CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 41775/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata). Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; osservato che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) in relazione all'art. 545-bis cod. proc. pen. è manifestamente infondato poiché, indipendentemente dal deposito della procura speciale, il giudice ha indicato come motivo ostativo all'applicazione della pena sostitutiva il fatto che l'odierno ricorrente avesse chiesto una misura sostitutiva non più prevista dalla L. 689/1981 a seguito dell'intervento del D.Igs. 150/2022 e che comunque l'imputato non è meritevole di alcuna sanzione sostitutiva con la motivazione contenuta a pag.6 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]