'istanza di concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, che ne è privo ab origine (ma, in parallelo, ponendo analoga questione sulla reclamabilità dell'ordinanza che rigetta l'istanza di sospensione ex art.649 c.p.c. della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto già concessa ex art. 642 c.p.c., confermandola quindi)».

2. - L’ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 18419 del 2024.

3. - Il Tribunale di Roma osserva, in punto di rilevanza della proposta questione interpretativa, che “le ordinanze che rigettano exart. 648 c.p.c. l’istanza di concessione o ex art. 649 c.p.c. l'istanza di revoca della provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo opposto, sono idonee ad incidere sui diritti delle parti nelle more del giudizio”, così da assumere “indiscutibile rilevanza la questione di diritto dellaloro reclamabilità” e da rendersi, quindi, attivabile l’istituto del rinvio ex art. 363 - bis c.p.c. alla luce di quanto affermato dalla sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024 delle Sezioni Unite civili, che ha ritenuto consentito “il vaglio in sede di rinvio pregiudiziale … anche rispetto a questioni trattate in sede interlocutoria, nondirette, tecnicamente, a definire la causa di merito enon contenute in provvedimenti impugnabili in sede di illegittimità ”.

4. – Quanto al presupposto di ammissibilità del rinvio pregiudiziale che attiene alle “gravi difficoltà interpretative” che deve presentare la proposta questione di diritto, il giudice a quo ne assume la sussistenza poiché non vi sarebbe “un’interpretazione univoca dopo la pronuncia della Corte costituzionale del 10.11.2023, n. 202”.

4.1. - A tal riguardo, l’ordinanza ex art. 363 - bis c.p.c. , nel rappresentare le ragioni a sostegno della “tesi favorevole alla reclamabilità”, richiama, anzitutto, i principi affermati dal Giudice delle leggi con la citata sentenza n. 202 del 2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdeciese 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall’art. 669-terdeciesc.p.c., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bisdel medesimo codice.

Il Tribunale rimettente evidenzia che in tale pronuncia si dà rilievoal fatto che «le norme sul procedimento cautelare uniforme esprimono principi generali dell’ordinamento, ai quali occorre fare riferimento per colmare le eventuali lacune della disciplina di procedimenti ispirati alla medesimaratio.

In una prospettiva di “equivalenza” delle garanzie – ossia di identità del rimedio impugnatorio a fronte di provvedimenti di analogo contenuto sul piano effettuale – il duttile rimedio del reclamo contemplato dall’art. 669-terdeciescod. proc. civ. si presta ad essere esteso, negli stessi termini, anche a provvedimenti privi di natura d’urgenza, ma altrettanto meritevoli di tutela sotto il profilo tanto sostanziale che processuale».

Proprio su tali affermazioni –prosegue il giudice a quo - lo stesso Tribunale di Roma, XIII Sezione, ha emesso “due ordinanze collegiali analoghe pronunciate in sede di reclamo (RG n. 50975/2023 e n. 50980/2023 la prima allegata in atti da parte reclamante)”, in cui si è già espresso sull’ammissibilità del reclamo “avverso l’ordinanza con cui il giudice rigetta l’istanza di concessione ex art. 648 c . p . c . della provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo opposto, che ne è privo ab origine, e avverso l’ordinanza che rigetta l’istanza di sospensione ex art. 649 c . p . c . della provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo opposto già concessa exart. 642 cpc”, affermando, quindi, di non condividere il contrario “orientamento della giurisprudenza di merito”, tenuto conto di una “interpretazione complessiva e sistematica, costituzionalmente orientata, delle norme di riferimento”, anche alla luce della citata sentenza Corte costituzionale, secondo cui vi sarebbe “ un’area di tendenziale reclamabilità di provvedimenti che, in quanto non definitivi né decisori, si sottraggono alla ricorribilità per Cassazione di cui al settimo comma dell’art. 111 Cost.”.

