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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00251/2023

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LA B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2492/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legisin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente principale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 123, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 311 /2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI-[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n.327/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d’appello di Cagliari-Sassari, in riforma della sentenza del Tribunale di Sassari che aveva respinto tutte le domande, ha accolto parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] – impiegato di categoria C1,area biblioteche , dell’Università di Sa ssari, assunto con contratti a tempo determinato succedutisi (per oltre 36 mesi) senza soluzione di continuità dal 30.9.2009 al 31.12.2012, l’ultimo dei quali anticipatamente risolto al 30.9.2012, con trattamento economico corrisposto fino al 26.11.2012–, il quale aveva chiesto: i) l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti nonché dell’anticipata unilaterale risoluzione dell’ultimorapporto inter partes ; ii) la conversione in rapporti a tempo indeterminato; iii) la condanna dell’Università al risarcimento del danno;

2. la Corte territoriale ha richiamato i principi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza delleSezioni Unite n. 5072/2016 e, fermo il divieto di conversione del rapporto posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, dava atto dell’ illegittimità della risoluzione , prima della naturale scadenza ( 31.12 .2012) , dell’ultimo rapporto nonché dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine, ritenendo in tal guisa fondata la domanda subordinata di risarcimento del danno, liquidato in un importo pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ex art. 32 della legge n. 183/2010;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Università degli Studi di Sassari sulla base di quattromotivi, cui ha opposto difese con controricorso, contenente ricorso incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha altresì depositato memoria ex art. 378.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con il primo motivo l’Università denuncia, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e sostiene, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe violato il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nel riconoscere il diritto degli appellanti al risarcimento del danno, mai chiesto dal [OSCURATO:PERSONA],sulla base dei principi affermati da Cass.

S ez.

U.n. 5072/2016;

2. con il secondo mezzo,formulato ex art. 360 comma 1 n . 3 cod. proc. civ.,denuncia violazione dell’art. 36 d . l gs. n. 165/2001, dell’art.22 comma 4 CCNL 2006-2008 e dell’art. 1372 cod. civ.; la sentenza d’appello contrasterebbe con le norme indicate perché il decreto del D.G. prot. n. 35128/2012 « spiega piena efficacia quale legittimo e doveroso esercizio del potere di rettifica, finalizzato ad impedire la formazione di situazione di abuso»e sarebbe espressione proprio del «potere di autotutela»,senza che l’art. 1372 cod. civ. possa limitare tale interventounilaterale sulla clausola di durata che, seppure oggetto di stipulazione contrattuale, non sarebbe parte dell’accordo;

3. la terzacensura addebita alla sentenza impugnata la «violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 5 della legge n. 183/2010, dell’art. 6 legge n. 604/1966, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.»; il ricorrente sostiene, in sintesi, che l’individuazione dell’indennità nella misura massima di 12 mensilità non considerava la circostanza che l’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, prevista dal legislatore come elemento ai fini della quantificazione dell’indennità, non era superiore al triennio;

4. con il quarto mezzo, formulato ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92 cod. proc.civ. per non aver il giudice d’appello compensato le spese in applicazione della soccombenza rec iproca, essendo il [OSCURATO:PERSONA] risultato soccombente sulla domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato;

5. il primo motivo è,prima ancora che infondato, inammissibile; si osserva innanzitutto che, in termini generali, l'interpretazione della domanda, che è attività rimessa istituzionalmente al giudice di merito nell'esercizio di un potere insindacabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato, si compie attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (v., ex multis, Cass. 28 agosto 2009, n. 18783; Cass.25 settembre 2014, n. 20294); n ella specie , la ricorrente principale , non trascrivendo nella sua interezza il ricorso di primo grado e l’atto di gravame (alle pagg. da 11 a 14 del ricorso per cassazione sono riportate solo le conclusioni formulate dal lavoratore), non ha offerto tutti gli elementi per valutare la fondatezza del rilievo (Cass. n. 24486/2021); detto questo, va nondimeno soggiunto che il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass., Sez.

I, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez.

II, 21 marzo 2019, n. 8048); trattasi di situazione che comunque, nella spec ie , non si è verificata: la conversione o la trasformazione dei contratti a termine illegittimi costituisce, infatti, in caso di abusiva reiterazione o di durata oltre i limiti di legge, la sanzione in forma specifica propria dell’illecito perpetrato, come dimostra, almeno in ambito di pubblico impiego, il fatto stesso che, di contro, qualora sia domandato il risarcimento, è ritenuta misura sanante (Cass. 17 luglio 2020, n. 15353; Cass. 3 luglio 2017, n. 16336) l’avvenuta stabilizzazione per effetto causale diretto della stessa successione o preesistenza di contratti a tempo determinato; rebus sic stantibus, non vi è ragione per ritenere che il mero transito dalla tutela in forma specifica a quella per equivalente risarcitorio, rispetto ai medesimi contratti a termine, integri un’alterazionedegli elementi obiettivi della domanda azionata; è infatti evidente che la tutela per equivalente sia un minus o un « surrogato legale»della tutela in forma specifica, tanto da risultare consolidato il principio per cui il giudice potrebbe pronunciare la prima, pur quando sia stata chiesta la seconda, senza incorrere in vizio di ultrapetizione (Cass. 19 gennaio 2017, n. 1361; Cass. 8 gennaio 2013, n. 259); ciò anzi impone di ritenere che, chiesta ma ritenuta giuridicamente non praticabile la condanna in forma specifica, il giudice debba pronunciare sul risarcimento per equivalente, così come che, in mancanza, la parte possa efficacemente dolersi di ciò, in sede di impugnazione, come ragione di illegittimità della pronuncia(Cass. n. 15027/2022) ;

6. anche il secondo motivo non è fondato; la sentenza impugnataha escluso l’esistenza di un errore materiale nell’indicazione della data di scadenza contrattuale, con valutazione non censurata dalla ricorrente, in questa sede , alla stregua dei parametri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.; ciò posto, laddove la sentenza ha altresì affermato , in altro passaggio argomentativo, che la natura privatistica degli atti di gestione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 non consente alle [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il potere di autotutela, che presuppone la natura amministrativa del provvedimento e l'esercizio di poteri autoritativi, si appalesa, invero , pienamente conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Cass. n. 194/2019 ed ivi per ulteriori riferimenti);

7. anche il terzomotivo è, complessivamente, da respingere; fermo il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 di cui si è detto, il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto diimpiego, ha diritto, invece, al risarcimento del danno, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della legge nr. 183 del 2010 e, quindi, nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 8 della legge n. 604 del 1966 (Cass. n. 16095 del 2016 e successive conformi); nella fattispecie, osserva il Collegio come la Corte territoriale, valorizzando la “ragguardevole” dimensione dell’ente interessato e il comportamento delle parti («senza dubbio censurabile il comportamento tenuto dall’Università di Sassari»), abbia, di fatto, esplicitamente ancorato la liquidazione del risarcimento a due dei criteri normativamente previsti; l'incentrarsi della motivazione solo su due degli elementi da considerare non significa (certo)attribuzione di irrilevanza del criterio residuo, ma fa più semplicemente presumere che, nell'economia del giudizio di merito, la gravità dei parametri considerati (qui, le dimensioni dell’ente e la condotta datoriale) sia stata ritenuta prevalente e assorbente rispetto ad ogni diverso aspetto (cfr. Cass. n. 10861 del 2020); aggiungasi che la determinazione, poi, trail minimo e il massimo, della misura dell'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 resta valutazione (come noto) sottratta al controllo di legittimità, di esclusiva competenza del giudice di merito (Cass. n. 23606 del 2021; Cass. nn. 1320 e 6122 del 2014); questa Corte ha già affermato, infatti,che «la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 –che richiama i criteri indicati dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 –spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria» (Cass. 10 ottobre 2019, n. 25484; Cass. 31 marzo 2014, n. 7458; Cass. 17 marzo 2014, n. 6122; v. già Cass. 5 gennaio 2001, n. 107), eventualità che qui non viene all’evidenza in considerazione;

8. anche la quarta doglianza è destituita di fondamento e deve essere, quindi, rigettata; occorre, infatti, osservare che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca (anche parziale), quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 30794/2022, Cass. n. 26912/2020 e Cass. n. 8421/2017 ), quantificazione che non è stata (si noti) contestata con la censura in esame; orbene, nel caso di specie, la Corte di appello di Cagliari ha rilevato che l’Università fosse, in effetti, risultata –con riguardo al complessivo procedimento svoltosi – soccombente e, perciò, da condannare al pagamento integrale delle spese giudiziali, in applicazione del principio generale di cui all’art. 91, comma 1, cod. proc. civ., non rilevando, implicitamente, la sussistenza di condizioni tali da legittimare la compensazione parziale o totale delle spese stessee dovendo invece il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (orientamento consolidato: vedi, per tutte:Cass. n. 11423/2016; Cass.n. 19163/2022; Cass. n.6259/2014); in definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso principale deve essere integralmente rigettato;

9. con il primo motivo di ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2119 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., perché la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda– proposta a pag. 8 del ricorso introduttivo e reiterata a pag. 18-19 dell’atto di gravame – avente ad oggetto lo specifico risarcimento del danno per anticipazione illegittima della scadenza dell’ultimo contratto a tempo determinato, in conformitàai conteggi riferiti agli emolumenti mancati tra la data di interruzione anticipata del rapporto (i.e., 26.11.2022) e la naturale scadenza contrattuale del 31.12.2012;

