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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22353/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 24 settembre 2025 che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani di condanna in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) comma 2 bis e comma 2 sexies [OSCURATO:PERSONA], ha escluso al circostanza aggravante di cui al comma 2 bis e ha rideterminato la pena.

Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità e in particolare alla sussistenza della prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse alla guida dell'auto, è inammissibile.

La Corte ha rilevato che il ricorrente era stato trovato riverso sul marciapiede ad una distanza di circa metri dall'autovettura.

Il ricorrente contesta l'efficacia dimostrativa del compendio probatorio e sollecita un sindacato inammissibile.

Sono, infatti, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482).

Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 24 settembre 2025 che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani di condanna in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) comma 2 bis e comma 2 sexies [OSCURATO:PERSONA], ha escluso al circostanza aggravante di cui al comma 2 bis e ha rideterminato la pena. Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità e in particolare alla sussistenza della prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse alla guida dell'auto, è inammissibile. La Corte ha rilevato che il ricorrente era stato trovato riverso sul marciapiede ad una distanza di circa metri dall'autovettura. Il ricorrente contesta l'efficacia dimostrativa del compendio probatorio e sollecita un sindacato inammissibile. Sono, infatti, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482). Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22353/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris