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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03336/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 31 maggio 2021 il Tribunale di Torino, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha tra l'altro rigettato, così confermando la misura della custodia cautelare in carcere siccome disposta con ordinanza del 30 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 110 e 81 capoverso cod. pen., nonché 73, comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente ha osservato, lamentando violazione di legge a norma dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., che già all'epoca di adozione di precedente misura cautelare del 5 settembre 2020 in esito ad arresto in flagranza di reato (che aveva originato procedimento penale infine conclusosi con una sentenza di applicazione di pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.) erano desumibili tutti gli elementi che avevano condotto all'emissione della seconda ordinanza custodiale del 30 aprile 2021.

In proposito, infatti, le indagini avviate dai Carabinieri a partire dal mese di gennaio 2020 avevano individuato nell'odierno ricorrente l'abituale fornitore di altro soggetto, a sua volta gestore di fiorente attività di spaccio di sostanza stupefacente.

Tant'è che tutti gli episodi presi in esame dalla seconda ordinanza cautelare risalivano a periodo anteriore all'emissione della misura del 5 settembre 2020 e al precedente arresto del 3 settembre, e che già all'epoca sussisteva quadro compiuto ed esauriente del panorama indiziario.

2.2. Col secondo motivo, invocando vizio motivazionale, il ricorrente ha appunto precisato di essere stato inizialmente tratto in arresto il 3 settembre 2020 all'esito del sequestro nell'alloggio di Torino di 1345 grammi dì marijuana, di 8038 grammi di hashish e di quattro grammi di cocaina, mentre nell'abitazione erano stati rinvenuti otto grammi di marijuana e 1,7 grammi di hashish.

La condanna del 26 novembre 2020 alla pena di anni due di reclusione e di euro tremila di multa, in conseguenza dell'applicazione della pena patteggiata col Pubblico ministero, era stata accompagnata - vista la condotta processuale - dalla misura cautelare degli arresti domiciliari senza ulteriori restrizioni.

In ragione della plausibile applicazione della continuazione con tali fatti già giudicati, tenuto altresì conto dei lontani precedenti e del corretto comportamento in sede di detenzione domiciliare, il percorso argomentativo del Tribunale, che aveva invece disposto la custodia carceraria, si presentava privo di congruità e di logica.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è infondato.

4.1. Come è stato già ricordato nella stessa ordinanza impugnata, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (era stata così ritenuta corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione, in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza)(Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351; Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437).

4.1.1. In tal senso il provvedimento impugnato ha ricordato come l'arresto in flagranza fu eseguito il 3 settembre 2020 (con la successiva emissione di ordinanza cautelare due giorni dopo), mentre l'annotazione conclusiva delle indagini fu definitivamente formata il successivo 23 ottobre 2020.

Al riguardo, pertanto, le considerazioni difensive circa la sostanziale conoscibilità dei fatti da parte degli organi inquirenti, quantunque in sé astrattamente condivisibili, si risolvono di per sé in congetture prive di concreto riscontro, inidonee pertanto ad intaccare il richiamato principio.

4.2. In relazione poi al secondo motivo di censura, il ricorso per cassazione, che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge a la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal' giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

In definitiva il provvedimento impugnato ha, non illogicamente, osservato che non rilevava la pregressa sostituzione della misura custodiale carceraria, già disposta all'epoca con la prima ordinanza cautelare, con la più blanda detenzione domiciliare, atteso che la prospettiva cautelare risultante dal complesso investigativo si presentava senz'altro più completa quanto alla gravità complessiva della vicenda e al tempo nel quale essa si era dipanata, tenuto altresì conto che lo stesso indagato - avvalendosi della facoltà di non rispondere - non aveva infine allegato alcunché in grado di inficiare la gravità delle ripetute ascritte condotte, in grado di legittimarne - anche in ragione dei precedenti specifici - la figura di spacciatore su larga scala e di fornitore abituale di stupefacenti ad altri soggetti, parimenti coinvolti a livello professionale nell'illecito traffico. 4.2.1.

Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, la valutazione non si presenta di per sé censurabile.

5. I motivi .di doglianza, pertanto, non appaiono complessivamente fondati, conseguendone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5.1. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 maggio 2021 il Tribunale di Torino, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha tra l'altro rigettato, così confermando la misura della custodia cautelare in carcere siccome disposta con ordinanza del 30 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 110 e 81 capoverso cod. pen., nonché 73, comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha osservato, lamentando violazione di legge a norma dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., che già all'epoca di adozione di precedente misura cautelare del 5 settembre 2020 in esito ad arresto in flagranza di reato (che aveva originato procedimento penale infine conclusosi con una sentenza di applicazione di pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.) erano desumibili tutti gli elementi che avevano condotto all'emissione della seconda ordinanza custodiale del 30 aprile 2021. In proposito, infatti, le indagini avviate dai Carabinieri a partire dal mese di gennaio 2020 avevano individuato nell'odierno ricorrente l'abituale fornitore di altro soggetto, a sua volta gestore di fiorente attività di spaccio di sostanza stupefacente. Tant'è che tutti gli episodi presi in esame dalla seconda ordinanza cautelare risalivano a periodo anteriore all'emissione della misura del 5 settembre 2020 e al precedente arresto del 3 settembre, e che già all'epoca sussisteva quadro compiuto ed esauriente del panorama indiziario. 2.2. Col secondo motivo, invocando vizio motivazionale, il ricorrente ha appunto precisato di essere stato inizialmente tratto in arresto il 3 settembre 2020 all'esito del sequestro nell'alloggio di Torino di 1345 grammi dì marijuana, di 8038 grammi di hashish e di quattro grammi di cocaina, mentre nell'abitazione erano stati rinvenuti otto grammi di marijuana e 1,7 grammi di hashish. La condanna del 26 novembre 2020 alla pena di anni due di reclusione e di euro tremila di multa, in conseguenza dell'applicazione della pena patteggiata col Pubblico ministero, era stata accompagnata - vista la condotta processuale - dalla misura cautelare degli arresti domiciliari senza ulteriori restrizioni. In ragione della plausibile applicazione della continuazione con tali fatti già giudicati, tenuto altresì conto dei lontani precedenti e del corretto comportamento in sede di detenzione domiciliare, il percorso argomentativo del Tribunale, che aveva invece disposto la custodia carceraria, si presentava privo di congruità e di logica. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. 4.1. Come è stato già ricordato nella stessa ordinanza impugnata, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (era stata così ritenuta corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione, in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza)(Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351; Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437). 4.1.1. In tal senso il provvedimento impugnato ha ricordato come l'arresto in flagranza fu eseguito il 3 settembre 2020 (con la successiva emissione di ordinanza cautelare due giorni dopo), mentre l'annotazione conclusiva delle indagini fu definitivamente formata il successivo 23 ottobre 2020. Al riguardo, pertanto, le considerazioni difensive circa la sostanziale conoscibilità dei fatti da parte degli organi inquirenti, quantunque in sé astrattamente condivisibili, si risolvono di per sé in congetture prive di concreto riscontro, inidonee pertanto ad intaccare il richiamato principio. 4.2. In relazione poi al secondo motivo di censura, il ricorso per cassazione, che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge a la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal' giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). In definitiva il provvedimento impugnato ha, non illogicamente, osservato che non rilevava la pregressa sostituzione della misura custodiale carceraria, già disposta all'epoca con la prima ordinanza cautelare, con la più blanda detenzione domiciliare, atteso che la prospettiva cautelare risultante dal complesso investigativo si presentava senz'altro più completa quanto alla gravità complessiva della vicenda e al tempo nel quale essa si era dipanata, tenuto altresì conto che lo stesso indagato - avvalendosi della facoltà di non rispondere - non aveva infine allegato alcunché in grado di inficiare la gravità delle ripetute ascritte condotte, in grado di legittimarne - anche in ragione dei precedenti specifici - la figura di spacciatore su larga scala e di fornitore abituale di stupefacenti ad altri soggetti, parimenti coinvolti a livello professionale nell'illecito traffico. 4.2.1. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, la valutazione non si presenta di per sé censurabile. 5. I motivi .di doglianza, pertanto, non appaiono complessivamente fondati, conseguendone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5.1. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro
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