10. il motivo è inammissibile, in quanto viene erroneamente prospettato un vizio di violazione di legge, rilevante ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., a fronte di una asserita omessa pronuncia sul motivo di gravame con il quale, a detta del [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata censurata la sentenza del Tribunale che non aveva ritenuto proposta alcuna domanda di risarcimento del danno per inadempimento in ordine al recesso ante tempus;va qui ribadito che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere, l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente ex art. 360 n.4 cod. proc. civ. e non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., o del vizio di motivazione ex art. 360 n.5 cod. proc. civ., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare adeguatamente la decisione; s olo la denuncia dell’error in procedendo, infatti, consente al giudice di legittimità, in tal caso giudice anche del fatto processuale, di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello (in tal senso Cass. 27.10.2014 n. 22759); le Sezioni Unite di questa Corte, nel comporre il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulle conseguenze della errata formulazione dei motivi, hanno affermato che «nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronunzia da parte della impugnata sentenza,in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell'ipotesidi cui all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4 (con riferimento all'art.112 cod. proc. civ.), purché nel motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione;va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge»(Cass. Sez.

U. 24.7.2013 n. 17931) ;il caso di specie è riconducibile alla seconda ipotesi , perché nel motivo non si fa riferimento alcuno alla nullità derivata dall’error in procedendo, sicché non risulta essere adeguato rispetto alla denuncia di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (in tal senso Cass. 31.10.2013 n. 24533); rileva, inoltre, il Collegio che, qualora il ricorrente prospetti nel ricorso questioni che non risultano affrontate nella sentenza impugnata e lamenti, sostanzialmente, l’omessa pronuncia da parte del giudicedi appello su censure mosse con l’atto di gravame, è suo onere indicare in modo specifico e trascrivere nel ricorso le parti dell’appello rispetto alle quali si sarebbe verificata l’omissione, dovendo la Corte essere posta in grado di accertare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte (fra le più recenti in tal senso Cass. 20.8.2015 n. 17049); nella specie il motivo in esame risulta largamente irrispettoso anche di tale enunciato, non essendotrascritto il passaggio dell’atto di gravame in cui il ricorrente avrebbe espressamente richiesto, in riforma della statuizione di prime cure, il riconoscimento delle somme spettanti a titolo risarcitorio per l’illegittimo recesso unilaterale dell’amministrazione;

11. con il secondo motivo si denuncia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti costituito dall’aver il Monegheddu superato un pubblico concorso che lo rendeva idoneo (seppur non vincitore) alla copertura a tempo indeterminato del medesimo posto di lavoro coperto a tempo determinato;

12. con il terzo motivo si denuncia, ex art. 360 nn. 3-4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per assenza di motivazione o motivazione apparente perché , richiamandosi per relationem a Cass.

S ez.

U . n.5072/2016, non aveva argomentato rispetto all a denunciata «irriducibilità del caso nello spettro applicativo dell’orientamento oggetto del rinvio», essendo il ricorrente stato assunto a tempo determinatoex art. 22 c.c.n.l., disposizione che ammetteva l’uso delle graduatorie a tempo indeterminato per assunzioni a tempo determinato (nella specie la graduatoria della selezione pubblica bandita con DDA n. 568/2006);

13. con il quarto motivo, formulato ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 35- 36 d.lgs. n. 165/2001, art. 5 comma 4 bis d.lgs. n. 368/2001, dell a direttiv a del 28/06/1999 n. 1999/70/CE , della clausola 5 punto 2 dell’accordo quadro [OSCURATO:DATA_NASCITA] CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nonché degli artt. 3, 97 e 117 Cost., dell’art. 267TFUE e dell’art. 22 c.c.n.l. 2006-2009 Comparto università; il ricorrente aveva «superato il vaglio di un concorso pubblico per un posto stabile»,sicché non egli non poteva restare attratto nell’orbita dell’art. 36 d.lgs. cit., disposizione integrante l’ unico fondamento del divieto di stabilizzazione nel pubblico impiego; secondo il ricorrenteincidentale, questa Corte, nel caso intendesse disattendere l’interpretazione propugnata dal [OSCURATO:PERSONA], dovrebbe pregiudizialmente operare un rinvi o ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia UE per verificare se i principi comunitari ostino a un’interpretazione dell’art. 36 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 32 legge n. 183/2010 che attribuiscano al dipendente , reiteratamente assunto a tempo determinato,una tutela solo risarcitoria, anche se egli abbia in precedente acquisito, tramite procedura selettiva, l’accertamento di idoneità alla copertura del medesimo posto a tempo indeterminato; in subordine o in alternativa, il [OSCURATO:PERSONA] chiede comunque sospendersi il giudizio, con rinvio alla Corte cost ituzionale affinché decidase gli articoli dianzi richiamati contrastino con gli artt. 3, 24, 11, 97, 103 e 117 Cost., quest’ultimo in relazioneal parametro interposto di cui alla direttiva 1999/70/CE e ai principi generali del diritto dell’Unione;

14. il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati perché la sentenza impugnata non si è discostata dall'orientamento, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, nell'impiego pubblico contrattualizzato la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione di lavoratori non può mai comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato; detto orientamento, qui ribadito, ha valorizzato i principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass. Sez.

U. n. 5072/2016), dalla Corte costituzionale (Corte Cost. n. 89/2003) e dalla Corte di Giustizia (sentenza 7.9.2006 causa C-53/04 Marrosu e Sardino) per escludere profili di illegittimità costituzionale e di contrarietà al diritto dell'Unione del divieto di conversione ed ha trovato ulteriore avallo nella più recente giurisprudenza del Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 248/2018) e della Corte di Lussemburgo (Corte di Giustizia 7.3.2018 in causa C-494/16, Santoro), che, da un lato, ha ribadito l'impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, dall'altro ha riaffermato che la clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non osta ad una normativa nazionale che vieta la trasformazione del rapporto, purché sia prevista altra misura adeguata ed effettiva, finalizzata ad evitare e se del caso a sanzionare il ricorso abusivo alla reiterazione del contratto a termine; né si può sostenere che il divieto di conversione non verrebbe in considerazione ogni qual volta l’assunzione a termine sia stata disposta a seguito di utilizzo, in conformità con la disciplina contrattuale, d elle graduatorie di idoneità relative a procedura concorsuale per lo stesso posto oggetto dell’assunzione a tempo determinato; anche detto argomento ègià stato esaminato e disatteso da questa Corte, la quale ha evidenziato che il comma 5 dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, seppure tradizionalmente ricondotto al principio sancito dall'art. 97, comma 4, Cost., si ricollega anche alla necessità di assicurare il buon andamento della [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe pregiudicato qualora si consentisse l'immissione stabile nei ruoli a prescindere dall'effettivo fabbisogno del personale e dalla previa programmazione delle assunzioni, indispensabili per garantire efficienza ed economicità della gestione dell'ente pubblico; si è pertanto affermato che la regula iuris dettata dal legislatore ordinario non ammette eccezioni e trova applicazione sia nell'ipotesi in cui per l'assunzione a tempo indeterminato non sia richiesto il concorso pubblico, sia qualora il contratto a termine sia stato stipulato con soggetto selezionato all'esito di procedura concorsuale (Cass. n. 8671/2019; Cass. n. 6097/2020 ; Cass. 11000/2020; Cass. n. 22458/2021; n. 12624/2022); tale disciplina non viola – come già affermato dalla sentenza n. 89/2003, cit.,della Corte costituzionale – alcun precetto costituzionale e si rivela pienamente conforme a quella comunitaria (cfr. Cass. n. 5032/2019); d'altra parte, come già affermato da questa Corte (Cass.8671/2019, cit.), l'attuale formulazione dell'art. 36 prevede, tra l'altro, che «per prevenire fenomeni di precariato le amministrazioni pubbliche nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per i concorsi pubblici a tempo indeterminato», e ciononostante ribadisce (attraverso il richiamo al « rispetto delle disposizioni del presente articolo», tra cui quindi anche quella del divieto di conversione), l'impossibilità di ogni forma di conversione, sicché anche l'evoluzione della norma (l'obbligo di individuare i destinatari del rapporto a termine fra i vincitori e gli idonei di concorsi per postia tempo indeterminato risale alla legge n. 125 del 2013, di conversione del d . l . n. 101 del 2013, art. 4) conferma che il fondamento del divieto di conversione va ricercato, oltre che nel principio del pubblico concorso, anche nei principi di efficienza ebuon andamento della [OSCURATO:PERSONA], che impediscono la conversione, in caso di illegittimo ricorso al rapporto a termine, anche nell'ipotesi in cui il destinatario del contratto di lavoro flessibile sia stato dichiarato idoneo all'esito di una procedura concorsuale bandita per posti a tempo indeterminato; tale dato normativo, pur successivo alla disciplina concreta applicabile ratione temporisalla presente fattispecie, viene tuttavia ad attestare un principio già sotteso alla precedente normativa ed in particolare al mai mutato testo del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 1; in continuità con la sopra citata giurisprudenza di questa Corte, va, in conclusione, ribadito il principio per il quale «in materia di impiego pubblico contrattualizzato nel caso di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, che deve sempre avvenire, ex art. 36, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui dal citato d.lgs. n. 165 del 2001, art. 35, la regula iurissecondo la quale , in ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori non può mai determinarsi , ai sensi dell'originario comma 2 e poi del comma 5 dell'art. 36 del richiamato d.lgs. n. 165 del 2001, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato,non ammette eccezioni, e riguarda anche l'ipotesi in cui l'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, è avvenuta all'esito delle procedure di reclutamento sopra richiamate o utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali» ( cfr. Cass. n. 24960/2021);

15. va, dunque, ritenuta corretta la decisione impugnatache, una volta esclus a la possibilità di conversione , ha proceduto all'applicazione, quale parametro per la quantificazione del risarcimento, dell'art. 32 della legge n. 183 de l 2010 , in conformità peraltro con i principi espressi dalle Sez.

U. di questa Corte (sent. n. 5072/2016, cit.); stante la soccombenza reciproca, le spese del giudizio di legittimità sono interamente compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principalee quello incidentale; compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LA B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2492/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legisin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente principale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 123, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 311 /2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI-[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n.327/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d’appello di Cagliari-Sassari, in riforma della sentenza del Tribunale di Sassari che aveva respinto tutte le domande, ha accolto parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] – impiegato di categoria C1,area biblioteche , dell’Università di Sa ssari, assunto con contratti a tempo determinato succedutisi (per oltre 36 mesi) senza soluzione di continuità dal 30.9.2009 al 31.12.2012, l’ultimo dei quali anticipatamente risolto al 30.9.2012, con trattamento economico corrisposto fino al 26.11.2012–, il quale aveva chiesto: i) l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti nonché dell’anticipata unilaterale risoluzione dell’ultimorapporto inter partes ; ii) la conversione in rapporti a tempo indeterminato; iii) la condanna dell’Università al risarcimento del danno; 2. la Corte territoriale ha richiamato i principi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza delleSezioni Unite n. 5072/2016 e, fermo il divieto di conversione del rapporto posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, dava atto dell’ illegittimità della risoluzione , prima della naturale scadenza ( 31.12 .2012) , dell’ultimo rapporto nonché dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine, ritenendo in tal guisa fondata la domanda subordinata di risarcimento del danno, liquidato in un importo pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ex art. 32 della legge n. 183/2010; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Università degli Studi di Sassari sulla base di quattromotivi, cui ha opposto difese con controricorso, contenente ricorso incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha altresì depositato memoria ex art. 378.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo l’Università denuncia, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e sostiene, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe violato il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nel riconoscere il diritto degli appellanti al risarcimento del danno, mai chiesto dal [OSCURATO:PERSONA],sulla base dei principi affermati da Cass. S ez. U.n. 5072/2016; 2. con il secondo mezzo,formulato ex art. 360 comma 1 n . 3 cod. proc. civ.,denuncia violazione dell’art. 36 d . l gs. n. 165/2001, dell’art.22 comma 4 CCNL 2006-2008 e dell’art. 1372 cod. civ.; la sentenza d’appello contrasterebbe con le norme indicate perché il decreto del D.G. prot. n. 35128/2012 « spiega piena efficacia quale legittimo e doveroso esercizio del potere di rettifica, finalizzato ad impedire la formazione di situazione di abuso»e sarebbe espressione proprio del «potere di autotutela»,senza che l’art. 1372 cod. civ. possa limitare tale interventounilaterale sulla clausola di durata che, seppure oggetto di stipulazione contrattuale, non sarebbe parte dell’accordo; 3. la terzacensura addebita alla sentenza impugnata la «violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 5 della legge n. 183/2010, dell’art. 6 legge n. 604/1966, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.»; il ricorrente sostiene, in sintesi, che l’individuazione dell’indennità nella misura massima di 12 mensilità non considerava la circostanza che l’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, prevista dal legislatore come elemento ai fini della quantificazione dell’indennità, non era superiore al triennio; 4. con il quarto mezzo, formulato ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92 cod. proc.civ. per non aver il giudice d’appello compensato le spese in applicazione della soccombenza rec iproca, essendo il [OSCURATO:PERSONA] risultato soccombente sulla domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato; 5. il primo motivo è,prima ancora che infondato, inammissibile; si osserva innanzitutto che, in termini generali, l'interpretazione della domanda, che è attività rimessa istituzionalmente al giudice di merito nell'esercizio di un potere insindacabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato, si compie attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (v., ex multis, Cass. 28 agosto 2009, n. 18783; Cass.25 settembre 2014, n. 20294); n ella specie , la ricorrente principale , non trascrivendo nella sua interezza il ricorso di primo grado e l’atto di gravame (alle pagg. da 11 a 14 del ricorso per cassazione sono riportate solo le conclusioni formulate dal lavoratore), non ha offerto tutti gli elementi per valutare la fondatezza del rilievo (Cass. n. 24486/2021); detto questo, va nondimeno soggiunto che il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass., Sez. I, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. II, 21 marzo 2019, n. 8048); trattasi di situazione che comunque, nella spec ie , non si è verificata: la conversione o la trasformazione dei contratti a termine illegittimi costituisce, infatti, in caso di abusiva reiterazione o di durata oltre i limiti di legge, la sanzione in forma specifica propria dell’illecito perpetrato, come dimostra, almeno in ambito di pubblico impiego, il fatto stesso che, di contro, qualora sia domandato il risarcimento, è ritenuta misura sanante (Cass. 17 luglio 2020, n. 15353; Cass. 3 luglio 2017, n. 16336) l’avvenuta stabilizzazione per effetto causale diretto della stessa successione o preesistenza di contratti a tempo determinato; rebus sic stantibus, non vi è ragione per ritenere che il mero transito dalla tutela in forma specifica a quella per equivalente risarcitorio, rispetto ai medesimi contratti a termine, integri un’alterazionedegli elementi obiettivi della domanda azionata; è infatti evidente che la tutela per equivalente sia un minus o un « surrogato legale»della tutela in forma specifica, tanto da risultare consolidato il principio per cui il giudice potrebbe pronunciare la prima, pur quando sia stata chiesta la seconda, senza incorrere in vizio di ultrapetizione (Cass. 19 gennaio 2017, n. 1361; Cass. 8 gennaio 2013, n. 259); ciò anzi impone di ritenere che, chiesta ma ritenuta giuridicamente non praticabile la condanna in forma specifica, il giudice debba pronunciare sul risarcimento per equivalente, così come che, in mancanza, la parte possa efficacemente dolersi di ciò, in sede di impugnazione, come ragione di illegittimità della pronuncia(Cass. n. 15027/2022) ; 6. anche il secondo motivo non è fondato; la sentenza impugnataha escluso l’esistenza di un errore materiale nell’indicazione della data di scadenza contrattuale, con valutazione non censurata dalla ricorrente, in questa sede , alla stregua dei parametri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.; ciò posto, laddove la sentenza ha altresì affermato , in altro passaggio argomentativo, che la natura privatistica degli atti di gestione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 non consente alle [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il potere di autotutela, che presuppone la natura amministrativa del provvedimento e l'esercizio di poteri autoritativi, si appalesa, invero , pienamente conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Cass. n. 194/2019 ed ivi per ulteriori riferimenti); 7. anche il terzomotivo è, complessivamente, da respingere; fermo il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 di cui si è detto, il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto diimpiego, ha diritto, invece, al risarcimento del danno, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della legge nr. 183 del 2010 e, quindi, nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 8 della legge n. 604 del 1966 (Cass. n. 16095 del 2016 e successive conformi); nella fattispecie, osserva il Collegio come la Corte territoriale, valorizzando la “ragguardevole” dimensione dell’ente interessato e il comportamento delle parti («senza dubbio censurabile il comportamento tenuto dall’Università di Sassari»), abbia, di fatto, esplicitamente ancorato la liquidazione del risarcimento a due dei criteri normativamente previsti; l'incentrarsi della motivazione solo su due degli elementi da considerare non significa (certo)attribuzione di irrilevanza del criterio residuo, ma fa più semplicemente presumere che, nell'economia del giudizio di merito, la gravità dei parametri considerati (qui, le dimensioni dell’ente e la condotta datoriale) sia stata ritenuta prevalente e assorbente rispetto ad ogni diverso aspetto (cfr. Cass. n. 10861 del 2020); aggiungasi che la determinazione, poi, trail minimo e il massimo, della misura dell'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 resta valutazione (come noto) sottratta al controllo di legittimità, di esclusiva competenza del giudice di merito (Cass. n. 23606 del 2021; Cass. nn. 1320 e 6122 del 2014); questa Corte ha già affermato, infatti,che «la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 –che richiama i criteri indicati dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 –spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria» (Cass. 10 ottobre 2019, n. 25484; Cass. 31 marzo 2014, n. 7458; Cass. 17 marzo 2014, n. 6122; v. già Cass. 5 gennaio 2001, n. 107), eventualità che qui non viene all’evidenza in considerazione; 8. anche la quarta doglianza è destituita di fondamento e deve essere, quindi, rigettata; occorre, infatti, osservare che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca (anche parziale), quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 30794/2022, Cass. n. 26912/2020 e Cass. n. 8421/2017 ), quantificazione che non è stata (si noti) contestata con la censura in esame; orbene, nel caso di specie, la Corte di appello di Cagliari ha rilevato che l’Università fosse, in effetti, risultata –con riguardo al complessivo procedimento svoltosi – soccombente e, perciò, da condannare al pagamento integrale delle spese giudiziali, in applicazione del principio generale di cui all’art. 91, comma 1, cod. proc. civ., non rilevando, implicitamente, la sussistenza di condizioni tali da legittimare la compensazione parziale o totale delle spese stessee dovendo invece il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (orientamento consolidato: vedi, per tutte:Cass. n. 11423/2016; Cass.n. 19163/2022; Cass. n.6259/2014); in definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso principale deve essere integralmente rigettato; 9. con il primo motivo di ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2119 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., perché la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda– proposta a pag. 8 del ricorso introduttivo e reiterata a pag. 18-19 dell’atto di gravame – avente ad oggetto lo specifico risarcimento del danno per anticipazione illegittima della scadenza dell’ultimo contratto a tempo determinato, in conformitàai conteggi riferiti agli emolumenti mancati tra la data di interruzione anticipata del rapporto (i.e., 26.11.2022) e la naturale scadenza contrattuale del 31.12.2012; 10. il motivo è inammissibile, in quanto viene erroneamente prospettato un vizio di violazione di legge, rilevante ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., a fronte di una asserita omessa pronuncia sul motivo di gravame con il quale, a detta del [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata censurata la sentenza del Tribunale che non aveva ritenuto proposta alcuna domanda di risarcimento del danno per inadempimento in ordine al recesso ante tempus;va qui ribadito che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere, l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente ex art. 360 n.4 cod. proc. civ. e non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., o del vizio di motivazione ex art. 360 n.5 cod. proc. civ., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare adeguatamente la decisione; s olo la denuncia dell’error in procedendo, infatti, consente al giudice di legittimità, in tal caso giudice anche del fatto processuale, di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello (in tal senso Cass. 27.10.2014 n. 22759); le Sezioni Unite di questa Corte, nel comporre il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulle conseguenze della errata formulazione dei motivi, hanno affermato che «nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronunzia da parte della impugnata sentenza,in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell'ipotesidi cui all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4 (con riferimento all'art.112 cod. proc. civ.), purché nel motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione;va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge»(Cass. Sez. U. 24.7.2013 n. 17931) ;il caso di specie è riconducibile alla seconda ipotesi , perché nel motivo non si fa riferimento alcuno alla nullità derivata dall’error in procedendo, sicché non risulta essere adeguato rispetto alla denuncia di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (in tal senso Cass. 31.10.2013 n. 24533); rileva, inoltre, il Collegio che, qualora il ricorrente prospetti nel ricorso questioni che non risultano affrontate nella sentenza impugnata e lamenti, sostanzialmente, l’omessa pronuncia da parte del giudicedi appello su censure mosse con l’atto di gravame, è suo onere indicare in modo specifico e trascrivere nel ricorso le parti dell’appello rispetto alle quali si sarebbe verificata l’omissione, dovendo la Corte essere posta in grado di accertare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte (fra le più recenti in tal senso Cass. 20.8.2015 n. 17049); nella specie il motivo in esame risulta largamente irrispettoso anche di tale enunciato, non essendotrascritto il passaggio dell’atto di gravame in cui il ricorrente avrebbe espressamente richiesto, in riforma della statuizione di prime cure, il riconoscimento delle somme spettanti a titolo risarcitorio per l’illegittimo recesso unilaterale dell’amministrazione; 11. con il secondo motivo si denuncia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti costituito dall’aver il Monegheddu superato un pubblico concorso che lo rendeva idoneo (seppur non vincitore) alla copertura a tempo indeterminato del medesimo posto di lavoro coperto a tempo determinato; 12. con il terzo motivo si denuncia, ex art. 360 nn. 3-4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per assenza di motivazione o motivazione apparente perché , richiamandosi per relationem a Cass. S ez. U . n.5072/2016, non aveva argomentato rispetto all a denunciata «irriducibilità del caso nello spettro applicativo dell’orientamento oggetto del rinvio», essendo il ricorrente stato assunto a tempo determinatoex art. 22 c.c.n.l., disposizione che ammetteva l’uso delle graduatorie a tempo indeterminato per assunzioni a tempo determinato (nella specie la graduatoria della selezione pubblica bandita con DDA n. 568/2006); 13. con il quarto motivo, formulato ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 35- 36 d.lgs. n. 165/2001, art. 5 comma 4 bis d.lgs. n. 368/2001, dell a direttiv a del 28/06/1999 n. 1999/70/CE , della clausola 5 punto 2 dell’accordo quadro [OSCURATO:DATA_NASCITA] CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nonché degli artt. 3, 97 e 117 Cost., dell’art. 267TFUE e dell’art. 22 c.c.n.l. 2006-2009 Comparto università; il ricorrente aveva «superato il vaglio di un concorso pubblico per un posto stabile»,sicché non egli non poteva restare attratto nell’orbita dell’art. 36 d.lgs. cit., disposizione integrante l’ unico fondamento del divieto di stabilizzazione nel pubblico impiego; secondo il ricorrenteincidentale, questa Corte, nel caso intendesse disattendere l’interpretazione propugnata dal [OSCURATO:PERSONA], dovrebbe pregiudizialmente operare un rinvi o ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia UE per verificare se i principi comunitari ostino a un’interpretazione dell’art. 36 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 32 legge n. 183/2010 che attribuiscano al dipendente , reiteratamente assunto a tempo determinato,una tutela solo risarcitoria, anche se egli abbia in precedente acquisito, tramite procedura selettiva, l’accertamento di idoneità alla copertura del medesimo posto a tempo indeterminato; in subordine o in alternativa, il [OSCURATO:PERSONA] chiede comunque sospendersi il giudizio, con rinvio alla Corte cost ituzionale affinché decidase gli articoli dianzi richiamati contrastino con gli artt. 3, 24, 11, 97, 103 e 117 Cost., quest’ultimo in relazioneal parametro interposto di cui alla direttiva 1999/70/CE e ai principi generali del diritto dell’Unione; 14. il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati perché la sentenza impugnata non si è discostata dall'orientamento, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, nell'impiego pubblico contrattualizzato la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione di lavoratori non