CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20619/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza di assoluzione emessa nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] perchè il fatto non costituisce reato, ha condannato l'imputato per il reato di peculato contestato al capo DD). A Bolognino è contestato, nella qualità di direttore generale e responsabile unico del procedimento nella iniziativa pubblica denominata "B 528- interventi di ristrutturazione del diramatore [OSCURATO:PERSONA] per il recupero di risorse idriche -, di avere autorizzato la cessione, per il corrispettivo di 50.000 euro, di terra di risulta di proprietà demaniale (Regione Piemonte), proveniente dall'esubero degli scavi, in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., introitando l'incasso nella gestione ordinaria dell'Aies ([OSCURATO:PERSONA]), senza tuttavia applicare le procedure previste dagli artt. 63 e ss. R.D. 827 del 23 maggio 1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) in tal modo procurando ad Aies un vantaggio patrimoniale con pari danno per l'erario. 2. Ha proposto ricorso l'imputato articolando nove nnotiv; ricostruito lo sviluppo del processo, evidenzia il difensore che: a) l'imputato era stato rinviato a giudizio per 34 capi di imputazione aventi ad oggetto una serie di gravi reati (peculato, turbativa d'asta, abuso d'ufficio, falsi, truffa ai danni dello stato, associazione per delinquere) e che l'originario oggetto del processo era l'intera gestione dell'Aies da parte di Bolognino e dei suoi più stretti collaboratori; b) il Tribunale aveva assolto o comunque prosciolto l'imputato da tutti i reati; c) la Procura della Repubblica aveva impugnato l'assoluzione limitatamente al reato associativo - in relazione al quale vi è stata una successiva rinuncia all'impugnazione - e a due fatti di peculato (Capi Q - DD); d) il Procuratore impugnante aveva chiesto la quasi integrale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. e che in tale contesto erano stati indicati una serie di testimoni e consulenti di cui si chiedeva il riascolto senza tuttavia precisare i temi su cui l'ascolto avrebbe dovuto vertere, quali fossero le dichiarazioni erroneamente valutate, quali le ragioni per cui la rinnovazione sarebbe stata necessaria. In tale quadro di riferimento, si isola il fatto per cui si procede, e cioè che l'imputato avrebbe autorizzato la vendita di un carico di terra ritenuta demaniale a una società privata che avrebbe poi corrisposto il prezzo di vendita al consorzio e non all'ente ritenuto proprietario, cioè alla Regione Piemonte. 2.1. Sulla base di tali presupposti con il primo motivo si deduce violazione di legge processuale per avere escluso la Corte la propria cognizione in ordine alla verifica dell'elemento oggettivo del reato contestato. La preclusione sarebbe stata ritenuta sulla base di due argomentazioni. La prima è che, in assenza di impugnazione dell'imputato, il principio devolutivo avrebbe impedito ad essa di esaminare d'ufficio il punto relativo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato: nella specie, secondo la Corte, non potrebbe farsi riferimento all'art. 597 cod. proc. pen., secondo cui quando appellante è il Pubblico Ministero il giudice può prosciogliere per una causa diversa.La seconda argomentazione è conseguerte al principio affermato da una sentenza della Corte di cassazione, secondo cui nei casi di appello proposto dal Pubblico Ministero avverso una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, la Corte non potrebbe assolvere per difetto del nesso causale, cioè per una ragione riguardante l'elemento oggettivo del reato (Sez. 4, n. 7088 del 2021). Secondo l'imputato entrambe le argomentazioni non sarebbero condivisibili. La giurisprudenza consolidata di legittimità avrebbe chiarito che, in caso di impugnazione del Pubblico Ministero, l'appello avrebbe effetto pienamente devolutivo e l'imputato sarebbe rimesso nella fase iniziale del giudizio, potendo quindi riproporre tutte le istanze relative alla ricostruzione del fatto e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Tale principio troverebbe applicazione anche nel caso di appello dell'Accusa proposto avverso una sentenza di assoluzione perchè il fatto non costituisce reato, quindi potenzialmente appellabile ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. dallo stesso imputato (si cita Sez. 5, n. 30526 del 2021 intervenuta su un fatto identico a quello per cui si procede). Il principio devolutivo, si aggiunge, non sarebbe intangibile, esistendo numerose disposizioni - tra cui quella prevista dall'art. 597, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.- che consentono al giudice, nel caso di impugnazione del Pubblico Ministero, di assolvere per una causa diversa. La giurisprudenza della Corte di cassazione, nell'affermare l'ambito di cognizione del giudice d'appello, avrebbe da tempo riconosciuto il principio per cui sono devoluti non solo i punti in senso stretto ex art. 597, comma 1, cod. proc. pen., ma anche quelli legati, come nel caso di specie, da vincoli di connessione essenziale, logico giuridica e pregiudizialità, dipendenza o inscindibilità. Né sarebbe corretto individuare nell'appello incidentale dell'imputato lo strumento che Bolognino avrebbe dovuto utilizzare per estendere la cognizione del giudice d'appello sui punti non impugnati dal Pubblico Ministero, dovendo l'appello incidentale, secondo i principi fissati dalla Corte di cassazione, avere ad oggetto i medesimi punti impugnati con l'appello principale: la Corte, si sottolinea, avrebbe in passato ritenuto inammissibile l'appello incidentale in casi del tutto sovrapponibili a quello in esame. Dunque una sentenza viziata da annullare. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge extrapenale che influisce nell'applicazione della legge penale; si fa riferimento all'art. 36 del D.M. 145 del 19 aprile 2000 e alla parte della sentenza impugnata in cui la Corte avrebbe equiparato la vendita della terra di risulta all'attività di estrazione di ghiaia, senza tuttavia considerare le circostanze in cui è avvenuta la vendita, posta in essere nell'ambito di un appalto pubblico, e negando quindi irrítualmente la esistenza di pieni poteri dell'Aies sul materiale oggetto di alienazione.La Corte d'appello, argomenta l'imputato, avrebbe erroneamente ritenuto che il Consorzio non fosse proprietario della terra di risulta, che Bolognino non potesse disporre "uti dominus" e che il Consorzio non potesse apprendere il corrispettivo della cessione, in quanto spettante alla Regione. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge con riferimento all'art. 36 del R.D. n.1775 del 1993, degli artt. 134 e ss. del R.D. 368 del 1904 e dell'art. 24 della legge regionale Piemonte n. 21 del 1999, la cui erronea interpretazione sarebbe stata posta a fondamento della tesi della Corte secondo cui la vendita sarebbe stata illecita in quanto compiuta senza una previa autorizzazione. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alle dichiarazioni del teste Occhipinti e, in particolare, con riguardo all'affermazione della Corte di appello secondo cui la riscossione del prezzo di vendita sarebbe stato "di competenza" della Regione Piemonte e dunque che quelle somme non potessero essere incassate da Aies. Si tratterebbe di conclusioni "autocratiche" (così il ricorso), prive di qualsiasi motivazione. 2.5. Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge per avere la Corte non valutato l'offensività del reato contestato, con particolare riguardo al danno cagionato. Investita della questione, la Corte avrebbe omesso qualsiasi motivazione e si sarebbe limitata ad affermare che il danno sarebbe consistito nella sottrazione di quelle somme ai cittadini della Regione Piemonte. Secondo l'imputato, non solo la stessa Corte avrebbe riconosciuto che quelle somme furono destinate alle opere di manutenzione del consorzio, ma, si evidenzia, nessun danno patrimoniale sarebbe stato cagionato e nessun impedimento sarebbe stato posto al buon andamento della pubblica amministrazione. Né sarebbe stato spiegato perché, rispetto all'introito di risorse da parte del Consorzio, sarebbe stato leso il bene del buon andamento della Pubblica amministrazione. Dunque, il mancato coinvolgimento della Regione e la mancanza di indagine di mercato costituirebbero al più violazioni di carattere formale che non avrebbero però prodotto lesione al bene tutelato dalla norma incriminatrice. 2.7. Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del dolo. La Corte avrebbe innanzitutto violato l'obbligo di motivazione rafforzata. Il Tribunale aveva ritenuto insussistente il dolo sulla base di tre elementi: a) l'esistenza di una normativa articolata, complessa, non facilmente intellegibile; b) la consuetudine di Aies di vendere senza gara pubblica; c) l'essere stata l'operazione trasparente, documentata con rilascio di fatture e annotazione contabile.Quanto al primo argomento, la Corte si sarebbe limitata a dissentire in relazione alla ritenuta complessità della disciplina, ricostruendo tuttavia una disciplina avulsa dal dato normativo per le ragioni già indicate. Quanto al secondo argomento, la Corte non si sarebbe confrontata con la sentenza, limitandosi ad affermare che il corrispettivo sarebbe spettato alla Regione. Quanto al terzo argomento, la motivazione sarebbe silente. Né la Corte avrebbe individuato elementi dotati di capacità dimostrativa scardinante il ragionamento del primo giudice e tale da poter ritenere raggiunta la prova della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, e neppure sarebbero decisive le argomentazioni presuntive compiute dalla stessa Corte secondo cui l'imputato, in ragione della sua qualifica professionale, sarebbe stato "tenuto a conoscere quanto meno nella ossatura" la disciplina. Si sostiene che l'imputato non agì da solo, ma coinvolse nella vendita l'ufficio del Consorzio e nulla sarebbe stato detto sull'operato degli altri uffici del consorzio. 2.7. Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 158 cod. pen. con riferimento alla individuazione del momento consumativo del reato e del conseguente decorso del termine di prescrizione. La condotta appropriativa, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe identificabile nell'aver autorizzato la cessione e, dunque, il reato si sarebbe consumato il 14.1.2009 e non, come invece ritenuto dalla Corte di appello, il 30.3.2010, cioè alla data di emissione delle fatture con cui Aies dette atto dell'avvenuto pagamento del prezzo da parte dell'acquirente. Dunque il reato sarebbe stato prescritto al momento della pronuncia della sentenza impugnata. 2.8. Con l'ottavo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla dosimetria della pena inflitta. 2.9. Con il nono motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile, in assenza di qualsiasi statuizione relativa al risarcimento del danno. 3. E' pervenuta memoria da parte dell'imputato con cui si insiste nella richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza per essersi il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con riferimento al capo DD), il Tribunale, con una motivazione assertiva, aveva ritenuto sussistente "con solare evidenza" l'elemento oggettivo del reato contestato e, in particolare, la condotta appropriativa sul presupposto che l'imputato "come evidenziato dal P.M. autorizzava di fatto la cessione di una res demaniale ad un soggetto privato, senza applicare le procedure previste dagli artt. 63 e ss. RD n. 827 del 1924 e ne incassava il corrispettivo, che andava a confluire nella gestione ordinaria dell'Aies" (così la sentenza a pag. 94). Dunque, a fonte delle molteplici questioni che il processo obiettivamente pone, nessuna concreta verifica fu compiuta sul se davvero quella operazione fosse vietata e, soprattutto, se davvero la cessione di quel credito costituisse una condotta appropriativa, ovvero una ipotesi di distrazione, e, posto che si trattasse di una distrazione, quale fosse la sua rilevanza. Il Tribunale, tuttavia, aveva ritenuto insussistente il dolo del reato di peculato sulla base di una serie di considerazioni, descritte a pagina 95 della sentenza. La Corte di appello, investita della impugnazione proposta solo dalla Procura della Repubblica, dopo aver richiamato testualmente la frase in precedenza indicata - utilizzata dal Tribunale per ritenere sussistente la condotta del reato - ha ritenuto di riformare la sentenza di assoluzione sul presupposto che la propria cognizione fosse limitata alla sola verifica del punto della sentenza relativa alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, atteso che il principio devolutivo avrebbe precluso, in assenza di impugnazione dell'imputato, la "valutazione d'ufficio" sulla sussistenza della condotta. La Corte ha in particolare richiamato in senso conforme, Sez. 4, n. 7088 del 26.1.2021, secondo cui il giudice d'appello, in caso di impugnazione del pubblico ministero e della parte civile avverso la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in mancanza di appello dell'imputato, non può pronunciare assoluzione per difetto del nesso causale la cui sussistenza sia stata riconosciuta dalla sentenza di primo grado, trattandosi di punto della decisione non devoluto alla sua cognizione. La Corte di appello di Torino, richiamando detto precedente, ha altresì fatto riferimento ai principi affermati dalle Sezioni unite con la sentenza "Tuzzolino", e, in particolare, a quello secondo cui, poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa - che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni- in caso di condanna, la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato farebbe sì sorgere la preclusione su tale punto, ma non basterebbe a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena. Sulla base di tali presupposti le Sezioni unite avevano chiarito che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. 3. Quello della Corte di appello è un ragionamento non condivisibile. 3.1. L'intera ricostruzione giuridica compiuta dalla Corte di appello di Torino non si confronta con quanto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito con riguardo ai casi in cui la sentenza di assoluzione sia impugnata dal Pubblico Ministero. Il tema attiene all'oggetto e ai limiti della cognizione della Corte di appello in caso di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA]. Sul tema, le Sezioni unite della Corte hanno testualmente affermato: "è pacifico in dottrina e in giurisprudenza che l'appello del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria emessa dal giudice del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti dell'originaria contestazione, ha effetto "pienamente devolutivo", attribuendo tradizionalmente al giudice ad quem gli ampi poteri decisori elencati negli artt. 515 comma 2 cod. proc. pen 1930 e 597 comma 2 lett. b) del vigente codice di rito (Sez. Un., 31/3/2004, Donelli). Ciò comporta, da un lato, che il giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della motivazione della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate con i motivi di appello, e dall'altro che l'imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte le istanze difensive che concernono la ricostruzione probatoria del fatto e la sussistenza delle condizioni che configurano gli estremi del reato, in riferimento alle quali il giudice dell'appello non può sottrarsi all'onere di esprimere le sue determinazioni" (così, Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678). Si tratta di principi chiarissimi, scolpiti anche in altre occasioni dalle Sezioni Unite della Corte. In particolare con la sentenza Donelli, le Sezioni unite spiegarono: - innanzitutto, dì condividere la ratio decidendi della sentenza delle Sezioni Unite, 25 giugno 1997, Gibilras, secondo cui "l'appello nel processo di merito e l'appello nel procedimento incidentale in materia di libertà personale partecipano della stessa natura, poiché integrano lo stesso strumento di verifica del provvedimento del primo giudice; - come fosse giustificata l'estensione all'appello de liberiate delle regole dell'appello sul merito, tra le quali quella del tantum devolutum quantum appellatum... con tutte le sue implicazioni", compresa quella per cui "la cognizione del giudice dell'appello incidentale sulla libertà è limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame (e a quelli con essi strettamente connessi o da essi dipendenti)";- come detta affermazione fosse coerente con la volontà del legislatore, quale s'evince con chiarezza dalla Relazione al progetto preliminare per il nuovo codice di rito (p. 78), laddove, nel tracciare i profili procedurali dell'appello cautelare, si sottolinea come "per il resto deve ritenersi implicito il rinvio alla disciplina dell'appello, in quanto non risulti diversamente disposto, ivi compresa la previsione dell'effetto limitatamente devolutivo, tipico del mezzo di impugnazione in oggetto"; - come i principi generali derivanti dalla regola del tantum devolutum quantum appellatum, prevista per l'appello cognitivo dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. cod. proc. pen. all'evidenza restrittiva del perimetro della cognizione attribuita all'organo deputato alla revisione critica, siano estensibili all'appello de liberta‘te, a differenza del riesame che ha invece carattere totalmente devolutivo. In tale contesto sistematico di equiparazione tra l'appello cautelare e quello di cognizione, le Sezioni unite hanno testualmente affermato come i principi indicati non trovino applicazione nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria emessa dal giudice del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti dell'originaria contestazione. E' utile riportate le affermazioni delle Sezioni unite: " atteso che in tali casi è attribuita al giudice ad quem gli ampi poteri decisori elencati nell'art. 597, comma 2, lett. b) del vigente codice di rito .... ed ha uguale effetto "pienamente devolutivo", "con la conseguenza, da un lato, che il giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della motivazione della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica nell'atto d'impugnativa e, dall'altro, che l'imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte le istanze difensive che concernono la ricostruzione del fatto e la sussistenza delle condizioni che configurano gli estremi del reato, in riferimento alle quali il giudice dell'appello ha l'obbligo di valutazione. Analogo principio, ribadito anche dalle Sezioni Unite in un icastico ma significativo inciso della sentenza Gibilras, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, seppure con prospettazioni non sempre coincidenti, riguardo all'impugnazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza del G.i.p. di rigetto della richiesta cautelare. L'atto di impugnativa del P.M. devolve infatti al tribunale investito dell'appello una cognizione non limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, bensì estesa all'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge perché sia giustificata l'adozione di una misura restrittiva della libertà personale, secondo il modello di ordinanza cautelare previsto, a pena di nullità, dall'art. 292 c.p.p Le singole censure racchiuse nei motivi di gravame del pubblico ministero segnano dunque le ragioni del disaccordo rispetto al provvedimento reiettivo e delimitano i confini dell'originaria domanda cautelare con specifico riguardo alle posizioni degli imputati e alle imputazioni, cioè ai fatti ed alle circostanze oggetto della contestazione, che non possono essere modificati in peius, ma i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'appello, anche de liberiate, si estendono, senza subire alcuna preclusione, all'intero thema decidendum nel senso che il giudice d'appello deve riesaminare l'intera vicenda nella sua interezza" (Sez. U., n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357; in senso conforme, Sez. 5, n.46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268671). 3.2. Si tratta di pronunce e di principi reiteratamente affermati dalle Sezioni unite e obiettivamente ignorati dalla Corte di appello di Torino. Né è chiaro perché, al di là del precedente di legittimità difforme richiamato, siano nella specie decisivi i principi affermati dalle Sezioni unite Tuzzolino, che attengono alla distinzione tra capo e punto della sentenza e sulla distinzione giuridica tra questione su cui si è formato il giudicato (che attiene ai capi) e preclusione processuale. Una sentenza, quella impugnata, strutturalmente viziata, atteso che la Corte, soprattutto rispetto alla sbrigativa motivazione del Tribunale di Novara, avrebbe dovuto confrontarsi con tutte le argomentazioni difensive relative alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato, confutarle al di là di ogni ragionevole dubbio e poi affrontare il tema dell'elemento soggettivo del reato. Una sentenza, quella impugnata, che deve essere annullata, 4. Sotto altro e diverso profilo, pur volendo ragionare con la Corte di appello di Torino e ritenere che quella cessione non potesse essere compiuta, nondimeno la sentenza è viziata anche sotto il profilo della qualificazione giuridica dei fatti. Con la riforma operata con la legge 26 aprile 1990, n. 86, nel riscrivere la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 314 cod. pen., il legislatore ha eliminato dalla previsione normativa la condotta della "distrazione", lasciando - quale condotta tipica esclusiva - la sola "appropriazione". Costituisce principio di diritto ormai acquisito - e pienamente condiviso dal Collegio - che, nel delitto di peculato, il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di "distrazione", in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene (Sez. 6, n. 25258 del 04/06/2014, Pg in proc. Cherchi e altro, Rv. 260070). Ciò nondimeno, affinché possa essere ravvisata la condotta distrattiva dante luogo al peculato, è necessario che il pubblico agente abbia impiegato le risorse - di cui aveva la disponibilità per le finalità pubbliche istituzionalmente previste - ai fini del soddisfacimento di finalità private, individuali, traendo cioè un vantaggio personale. Non è difatti configurabile l'appropriazione - necessaria ad integrare il delitto di peculato - nell'ipotesi in cui la disposizione di risorse pubbliche avvenga per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma pur sempre nell'ambito delle attribuzioni del ruolo istituzionale svolto dall'agente pubblico in virtù delle norme organizzative dell'ente, perché in questa situazione permane la connessione fra la res ed il dominus e, quindi, la legittimità del possesso (Sez. 6, n. 699 del 20/06/2013 - dep. 10/01/2014, Rinaldi, Rv. 257766; Sez. 6, n. 36496 del 30/09/2020, Vasta, Rv. 280295). Nel caso di specie, non è in contestazione che: a) la cessione di quella terra non fu compiuta per il perseguimento di finalità privatistiche dell'imputato, il quale nessuna forma di locupletazione indebita personale ne ricavò; b) il corrispettivo di quella cessione fu versato e rimase nel patrimonio del consorzio A.I.E.S., cioè di un consorzio che perseguiva anche finalità pubblicistiche; c) quella operazione fu documentata in modo trasparente. Dunque, non è nemmeno chiaro perché, secondo la Corte, nella specie non sarebbe al più ravvisabile una condotta distrattiva ed eventualmente un diverso reato, ove ne sussistessero i presupposti. Ne consegue che, al di