CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32790/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 17 luglio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione ed euro millecinquecento di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 624 e 625, n. 2, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge per mancata assunzione della prova del riconoscimento dell'imputato richiesta nel corso dell'istruttoria dibattimentale. 2.2. Vizio di motivazione in ordine all'omessa disapplicazione della recidiva. 3. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che, secondo la con- solidata giurisprudenza di questa Corte, l'individuazione fotografica rappresenta una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e, come tale, costituisce una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041; Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Panarese, Rv. 263302); pertanto, l'indivi- duazione, quale prova atipica, ben può essere valorizzata dal giudice, nell'ambito del suo libero convincimento, ai fini della dimostrazione dei fatti, ove sia accertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, si sia detta certa dell'identifi- cazione operata (Sez. F., n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471), potendo rilevare le modalità dell'individuazione non quanto alla legalità della prova, ma nella valutazione del valore probatorio, alla luce dell'apprezzamento in sede di scrutinio di legittimità della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di me- rito a fondamento dell'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpe- volezza (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il profilo dell'indivi- duazione fotografica operata dalle persone offese è stato correttamente analizzato nella sentenza impugnata; la Corte di appello ha puntualmente esposto i criteri di valutazione adottati e la loro pregnanza, con motivazione esente da vizi logici e coe- rente coi dati rappresentati. Al riguardo, la valenza probatoria di tale mezzo istruttorio è stata correttamente desunta dalle conferme dei riconoscimenti fotografici effettuati dalle persone offese in sede dibattimentale, derivanti dai numerosi indizi di segno convergente, quali il parziale recupero da parte di alcuni della refurtiva nella disponibilità dell'imputato, il rinvenimento nel garage di Vigevano in uso al Malinverno di pezzi di tutti e sette i veicoli in contestazione, la riconducibilità a lui attraverso il nominativo o l'utenza te- lefonica associata di taluni annunci di vendita pubblicati on line, l'avvenuta presen- tazione ati soggetto interessato all'acquisto col cognome Malinverno o col nome di Ivano. A fronte di tale solido impianto motivazionale la difesa si limita a reiterare la doglianza circa la mancanza di un effettivo riconoscimento dell'imputato. 4. Quanto al secondo motivo di ricorso, va osservato che il Malinverno aveva proposto appello, formulando rilievi esclusivamente sull'affermazione di responsabi- lità e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Al contrario, col ricorso in Cassazione, il ricorrente sottopone all'attenzione di Ro- tAtAiloriC, questo Collegio, non dedotta in precedenza elativa all'omessa disapplicazione della recidiva. Tuttavia, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.