CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 02175/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, provvedendo alla sua rideterminazione. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Brescia, all'esito di un giudizio svoltosi con le forme del rito abbreviato, ha dichiarato BECCHINA Patrizia responsabile del reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. b), codice strada, condannandola alla pena di 10 giorni di arresto e euro 400,00 di ammenda, sostituita con lavoro di pubblica utilità, individuata la pena su quella base di giorni 21 di arresto e euro 900,00 di ammenda, ridotta, per le generiche e operata sulla pena di giorni 15 di arresto e euro 600,00 di ammenda la riduzione di un terzo per il rito. • 2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale quanto al computo della riduzione prevista per il rito, versandosi in ipotesi di reato contravvenzionale per il quale il novellato art. 442 c. 2, cod. proc. pen. prevede la riduzione della metà. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata essendo il giudice incorso nella dedotta violazione di legge. L'annullamento segue però senza rinvio, potendo la pena essere rideterminata in sede di legittimità, trattandosi di profilo che non implica alcuna valutazione di merito. La pena, pertanto, deve essere rideterminata in giorni 7 di arresto (così arrotondata in difetto quella di giorni 15 ridotta della metà) e euro 300 di ammenda, convertita la pena pecuniaria in un giorno di detentiva (ancora una volta arrotondato il risultato in difetto) e, quindi, ai sensi dell'art. 186 c. 9 -bis, codice strada, in complessivi giorni 8 di lavoro di pubblica utilità da svolgersi con le modalità e presso l'associazione individuate nella sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena in giorni sette di arresto ed euro 300,00 di ammenda, convertita in giorni otto di lavoro di pubblica utilità da svolgersi con le modalità e presso l'associazione individuate nella sentenza impugnata. Deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITAT