CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04851/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari della stessa città all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro quarantamila di multa la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 80 del D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante. 2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando, con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen. e 73, comma 7, d.p.r. 309/90 e vizio di motivazione per avere la Corte di appello escluso il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla base del solo rifiuto dell'imputato di rivelare il nome delle persone che gli avevano affidato l'incarico di trasportare la sostanza stupefacente. Osserva il ricorrente che la mancata collaborazione può rilevare solo ai fini della esclusione della speciale circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7 D.p.r. 309/90 e che la valorizzazione del rifiuto di collaborare anche ai fini della esclusione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti equivale ad una doppia punizione in concreto. La motivazione è comunque illogica e contraddittoria poiché la Corte di appello da un lato ha valorizzato, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche negate in primo grado, l'approccio collaborativo dell'imputato per poi negare il giudizio di prevalenza solo perché [OSCURATO:PERSONA] non aveva inteso riferire il nome dei complici, con ciò traendo elementi di giudizio sfavorevoli dalla scelta dell'imputato di rimanere in silenzio, in contrasto con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità. 3. Disposta la trattazione del procedimento in camera di consiglio, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito verranno esposte. 2. La Corte di appello ha escluso il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante perché «l'[OSCURATO:PERSONA] non ha inteso riferire da chi avesse avuto l'incarico». Così esprimendosi, il giudice dell'appello mostra di avere adottato un criterio di valutazione errato, traendo dal silenzio serbato dall'imputato conclusioni a lui sfavorevoli, ed omettendo, invece, di operare il necessario complessivo raffronto tra gli indici attinenti alla gravità del reato e alla capacità a delinquere dell'imputato e i dati espressamente valorizzati nel motivo di appello a fondamento della richiesta di contenimento della pena nei minimi edittali. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838-02; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). La valutazione operata dal giudice di merito intanto è insindacabile in sede di legittimità in quanto il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, Rv. 279181-02). Tale valutazione nel caso di specie è mancata. In coerenza con il principio in forza del quale colui che invoca l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ovvero sollecita un giudizio di bilanciamento più favorevole ha l'onere di indicare il dato positivo, oggettivo o soggettivo, da ritenersi prevalente rispetto ad altri elementi ovvero che il giudice del merito abbia trascurato nonostante la sua decisività (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217-05), l'appellante aveva dedotto, a tal fine, plurimi elementi quali lo stato di incensuratezza dell'imputato, la sua estraneità a qualsivoglia contesto criminale e l'ammissione degli addebiti, avendo l'imputato sin dal primo momento dichiarato di avere accettato l'incarico di trasportare la sostanza stupefacente a fronte di un modico compenso, pari a 500 euro, in ragione delle sue condizioni di difficoltà economica. Di tali elementi la Corte di appello ha, in parte, tenuto conto nel momento in cui ha ritenuto di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, negate dal primo giudice, evidenziando come l'imputato già nell'immediatezza dei fatti avesse ammesso di avere consapevolmente trasportato sostanza stupefacente, pur essendo il mezzo di proprietà di terzi e lo stupefacente abilmente occultato, cosicché ben avrebbe potuto affermare di non essere a conoscenza della presenza della sostanza stupefacente nel sottoscocca del veicolo o comunque di ignorare l'effettivo quantitativo della sostanza trasportata, anche al fine di sottrarsi alle gravi conseguenze, sul piano sanzionatorio, del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80 T.U. stup. È stato, invece, del tutto omesso, nell'ambito del giudizio di equivalenza o prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata, il necessario bilanciamento degli elementi valorizzabili in senso favorevole ad [OSCURATO:PERSONA] con quelli concorrenti di segno opposto, limitandosi sul punto la Corte ritenere di per sé ostativa la mancanza di chiamata in correità. Né risulta preclusa la valorizzazione di dati di cui si è tenuto conto ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti anche nel contesto del giudizio di bilanciamento. Questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare che la regola per cui non può tenersi conto due volte dello stesso elemento a favore o contro il colpevole non si applica quando tale elemento non è l'unico rilevabile dagli atti, non è ritenuto assorbente rispetto agli altri ed influisce su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze, come il riconoscimento di una circostanza, il giudizio di bilanciamento con altre di segno opposto e la determinazione della — pena, senza violare il principio del "ne bis in idem" sostanziale, con la conseguenza che è da ritenersi legittima l'utilizzazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi giustificativi delle attenuanti generiche anche nel giudizio di comparazione e nella graduazione della pena (Sez. 1, Sentenza n. 1376 del 28/10/1997, Rv. 209841-01). 3. Rimane, invece, destituita di fondamento l'ulteriore censura incentrata sulla violazione dell'art. 73, comma 7, T.U. stup., basata sull'assunto secondo il quale il rifiuto di collaborare rileverebbe ai soli fini del giudizio concernente la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.p.r. 309/90, con conseguente impossibilità di tenerne conto, pena una doppia punizione in concreto, anche ai fini del giudizio concernente la concessione o il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di assunto che non tiene conto della specificità dei presupposti della speciale attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.p.r. cit., che ben potrebbe ben essere negata pur in presenza di una chiamata in correità, non essendo sufficiente, ai fini del suo riconoscimento, la mera offerta delle informazioni possedute e occorrendo, invece, che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire. 4. Sulla base di quanto osservato, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e rinvia ad