Il rimettente dà, quindi, conto di come si sia estesa –sia a seguito di modifica delle disposizioni processuali(anche a seguito del recente d.lgs. n. 149 del 2022), sia ad opera dell’interpretazione giurisprudenziale –l’area della reclamabilità avverso provvedimenti anche privi di natura cautelare o non ricorribili per cassazione.Inoltre, ulteriori elementi a favore della reclamabilità – si sostiene sempre nell’ordinanza di rimessione – si evincerebbero: dalla circostanza che gli artt. 648 e 649 c.p.c. prevedono che è non impugnabile il provvedimento concessivo della provvisoria esecutorietà (o della sospensione della medesima), ma non quello di rigetto; dal fatto c he nell’ipotesi del rigetto dell’istanza di concessione della provvisoria esecutorietà exart. 648 c.p.c. deve porsi mente alla natura latamente cautelare (o anticipatoria) del provvedimento negato; dall’impossibilità di predicare(alla luce delle sentenze n. 253 del 1994, n. 493 del 2002 e n. 202del 2023della Corte costituzionale) l’equivalenza tra riproponibilità dell’istanza al giudice che l’abbia respinta e reclamabilità davanti ad altro giudice.

4.2. –Nell’illustrare, poi, le ragioni a sostegno delle “tesi contrarie alla reclamabilità”, il giudice a quodà rilievo ai seguenti argomenti .

L’ordinanza che concedeo nega la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo “non è impugnabile, neppure con ricorso per cassazione” e non è revocabile o modificabile ex art. 177 c.p.c. dal giudice che l’ha pronunciata, conservando efficacia “sino alla pronuncia che decide sull’opposizione”.

Le ordinanze ex artt. 648 e 649 c.p.c. non hanno natura propriamente cautelare e la disciplina dettata per il procedimento di ingiunzione al capo I del titolo sui procedimenti sommari del codice di procedura civile è autonoma ed esaustiva e l’art. 669 quaterdecies c.p.c., che disciplina l’ambito di applicazione del procedimento cautelare uniforme, non contiene alcun riferimento ad essa L’inammissibilità del reclamo ex art. 669 quaterdecies c.p.c. avverso l’ordinanza che sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto “ deriva anche dall'espressa previsione della non impugnabilità contenuta nell’art. 649 c.p.c. (e specularmente art. 648 c.p.c.)”.

In ogni caso, le ordinanze di rigetto delleistanze ex artt. 648 e 649 c.p.c. di sospensione ovvero di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo sono espressamente dichiarate come non impugnabili, ma sarebbero, però , modificabili e revocabili dallo stesso giudice che le ha emesse (non essendovi alcuna disposizione contraria, come nell’ipotesi di ordinanza di concessione della esecutorietà o di sospensione ex novo della stessa) e ciò dovrebbe di per sé escludere ogni possibile riesame affidato ad altro giudice (Tribunale in composizione collegiale).

In questi termini – evidenzia il rimettente – è orientata la giurisprudenza di merito e segnatamente: Tribunale Isernia, 29 aprile 2016; [OSCURATO:PERSONA], 18 ottobre 2012; Tribunale Torino, sez.

I, 8 ottobre 2008; Tribunale Lucca, sez.

IX, 16 giugno 2007; Tribunale Venezia, 4 aprile 2000; [OSCURATO:PERSONA], 29 marzo 1996; Tribunale Lecce, 10 novembre 1993.

5. –Infine, ad avviso del Tribunale di Roma, Sezione feriale promiscua, la questione interpretativa oggetto del rinvio pregiudiziale è “suscettibile di porsi in numerosi giudizi” in quanto “potenzialmente rilevante per tutti i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, quando si controverta in ordine alla sua provvisoria esecutività”, mentre la “novità” della proposta questione risulterebbe dal fatto che “non risultano al momento della presente stesura procedimenti del Giudice di legittimità intermini, stan t e anche le ricordate preclusioni”, così da rendersi necessaria l’attivazione della funzione nomofilattica della Corte di cassazione e ciò “anche per finalitàdeflattive del potenziale contenzioso appena descritto a fronte di orientamenti giurisprudenziali di merito palesemente discordanti”.

6. -Non s ussistono le condizioni richieste dall’art. 363 - bis c.p.c. per dare ingresso al rinvio pregiudiziale.7. –Il quesito interpretativo proposto dal rimettente difetta, segnatamente, del requisito di ammissibilità dell’esistenza di “gravi difficoltà interpretative” (art. 363-bis, primo comma, n. 2, c.p.c.).

7.1. -Il Tribunale di Roma, Sezione feriale promiscua,ha argomentato ampiamente sulle due contrapposte tesi che si contendono la soluzione in ordine alla reclamabilità, o meno, deiprovvedimenti di rigetto dell’istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, che ne è privo ab origine ovvero del l'istanza di sospensione provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto già concessa exart. 642 c.p.c., evidenziando puntualmente gli aspetti chene caratterizzano la rispettiva portata .

In questo quadro, chelo stesso rimettenterappresenta come dai contorni ben definiti, non trova effettiva evidenza un complesso contrasto interpretativo in ordine al quale il giudice di merito è tenuto a prendere posizione.

Né, del resto, l’ordinanza di rimessionedà contezza della diffusione di un tale contrasto tra i giudici di merito, contrapponendo, invero, ad una coesa giuri sprudenza presente sull’intero territorio nazionale(incline per la tesi della “non reclamabilità ” ) due sole e recenti pronunce emesse unicamente dallo stesso Tribunale di Roma.

Sicché, come già rilevato in precedenti decreti presidenziali ex art. 363-bis c.p.c. (decreti: n. 30657 del 3 novembre 2023, n. 4071 del 14 febbraio 2024, n. 1808 dell’11 aprile 2024 e n. 13749 del 17 maggio 2024) “il dubbio ermeneutico deve assurgere a un livello di serietà idoneo a impedire un arretramento del potere-dovere decisorio del giudice” e “la grave difficoltà interpretativa non può derivare dalla scelta tra due soluzioni contrapposte e astrattamente configurabili, quando queste non dividono il campo della giurisprudenza di merito.

Ed infatti, diversamente opinando, ogni questione interpretativa dovrebbe dirsi passibile di essere sottoposta, tramite l’istituto di cui all’art. 363-bisc.p.c., alla decisione della Corte di cassazione, finendo con l’inaridire il compito di interpretare la legge, che è dovere indeclinabile di ogni giudice”.

8. -Il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Roma, Sezione feriale promiscua, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Visto l’art. 363-bisc.p.c., dichiara in ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
opposizione a decreto ingiuntivo pronunciatoin favore di una società per l’importo di euro 205.182,20, rigettava l’istanza della ingiungente per la concessione , ex art. 648 c.p.c.,della provvisoria esecutorietàdel provvedimento monitorio, il Tribunale di Roma, Sezione feriale promiscua, ha disposto, con ordinanza depositata il 27 agosto 2024,il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 363-bisc.p.c., per la risoluzione della question e di diritto«inerente all'ammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza con cui il Giudice rigetta l'istanza di concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, che ne è privo ab origine (ma, in parallelo, ponendo analoga questione sulla reclamabilità dell'ordinanza che rigetta l'istanza di sospensione ex art.649 c.p.c. della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto già concessa ex art. 642 c.p.c., confermandola quindi)». 2. - L’ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 18419 del 2024. 3. - Il Tribunale di Roma osserva, in punto di rilevanza della proposta questione interpretativa, che “le ordinanze che rigettano exart. 648 c.p.c. l’istanza di concessione o ex art. 649 c.p.c. l'istanza di revoca della provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo opposto, sono idonee ad incidere sui diritti delle parti nelle more del giudizio”, così da assumere “indiscutibile rilevanza la questione di diritto dellaloro reclamabilità” e da rendersi, quindi, attivabile l’istituto del rinvio ex art. 363 - bis c.p.c. alla luce di quanto affermato dalla sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024 delle Sezioni Unite civili, che ha ritenuto consentito “il vaglio in sede di rinvio pregiudiziale … anche rispetto a questioni trattate in sede interlocutoria, nondirette, tecnicamente, a definire la causa di merito enon contenute in provvedimenti impugnabili in sede di illegittimità ”. 4. – Quanto al presupposto di ammissibilità del rinvio pregiudiziale che attiene alle “gravi difficoltà interpretative” che deve presentare la proposta questione di diritto, il giudice a quo ne assume la sussistenza poiché non vi sarebbe “un’interpretazione univoca dopo la pronuncia della Corte costituzionale del 10.11.2023, n. 202”. 4.1. - A tal riguardo, l’ordinanza ex art. 363 - bis c.p.c. , nel rappresentare le ragioni a sostegno della “tesi favorevole alla reclamabilità”, richiama, anzitutto, i principi affermati dal Giudice delle leggi con la citata sentenza n. 202 del 2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdeciese 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall’art. 669-terdeciesc.p.c., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bisdel medesimo codice. Il Tribunale rimettente evidenzia che in tale pronuncia si dà rilievoal fatto che «le norme sul procedimento cautelare uniforme esprimono principi generali dell’ordinamento, ai quali occorre fare riferimento per colmare le eventuali lacune della disciplina di procedimenti ispirati alla medesimaratio. In una prospettiva di “equivalenza” delle garanzie – ossia di identità del rimedio impugnatorio a fronte di provvedimenti di analogo contenuto sul piano effettuale – il duttile rimedio del reclamo contemplato dall’art. 669-terdeciescod. proc. civ. si presta ad essere esteso, negli stessi termini, anche a provvedimenti privi di natura d’urgenza, ma altrettanto meritevoli di tutela sotto il profilo tanto sostanziale che processuale». Proprio su tali affermazioni –prosegue il giudice a quo - lo stesso Tribunale di Roma, XIII Sezione, ha emesso “due ordinanze collegiali analoghe pronunciate in sede di reclamo (RG n. 50975/2023 e n. 50980/2023 la prima allegata in atti da parte reclamante)”, in cui si è già espresso sull’ammissibilità del reclamo “avverso l’ordinanza con cui il giudice rigetta l’istanza di concessione ex art. 648 c . p . c . della provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo opposto, che ne è privo ab origine, e avverso l’ordinanza che rigetta l’istanza di sospensione ex art. 649 c . p . c . della provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo opposto già concessa exart. 642 cpc”, affermando, quindi, di non condividere il contrario “orientamento della giurisprudenza di merito”, tenuto conto di una “interpretazione complessiva e sistematica, costituzionalmente orientata, delle norme di riferimento”, anche alla luce della citata sentenza Corte costituzionale, secondo cui vi sarebbe “ un’area di tendenziale reclamabilità di provvedimenti che, in quanto non definitivi né decisori, si sottraggono alla ricorribilità per Cassazione di cui al settimo comma dell’art. 111 Cost.”. Il rimettente dà, quindi, conto di come si sia estesa –sia a seguito di modifica delle disposizioni processuali(anche a seguito del recente d.lgs. n. 149 del 2022), sia ad opera dell’interpretazione giurisprudenziale –l’area della reclamabilità avverso provvedimenti anche privi di natura cautelare o non ricorribili per cassazione.Inoltre, ulteriori elementi a favore della reclamabilità – si sostiene sempre nell’ordinanza di rimessione – si evincerebbero: dalla circostanza che gli artt. 648 e 649 c.p.c. prevedono che è non impugnabile il provvedimento concessivo della provvisoria esecutorietà (o della sospensione della medesima), ma non quello di rigetto; dal fatto c he nell’ipotesi del rigetto dell’istanza di concessione della provvisoria esecutorietà exart. 648 c.p.c. deve porsi mente alla natura latamente cautelare (o anticipatoria) del provvedimento negato; dall’impossibilità di predicare(alla luce delle sentenze n. 253 del 1994, n. 493 del 2002 e n. 202del 2023della Corte costituzionale) l’equivalenza tra riproponibilità dell’istanza al giudice che l’abbia respinta e reclamabilità davanti ad altro giudice. 4.2. –Nell’illustrare, poi, le ragioni a sostegno delle “tesi contrarie alla reclamabilità”, il giudice a quodà rilievo ai seguenti argomenti . L’ordinanza che concedeo nega la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo “non è impugnabile, neppure con ricorso per cassazione” e non è revocabile o modificabile ex art. 177 c.p.c. dal giudice che l’ha pronunciata, conservando efficacia “sino alla pronuncia che decide sull’opposizione”. Le ordinanze ex artt. 648 e 649 c.p.c. non hanno natura propriamente cautelare e la disciplina dettata per il procedimento di ingiunzione al capo I del titolo sui procedimenti sommari del codice di procedura civile è autonoma ed esaustiva e l’art. 669 quaterdecies c.p.c., che disciplina l’ambito di applicazione del procedimento cautelare uniforme, non contiene alcun riferimento ad essa L’inammissibilità del reclamo ex art. 669 quaterdecies c.p.c. avverso l’ordinanza che sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto “ deriva anche dall'espressa previsione della non impugnabilità contenuta nell’art. 649 c.p.c. (e specularmente art. 648 c.p.c.)”. In ogni caso, le ordinanze di rigetto delleistanze ex artt. 648 e 649 c.p.c. di sospensione ovvero di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo sono espressamente dichiarate come non impugnabili, ma sarebbero, però , modificabili e revocabili dallo stesso giudice che le ha emesse (non essendovi alcuna disposizione contraria, come nell’ipotesi di ordinanza di concessione della esecutorietà o di sospensione ex novo della stessa) e ciò dovrebbe di per sé escludere ogni possibile riesame affidato ad altro giudice (Tribunale in composizione collegiale). In questi termini – evidenzia il rimettente – è orientata la giurisprudenza di merito e segnatamente: Tribunale Isernia, 29 aprile 2016; [OSCURATO:PERSONA], 18 ottobre 2012; Tribunale Torino, sez. I, 8 ottobre 2008; Tribunale Lucca, sez. IX, 16 giugno 2007; Tribunale Venezia, 4 aprile 2000; [OSCURATO:PERSONA], 29 marzo 1996; Tribunale Lecce, 10 novembre 1993. 5. –Infine, ad avviso del Tribunale di Roma, Sezione feriale promiscua, la questione interpretativa oggetto del rinvio pregiudiziale è “suscettibile di porsi in numerosi giudizi” in quanto “potenzialmente rilevante per tutti i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, quando si controverta in ordine alla sua provvisoria esecutività”, mentre la “novità” della proposta questione risulterebbe dal fatto che “non risultano al momento della presente stesura procedimenti del Giudice di legittimità intermini, stan t e anche le ricordate preclusioni”, così da rendersi necessaria l’attivazione della funzione nomofilattica della Corte di cassazione e ciò “anche per finalitàdeflattive del potenziale contenzioso appena descritto a fronte di orientamenti giurisprudenziali di merito palesemente discordanti”. 6. -Non s ussistono le condizioni richieste dall’art. 363 - bis c.p.c. per dare ingresso al rinvio pregiudiziale.7. –Il quesito interpretativo proposto dal rimettente difetta, segnatamente, del requisito di ammissibilità dell’esistenza di “gravi difficoltà interpretative” (art. 363-bis, primo comma, n. 2, c.p.c.). 7.1. -Il Tribunale di Roma, Sezione feriale promiscua,ha argomentato ampiamente sulle due contrapposte tesi che si contendono la soluzione in ordine alla reclamabilità, o meno, deiprovvedimenti di rigetto dell’istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, che ne è privo ab origine ovvero del l'istanza di sospensione provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto già concessa exart. 642 c.p.c., evidenziando puntualmente gli aspetti chene caratterizzano la rispettiva portata . In questo quadro, chelo stesso rimettenterappresenta come dai contorni ben definiti, non trova effettiva evidenza un complesso contrasto interpretativo in ordine al quale il giudice di merito è tenuto a prendere posizione. Né, del resto, l’ordinanza di rimessionedà contezza della diffusione di un tale contrasto tra i giudici di merito, contrapponendo, invero, ad una coesa giuri sprudenza presente sull’intero territorio nazionale(incline per la tesi della “non reclamabilità ” ) due sole e recenti pronunce emesse unicamente dallo stesso Tribunale di Roma. Sicché, come già rilevato in precedenti decreti presidenziali ex art. 363-bis c.p.c. (decreti: n. 30657 del 3 novembre 2023, n. 4071 del 14 febbraio 2024, n. 1808 dell’11 aprile 2024 e n. 13749 del 17 maggio 2024) “il dubbio ermeneutico deve assurgere a un livello di serietà idoneo a impedire un arretramento del potere-dovere decisorio del giudice” e “la grave difficoltà interpretativa non può derivare dalla scelta tra due soluzioni contrapposte e astrattamente configurabili, quando queste non dividono il campo della giurisprudenza di merito. Ed infatti, diversamente opinando, ogni questione interpretativa dovrebbe dirsi passibile di essere sottoposta, tramite l’istituto di cui all’art. 363-bisc.p.c., alla decisione della Corte di cassazione, finendo con l’inaridire il compito di interpretare la legge, che è dovere indeclinabile di ogni giudice”. 8. -Il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Roma, Sezione feriale promiscua, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Visto l’art. 363-bisc.p.c., dichiara in ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal
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