CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 44036/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha corretto l'errore materiale contenuto nella precedente' ordinanza in data 16.9.2021, indicando in sette anni, sei mesi e venti giorni di reclusione ed euro 1.200,00 di multa la pena complessiva irrogata allo stesso giusta sentenza del Tribunale di Catania in data 22.7.2019, irrevocabile il 3.6.2021, deducendo, con due distinti motivi, che il provvedimento de quo - lungi dal poter essere qualificato come correzione di errore materiale - era pervenuto a un risultato pregiudizievole per l'imputato sotto il profilo del quantum di pena irrogato, avendo a parametro il trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 609- bis e 609-quater cod. pen., così come modificato in epoca successiva a quella della commissione dei fatti; ritenuto il ricorso manifestamente infondato, sulla scorta del consolidato principio secondo cui «Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo» (Cass. Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017 Esposito, Rv 269375) con la doverosa precisazione che tale prevalenza non è automatica, bensì dipende dalle specificità del caso posto all'attenzione del giudice di legittimità e che la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso» (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., 275690); rilevato che nel caso di specie - a fronte di una pena divenuta res iudicata e rientrante nel range di pena previsto, all'epoca delle sua commissione, per il reato di cui all'art. 609-bis cod. pen., richiamato quoad poenam da quello di cui all'art. 609-quater cod. pen. e, dunque, legale - correttamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di privilegiare la volontà inequivocabilmente manifestata dal giudice nel dispositivo, in assenza di elementi certi che facciano ritenere quest'ultimo errato; ritenuto altresì che, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852) rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere esten