CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 20991/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - con i motivi di ricorso presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] QUARTICELLI è stata censurata la sentenza impugnata per aver ritenuto la sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità e dell'aggravante di avere agito con l'utilizzo di violenza sulle cose, dal cui difetto conseguirebbe la mancanza della condizione di procedibilità per il delitto di furto di energia elettrica in imputazione; - quanto alla prima aggravante (danno di rilevante gravità) la difesa ha riproposto in maniera del tutto apodittica il medesimo ordine di contestazioni avanzate con l'atto di appello in ordine alla quantificazione del danno (in euro 109.000) alla luce del computo da parte dei dipendenti dell'Ente erogatore, contestazioni rispetto alle quali la Corte territoriale ha rimarcato che tale accertamento sia stato effettuato da personale specializzato ed ha così disatteso il gravame con un'argomentazione congrua rispetto alla quale è del tutto generica (ed anzi ipotetica) e versata in fatto la deduzione difensiva; quanto alla seconda (violenza sulle cose), il ricorso è manifestamente infondato, poiché l'allaccio abusivo alla rete elettrica (oggetto di contestazione che la stessa difesa ha ammesso) integra l'aggravante in contestazione (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012 - dep. 2013, Camerino, Rv. 256190 - 01: «in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori»; Sez. 4, n. 27445 del 04/06/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 240888 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il onsigliere estensore Il