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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20674/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19589/2021R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. -intimati - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per il Molise n. 22/02/2021 pronunciata il 28 settembre 2020 e depositata il 07 gennaio 2021, non notificata.

Oggetto: Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRES- IRPEF-IRAP 2009 24– 19589 - 2021 – 25/05/2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Agli eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività commerciale relativa alla produzione e vendita di prodotti caseari, deceduto in data 26.04.2008, veniva notificato l’avviso di accertamento n.

TR6010301469, con cui l’Agenzia –[OSCURATO:PERSONA] – accertava, ai sensi dell’art. 39, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per l’a.i. 2009, un maggior reddito d’impresa di €50.608,00 oltre imposte, interessi e sanzioni.

Segnatamente, l’ufficio riscontrava una plusvalenza attiva non dichiarata, conseguente alla fruizione da parte del contribuente dell’agevolazione contributiva stabilita da normativa di rango primario in favore degli operatori economici attivi nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2002 (l. 28 gennaio 2009, n. 2,art. 6, comma 4-bis).Nel caso di specie, gli oneri contributivi parzialmente cancellati che avevano concorso, secondo il principio della competenza, alla formazione dei risultati economici per gli esercizi dal 2002 al 2008 quali componenti negativi di reddito, rilevavano come sopravvenienza attiva di competenza del 2009.

Pertanto, l'ufficio procedeva alla disamina della posizione del sig.Corsi, quale beneficiario della riduzione del 60% del proprio debito contributivo residuo.

L'ammontare del debito stralciato risultava essere pari ad € 50.608 ,00 .

Con atto n.

Q00206/2014, l'ufficio invitava gli eredi del contribuente deceduto a produrre ogni documento utile a dimostrare la corretta sottoposizione a tassazione della componente straordinaria di reddito realizzata.

Dal contraddittorio emergeva l'omessa dichiarazione e la conseguente omessa corretta tassazione di tale somma.

L’avviso di accertamento era avversato avanti la CTP di Campobasso, che accoglieva le ragioni dei contribuent i dichiarando che ai fini dell'accertamento rilevava quale anno di imposta il 2008 anche se il beneficio dell'abbattimento del debito fiscale e contributivo era avvenuto nell'anno 2009 a cura degli eredi, non qualificabile reddito 24– 19589 - 2021 – 25/05/2023 MMF d'impresa ma reddito diverso in quanto l'impresa individuale non erapiù esistente.

Il collegio di secondo grado, a fronte del gravame promosso dall’Ufficio finanziario, confermavala sentenza, rigettando l’appello.

Insorge il patrono erariale affidandosi a duemotivi di ricorso, restano intimati i contribuenti.

CONSIDERATO Con il primo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 4c.p.c. perviolazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. , parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza di appello per omessa pronuncia su specifico motivo di gravame articolato dall'Ufficio, ossia l'inammissibilità del ricorso di parte attesa la presentazione dello stesso oltre i termini di cuiall’art. 21, comma primo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Con il secondo motivo di ricorso, solle vando censura ex art. 360, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di seconde cure, assumendo che il reddito conseguito fosse un reddito diverso, da imputare pro quota in capo a ciascun erede, stante la presentazione della dichiarazione personale di ognuno, ha ritenuto che il termine utile per il controllo spirasse decorsi quattro anni dalla presentazione del modello dichiarativo, con conseguente tardività degli atti impositivi notificati dal fisco. 2.

Il primo motivo è fondato.

Secondo giurisprudenza di questa Corte, «il potere di rilievo anche ex officio dei vizi relativi alla attività processuale, attribuito dalla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività, deve essere esercitato dal giudice di merito, in difetto di espressa autorizzazione normativa alla rilevazione in ogni stato e grado ed escluse le ipotesi di vizi relativi a questioni fondanti (che rendono l'attività svolta del tutto difforme dal modello legale del 24– 19589 - 2021 – 25/05/2023 MMF processo), al più tardi entro il grado di giudizio nel quale il vizio si è manifestato, rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Cortedi cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio di ufficio (o su eventuale sollecitazione della parte interessata all'esercizio di tale potere officioso), ove la relativa questione non abbia costituito specifico motivo di impugnazione, ovvero sia stata ritualmente riproposta, atteso che, qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente sul vizio (e nonostante la eventuale eccezione della parte interessata), la relazione di implicazione necessaria tra la soluzione -ancorché implicita -adottata in ordine alla validità/ammissibilità della domanda/eccezione di merito (questione processuale pregiudiziale) e l'esame e la pronuncia espressa sulla domanda/eccezione (questione di merito dipendente), determina la intangibilità della decisione implicita sulla questione processuale ove non specificamente investita con i mezzi impugnatori, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., non trovando ostacolo nel carattere implicito della decisione la formazione del giudicato processuale interno» (Cass., 13 settembre 2022, n. 26850).

Nel caso in esame, i ricorrenti hanno ricevuto notifica dell’avviso di accertamento in data 30.10.2015 a mezzo missiva postale che in pari data veniva sottoscritta personalmente dalla sig. [OSCURATO:PERSONA] e dal coniuge del sig. [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, ex art. 6, comma terzo, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, gli stessi avrebbero dovuto inoltrare istanza di accertamento con adesione entro 60 giorni dall’avvenuta notifica dell’atto impositivo (dunque entro il 29.12.2015), con conseguente possibilità di beneficiare del termine ulteriore di 90 giorni per l’instaurazione del giudizio di prime cure(in luogo del termine ordinario di cui all’art. 21, comma primo, d.lgs. n. 546 del 1992).

Tuttavia, secondo quanto dedotto dall’Agenzia delle entrate, l’istanza veniva spedita in data 31.12.2015, oltre il termine bimestrale previsto ex lege. 24– 19589 - 2021 – 25/05/2023 MMF La CTR, nella sentenza ivi impugnata, non ha fatto menzione in motivazione (né tantomeno ha motivato per relationem) dell’eccezione sollevata da parte ricorrente circa la tardività del ricorso, ma ha esaminato il merito.

Dunque, il giudice di appello, seppur confermando l ’argomentazione relativa alla decadenza del potere accertativo dell’ufficio data la notifica dell’atto impositivo oltre il termine previsto dalla legge, ha omesso di valutare l’originaria inammissibilità del ricorso di parte ricorrente , inammissibilità eccepita dall’odierno ricorrente sin dal primo grado di giudizio.

3. Il primo motivo di ricorso è dunque fondato ed assorbente, donde la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché verifichi la tempestività del ricorso di primo grado, in rapporto alla ritualità dell’istanza di accertamento con adesione e del conseguente prolungamento del termine ad impugnare.

PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia a lla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Molise, in diver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19589/2021R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. -intimati - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per il Molise n. 22/02/2021 pronunciata il 28 settembre 2020 e depositata il 07 gennaio 2021, non notificata. Oggetto: Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRES- IRPEF-IRAP 2009 24– 19589 - 2021 – 25/05/2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Agli eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività commerciale relativa alla produzione e vendita di prodotti caseari, deceduto in data 26.04.2008, veniva notificato l’avviso di accertamento n. TR6010301469, con cui l’Agenzia –[OSCURATO:PERSONA] – accertava, ai sensi dell’art. 39, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per l’a.i. 2009, un maggior reddito d’impresa di €50.608,00 oltre imposte, interessi e sanzioni. Segnatamente, l’ufficio riscontrava una plusvalenza attiva non dichiarata, conseguente alla fruizione da parte del contribuente dell’agevolazione contributiva stabilita da normativa di rango primario in favore degli operatori economici attivi nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2002 (l. 28 gennaio 2009, n. 2,art. 6, comma 4-bis).Nel caso di specie, gli oneri contributivi parzialmente cancellati che avevano concorso, secondo il principio della competenza, alla formazione dei risultati economici per gli esercizi dal 2002 al 2008 quali componenti negativi di reddito, rilevavano come sopravvenienza attiva di competenza del 2009. Pertanto, l'ufficio procedeva alla disamina della posizione del sig.Corsi, quale beneficiario della riduzione del 60% del proprio debito contributivo residuo. L'ammontare del debito stralciato risultava essere pari ad € 50.608 ,00 . Con atto n. Q00206/2014, l'ufficio invitava gli eredi del contribuente deceduto a produrre ogni documento utile a dimostrare la corretta sottoposizione a tassazione della componente straordinaria di reddito realizzata. Dal contraddittorio emergeva l'omessa dichiarazione e la conseguente omessa corretta tassazione di tale somma. L’avviso di accertamento era avversato avanti la CTP di Campobasso, che accoglieva le ragioni dei contribuent i dichiarando che ai fini dell'accertamento rilevava quale anno di imposta il 2008 anche se il beneficio dell'abbattimento del debito fiscale e contributivo era avvenuto nell'anno 2009 a cura degli eredi, non qualificabile reddito 24– 19589 - 2021 – 25/05/2023 MMF d'impresa ma reddito diverso in quanto l'impresa individuale non erapiù esistente. Il collegio di secondo grado, a fronte del gravame promosso dall’Ufficio finanziario, confermavala sentenza, rigettando l’appello. Insorge il patrono erariale affidandosi a duemotivi di ricorso, restano intimati i contribuenti. CONSIDERATO Con il primo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 4c.p.c. perviolazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. , parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza di appello per omessa pronuncia su specifico motivo di gravame articolato dall'Ufficio, ossia l'inammissibilità del ricorso di parte attesa la presentazione dello stesso oltre i termini di cuiall’art. 21, comma primo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Con il secondo motivo di ricorso, solle vando censura ex art. 360, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di seconde cure, assumendo che il reddito conseguito fosse un reddito diverso, da imputare pro quota in capo a ciascun erede, stante la presentazione della dichiarazione personale di ognuno, ha ritenuto che il termine utile per il controllo spirasse decorsi quattro anni dalla presentazione del modello dichiarativo, con conseguente tardività degli atti impositivi notificati dal fisco. 2. Il primo motivo è fondato. Secondo giurisprudenza di questa Corte, «il potere di rilievo anche ex officio dei vizi relativi alla attività processuale, attribuito dalla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività, deve essere esercitato dal giudice di merito, in difetto di espressa autorizzazione normativa alla rilevazione in ogni stato e grado ed escluse le ipotesi di vizi relativi a questioni fondanti (che rendono l'attività svolta del tutto difforme dal modello legale del 24– 19589 - 2021 – 25/05/2023 MMF processo), al più tardi entro il grado di giudizio nel quale il vizio si è manifestato, rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Cortedi cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio di ufficio (o su eventuale sollecitazione della parte interessata all'esercizio di tale potere officioso), ove la relativa questione non abbia costituito specifico motivo di impugnazione, ovvero sia stata ritualmente riproposta, atteso che, qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente sul vizio (e nonostante la eventuale eccezione della parte interessata), la relazione di implicazione necessaria tra la soluzione -ancorché implicita -adottata in ordine alla validità/ammissibilità della domanda/eccezione di merito (questione processuale pregiudiziale) e l'esame e la pronuncia espressa sulla domanda/eccezione (questione di merito dipendente), determina la intangibilità della decisione implicita sulla questione processuale ove non specificamente investita con i mezzi impugnatori, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., non trovando ostacolo nel carattere implicito della decisione la formazione del giudicato processuale interno» (Cass., 13 settembre 2022, n. 26850). Nel caso in esame, i ricorrenti hanno ricevuto notifica dell’avviso di accertamento in data 30.10.2015 a mezzo missiva postale che in pari data veniva sottoscritta personalmente dalla sig. [OSCURATO:PERSONA] e dal coniuge del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, ex art. 6, comma terzo, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, gli stessi avrebbero dovuto inoltrare istanza di accertamento con adesione entro 60 giorni dall’avvenuta notifica dell’atto impositivo (dunque entro il 29.12.2015), con conseguente possibilità di beneficiare del termine ulteriore di 90 giorni per l’instaurazione del giudizio di prime cure(in luogo del termine ordinario di cui all’art. 21, comma primo, d.lgs. n. 546 del 1992). Tuttavia, secondo quanto dedotto dall’Agenzia delle entrate, l’istanza veniva spedita in data 31.12.2015, oltre il termine bimestrale previsto ex lege. 24– 19589 - 2021 – 25/05/2023 MMF La CTR, nella sentenza ivi impugnata, non ha fatto menzione in motivazione (né tantomeno ha motivato per relationem) dell’eccezione sollevata da parte ricorrente circa la tardività del ricorso, ma ha esaminato il merito. Dunque, il giudice di appello, seppur confermando l ’argomentazione relativa alla decadenza del potere accertativo dell’ufficio data la notifica dell’atto impositivo oltre il termine previsto dalla legge, ha omesso di valutare l’originaria inammissibilità del ricorso di parte ricorrente , inammissibilità eccepita dall’odierno ricorrente sin dal primo grado di giudizio. 3. Il primo motivo di ricorso è dunque fondato ed assorbente, donde la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché verifichi la tempestività del ricorso di primo grado, in rapporto alla ritualità dell’istanza di accertamento con adesione e del conseguente prolungamento del termine ad impugnare. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia a lla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Molise, in diver
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