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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 33546/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 21/10/2022 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 13/12/2018 del Tribunale di Noia, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 641 cod.pen..

Deduce: A) J

1.1. "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 lettera C), c.p.p. dell'art. 179 c.p.p. in relazione all'art. 606 lettera C)".

Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., perché la Corte di appello non ha dato avviso all'imputato del rinvio dell'udienza richiesto dal suo difensore per avere ricevuto l'incarico solo il giorno prima. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Il ricorrente si duole della mancata notifica all'imputato del rinvio dell'udienza disposto su richiesta del difensore, per avere ricevuto la nomina fiduciaria soltanto il giorno precedente all'udienza.

Il rinvio, quindi, non è stato disposto per l'omessa o intempestiva notifica della citazione in giudizio dell'imputato, né per un legittimo impedimento del difensore, né per ragioni collegate a un legittimo impedimento dell'imputato.

A fronte di tale evenienza va ricordato che la nomina fiduciaria implica l'obbligo, per il difensore, di rendere corretta e tempestiva informazione all'imputato sugli atti processuali che lo riguardano (Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Ramadan, in motivazione).

Si tratta di un corollario che discende dal ruolo che la nomina fiduciaria, dando luogo al rapporto di rappresentanza tra difensore e assistito, ex art. 96 cod. proc. pen., attribuisce al difensore, nell'attuale modello "accusatorio", che delinea un "processo di parti".

Il ruolo e gli oneri anche comunicativi che incombono sul difensore di fiducia, del resto, sono stati posti in luce dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 136 del 2008) allorché ha precisato che il rapporto fiduciario tra il difensore e l'imputato implica "l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda, ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa" (nonché Corte Cost. n. 211 del 1991, circa l'onere di cooperazione del difensore).

Da ciò discende che sul giudice non incombe l'obbligo di comunicare all'imputato il rinvio dell'udienza disposto su richiesta del difensore di fiducia per ottenere un termine a difesa, in ragione della nomina fiduciaria ottenuto in prossimità dell'udienza, che fa gravare sul difensore l'obbligo di informare il proprio assistito del rinvio disposto sulla mera richiesta dello stesso difensore.

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di cassazione, così come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro tremilaseicentottantasei, oltre accessori di legge.

Così deciso il 30 maggio 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 21/10/2022 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 13/12/2018 del Tribunale di Noia, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 641 cod.pen.. Deduce: A) J 1.1. "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 lettera C), c.p.p. dell'art. 179 c.p.p. in relazione all'art. 606 lettera C)". Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., perché la Corte di appello non ha dato avviso all'imputato del rinvio dell'udienza richiesto dal suo difensore per avere ricevuto l'incarico solo il giorno prima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente si duole della mancata notifica all'imputato del rinvio dell'udienza disposto su richiesta del difensore, per avere ricevuto la nomina fiduciaria soltanto il giorno precedente all'udienza. Il rinvio, quindi, non è stato disposto per l'omessa o intempestiva notifica della citazione in giudizio dell'imputato, né per un legittimo impedimento del difensore, né per ragioni collegate a un legittimo impedimento dell'imputato. A fronte di tale evenienza va ricordato che la nomina fiduciaria implica l'obbligo, per il difensore, di rendere corretta e tempestiva informazione all'imputato sugli atti processuali che lo riguardano (Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Ramadan, in motivazione). Si tratta di un corollario che discende dal ruolo che la nomina fiduciaria, dando luogo al rapporto di rappresentanza tra difensore e assistito, ex art. 96 cod. proc. pen., attribuisce al difensore, nell'attuale modello "accusatorio", che delinea un "processo di parti". Il ruolo e gli oneri anche comunicativi che incombono sul difensore di fiducia, del resto, sono stati posti in luce dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 136 del 2008) allorché ha precisato che il rapporto fiduciario tra il difensore e l'imputato implica "l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda, ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa" (nonché Corte Cost. n. 211 del 1991, circa l'onere di cooperazione del difensore). Da ciò discende che sul giudice non incombe l'obbligo di comunicare all'imputato il rinvio dell'udienza disposto su richiesta del difensore di fiducia per ottenere un termine a difesa, in ragione della nomina fiduciaria ottenuto in prossimità dell'udienza, che fa gravare sul difensore l'obbligo di informare il proprio assistito del rinvio disposto sulla mera richiesta dello stesso difensore. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di cassazione, così come liquidate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro tremilaseicentottantasei, oltre accessori di legge. Così deciso il 30 maggio 2023 Il
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