può mai comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato; detto orientamento, qui ribadito, ha valorizzato i principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 5072/2016), dalla Corte costituzionale (Corte Cost. n. 89/2003) e dalla Corte di Giustizia (sentenza 7.9.2006 causa C-53/04 Marrosu e Sardino) per escludere profili di illegittimità costituzionale e di contrarietà al diritto dell'Unione del divieto di conversione ed ha trovato ulteriore avallo nella più recente giurisprudenza del Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 248/2018) e della Corte di Lussemburgo (Corte di Giustizia 7.3.2018 in causa C-494/16, Santoro), che, da un lato, ha ribadito l'impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, dall'altro ha riaffermato che la clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non osta ad una normativa nazionale che vieta la trasformazione del rapporto, purché sia prevista altra misura adeguata ed effettiva, finalizzata ad evitare e se del caso a sanzionare il ricorso abusivo alla reiterazione del contratto a termine; né si può sostenere che il divieto di conversione non verrebbe in considerazione ogni qual volta l’assunzione a termine sia stata disposta a seguito di utilizzo, in conformità con la disciplina contrattuale, d elle graduatorie di idoneità relative a procedura concorsuale per lo stesso posto oggetto dell’assunzione a tempo determinato; anche detto argomento ègià stato esaminato e disatteso da questa Corte, la quale ha evidenziato che il comma 5 dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, seppure tradizionalmente ricondotto al principio sancito dall'art. 97, comma 4, Cost., si ricollega anche alla necessità di assicurare il buon andamento della [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe pregiudicato qualora si consentisse l'immissione stabile nei ruoli a prescindere dall'effettivo fabbisogno del personale e dalla previa programmazione delle assunzioni, indispensabili per garantire efficienza ed economicità della gestione dell'ente pubblico; si è pertanto affermato che la regula iuris dettata dal legislatore ordinario non ammette eccezioni e trova applicazione sia nell'ipotesi in cui per l'assunzione a tempo indeterminato non sia richiesto il concorso pubblico, sia qualora il contratto a termine sia stato stipulato con soggetto selezionato all'esito di procedura concorsuale (Cass. n. 8671/2019; Cass. n. 6097/2020 ; Cass. 11000/2020; Cass. n. 22458/2021; n. 12624/2022); tale disciplina non viola – come già affermato dalla sentenza n. 89/2003, cit.,della Corte costituzionale – alcun precetto costituzionale e si rivela pienamente conforme a quella comunitaria (cfr. Cass. n. 5032/2019); d'altra parte, come già affermato da questa Corte (Cass.8671/2019, cit.), l'attuale formulazione dell'art. 36 prevede, tra l'altro, che «per prevenire fenomeni di precariato le amministrazioni pubbliche nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per i concorsi pubblici a tempo indeterminato», e ciononostante ribadisce (attraverso il richiamo al « rispetto delle disposizioni del presente articolo», tra cui quindi anche quella del divieto di conversione), l'impossibilità di ogni forma di conversione, sicché anche l'evoluzione della norma (l'obbligo di individuare i destinatari del rapporto a termine fra i vincitori e gli idonei di concorsi per postia tempo indeterminato risale alla legge n. 125 del 2013, di conversione del d . l . n. 101 del 2013, art. 4) conferma che il fondamento del divieto di conversione va ricercato, oltre che nel principio del pubblico concorso, anche nei principi di efficienza ebuon andamento della [OSCURATO:PERSONA], che impediscono la conversione, in caso di illegittimo ricorso al rapporto a termine, anche nell'ipotesi in cui il destinatario del contratto di lavoro flessibile sia stato dichiarato idoneo all'esito di una procedura concorsuale bandita per posti a tempo indeterminato; tale dato normativo, pur successivo alla disciplina concreta applicabile ratione temporisalla presente fattispecie, viene tuttavia ad attestare un principio già sotteso alla precedente normativa ed in particolare al mai mutato testo del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 1; in continuità con la sopra citata giurisprudenza di questa Corte, va, in conclusione, ribadito il principio per il quale «in materia di impiego pubblico contrattualizzato nel caso di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, che deve sempre avvenire, ex art. 36, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui dal citato d.lgs. n. 165 del 2001, art. 35, la regula iurissecondo la quale , in ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori non può mai determinarsi , ai sensi dell'originario comma 2 e poi del comma 5 dell'art. 36 del richiamato d.lgs. n. 165 del 2001, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato,non ammette eccezioni, e riguarda anche l'ipotesi in cui l'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, è avvenuta all'esito delle procedure di reclutamento sopra richiamate o utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali» ( cfr. Cass. n. 24960/2021); 15. va, dunque, ritenuta corretta la decisione impugnatache, una volta esclus a la possibilità di conversione , ha proceduto all'applicazione, quale parametro per la quantificazione del risarcimento, dell'art. 32 della legge n. 183 de l 2010 , in conformità peraltro con i principi espressi dalle Sez. U. di questa Corte (sent. n. 5072/2016, cit.); stante la soccombenza reciproca, le spese del giudizio di legittimità sono interamente compensate. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principalee quello incidentale; compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei pre
Sentenza Cassazione n. 00251/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris