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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27316/2026

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ichera [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte di appello di Venezia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bologna, ed [OSCURATO:PERSONA],del foro di Roma, difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso perl’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 19 giugno 2025, la Corte di appello di Veneziaconfermava la sentenza resa dal Tribunale di Padova in data 11 luglio 2024 cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allepene principali e accessorie di giustizia, disponendo confisca ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 ed ordinando le statuizioni civili, in quanto resisiresponsabili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del delitto di associazione a delinquerefinalizzato alla commissione di reati tributari di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del2000 per [OSCURATO:PERSONA], e di cui agli artt. 2, 4, 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] solo di reati tributari di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000relativamente agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, hanno propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],chiedendone l’annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati.3. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articola seimotivi di ricorso.3.1.

Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 192 e533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, deducendo che, differentemente daquanto affermato nella sentenza impugnata, erano stati analiticamente illustrati ipunti relativi alla insussistenza di elementi probatori a carico del ricorrente, sia inrelazione alle ragioni di fatto, che alle ragioni di diritto.3.2.

Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 192e 533 cod. proc. pen., con responsabilità affermata per mera posizione formale,violazione dell’art. 27 Cost. e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod.proc. pen., lamentando che la motivazione della sentenza impugnata si fonda supresunzioni e congetture e si pone in contrasto con l’art. 27 Cost. che sancisce lapersonalità e colpevolezza della responsabilità penale.3.3.

Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia travisamento e omissione divalutazione di prove decisive, vizi di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc.pen. e violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.Lamenta la difesa che la Corte territoriale ha ignorato il contenuto delledichiarazioni dei testi della Guardia di Finanza, m.llo Morzenti e m.llo Delvino,non fornendo alcuna spiegazione circa la loro inattendibilità e non operandoalcun confronto con le dichiarazioni stesse, in tal modo incorrendo in un vizio ditravisamento della prova.3.4.

Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione eviolazione del diritto di difesa per mancata acquisizione e/o mancatarinnovazione di prove decisive, ancorchè richieste da coimputato, con direttaincidenza sulla posizione del ricorrente.Lamenta la difesa che la Corte territoriale, nel respingere la richiesta dirinnovazione dell ’ istruttoria dibattimentale in relazione alla revocadell’ammissione dei testi indicati dalla difesa [OSCURATO:PERSONA], aveva inciso sulla posizionedel ricorrente, in quanto oggetto di valutazione era la struttura, il funzionamentoe la gestione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ovverosia il fulcro stesso dellaimputazione mossa anche nei confronti del ricorrente, aspetti che avrebberochiarito che l’imputato non aveva poteri decisionali e non gestiva i flussifinanziari, né disponeva delle società, né – infine – faceva parte del nucleoorganizzativo dell’ipotizzata frode.3.5.

Con un quinto motivo, il ricorrente denuncia, ex art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen., insussistenza del dolo specifico nei reati tributari, nonchèviolazione degli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000.Lamenta la difesa che la sentenza impugnata ha affermato l’esistenza deldolo specifico di evasione, senza indicarne alcun concreto fondamento, posto cheil non rassegnare le dimissioni non dimostra l’elemento soggettivo del dolospecifico, che implica invece la deliberata e consapevole volontà di sottrarsi alpagamento delle imposte e non può derivare automaticamente dalla sempliceomissione dell’adempimento o dalla qualifica formale di amministratore.3.6.

Con un sesto motivo, il ricorrente denuncia, ex art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen., illegittimità della confisca per equivalente, con violazione degliartt. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e 322-ter cod. proc. pen., 27 e 111 Cost.,nonchè vizio di motivazione.Lamenta la difesa che non era stato dimostrato che il ricorrente avesse maipercepito direttamente o indirettamente la somma oggetto di confisca perequivalente, né che ne avesse avuto la disponibilità o che fosse stato individuatoalcun arricchimento personale, né – infine – che fosse stato accertato alcunvantaggio patrimoniale, neppure in forma indiretta.4. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato un primo ricorso per cassazione, articolando dieci motivi.4.1.

Con un primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, lett.c) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 456 e 429, commi 1,lett. c), e 2, cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione di cui al capitolo B, punti 1 e 1.1.Lamenta la difesa l’apparenza della motivazione della sentenza impugnatanella parte in cui aveva respinto la richiesta di annullamento della ordinanza delTribunale di Padova in data 12/10/2023, relativa alla genericità del capo diimputazione, sostenendo, con spiegazione manchevole, che l’enunciazione privadi dati identificativi, di importi e di oggetti sarebbe comunque valida perché sidesumerebbe il ruolo delle società, per poi desumere che tutto il fatturato era inrealtà fittizio da elementi probatori acquisiti in dibattimento, così respingendo ladoglianza sulla base di dati appresi in un momento successivo, dati checomunque conducevano in una opposta direzione.Aggiunge la difesa che il segmento motivazionale relativo alla possibilità dicomparare i prospetti redatti dalla polizia giudiziaria con il portale “corrispettivi efatture” è privo di logica e ingiustificabile, poiché trattavasi di attività nonconsentita per chi, come il ricorrente, si trovava ristretto in carcere, e nonpossibile per i difensori, stante la necessità di autenticazione e di delegaformalmente depositata presso l’Agenzia delle Entrate.4.2.

Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,lett. c) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 270 cod. proc. pen.,nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di cuial capitolo B, punti 2 e 2.1.Lamenta la difesa che, in ordine alla eccepita utilizzabilità dell’attivitàcaptativa svolta nell’ambito del procedimento iscritto inizialmente presso laProcura della Repubblica di Piacenza, la Corte territoriale, nel ritenere che i reatiprovenienti dalle Procure della Repubblica di Piacenza, Bolzano e Bologna fosseroconnessi, ha inserito in motivazione argomenti emersi in sede di istruttoriadibattimentale, dunque non conosciuti, né conoscibili dal Giudice che si erapronunciato per primo sulla questione nella c.d. udienza filtro, sulla base degliAggiunge la difesa che le intercettazioni eseguite nella vigenza dellaprecedente disciplina non possono mutare regime normativo per effetto disviluppi procedimentali successivi, per cui le intercettazioni assunte nel 2018,nell’ambito delle indagini preliminari sviluppate a Piacenza, debbono continuaread essere disciplinate dalla normativa vigente in quel periodo storico, nel quale leintercettazioni non potevano essere utilizzate in procedimenti diversi, salvo chenon risultassero indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali eraobbligatorio l’arresto in flagranza.4.3.

Con un terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, lett. c)ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 526 cod. proc. pen., nonché mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di cui al capitolo B, punti3 e 3.1.Lamenta la difesa che, diversamente da quanto affermato dalla Corteterritoriale, secondo cui nella sentenza di primo grado si farebbe riferimento allaconversazione registrata durante il servizio di o.c.p., come percepita daltestimone, ma non alla trascrizione della registrazione eseguita, la trascrizionestessa era stata consultata dal testimone durante la deposizione ed acquisitacome documento agli atti del fascicolo, diventando uno dei capisaldi dellasentenza di condanna di primo grado, per cui l’espulsione dei predetti elementiprobatori travolge la prova di resistenza delle restanti emergenze processuali.4.4.

Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, lett.c) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 495 cod. proc. pen., nonchémancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di cui alcapitolo B, punti 4 e 4.1.Lamenta la difesa l’illegittimità della ordinanza dibattimentale assuntaall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Padova aveva revocatol’ammissione di ventuno testimoni della difesa, e della motivazione dellasentenza impugnata che non aveva accolto la censura difensiva, in ragione dellanon decisività dei testimoni revocati rispetto al compendio probatorio già assuntoe della inutilità in prospettiva del contenimento temporale del processo,deducendo sul punto: a) che erano stati sentiti 17 testimoni d’accusa e moltidegli ulteriori testi d’accusa erano stati decurtati avendo la difesa consentitoall’acquisizione dei verbali di s.i.t., per cui era illogico ritenere che l’audizione deirestanti testi a difesa non fosse decisiva rispetto al materiale probatorio giàassunto; b) che non era adeguato invocare il principio di ragionevole durata delprocesso, poiché l’intento difensivo non era quello di procrastinare degli esamitestimoniali divenuti concretamente impossibili; c) che il taglio della listatestimoniale difensiva era avvenuto dopo aver sentito delle voci prevalentementeaccusatorie; d) che non era stato consentito di escutere due impiegate dellaDynamic [OSCURATO:PERSONA], le quali avrebbero potuto riferire sulle competenze e sullecontestazione di amministratore di fatto in capo al ricorrente; e) che la Corteterritoriale aveva ritenuto con motivazione apparente che ogni altratestimonianza sarebbe stata superflua, senza che vi fosse alcun tentativo diprocrastinazione del processo.4.5.

Con un quinto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, lett.c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 192, 125, comma 3, e 546,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione di cui al capitolo B, punti 5, 5.1 e 5.1.1.Lamenta la difesa, in ordine alla valutazione delle testimonianze rese daglioperatori di polizia giudiziaria, che la motivazione della sentenza impugnataaveva tralasciato importanti elementi: a) la critica difensiva al lessico utilizzato;b) la testimonianza della magg.

Faietti, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] erauna realtà autonoma che prescindeva da [OSCURATO:PERSONA]; c) la testimonianza delmar.

Morzenti, che aveva distinto la realtà altoatesina che faceva capo ai Borgatoe la diversa realtà che faceva capo a [OSCURATO:PERSONA]; d) l’apporto fornito dalla consulenzatecnica della difesa; e) le critiche agli schemi forniti dal mar.

Morzenti; f) l’esamedel ricorrente e le testimonianze dei testi Taglioni, Corsini, Pignocchi, Pasini cheavevano spiegato la ragione dei meccanismi commerciali relativi al percorsoimportativo seguito dalla merce; g) le critiche alla riconducibilità dell’appellativo“pisellone” al ricorrente; h) le obiezioni difensive al riferimento dello scarso utiledella [OSCURATO:PERSONA] per il solo anno 2019 che era stato rapportato allefatture emesse nel triennio 2019-2021; i) le obiezioni difensive allainterpretazione delle pressioni telefoniche operate nel 2019 dal ricorrente neiconfronti di Carcuro in ordine alla testimonianza da rendere dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] in procedimento in cui era coinvolto [OSCURATO:PERSONA] e l’omessa valutazionedella assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] stesso, in quel procedimento, con sentenza dellaCorte di appello di Bologna; l) la tesi difensiva in ordine al rinvenimento, pressogli uffici della [OSCURATO:PERSONA], di documentazione contabile della Fruit of themoon, significante che i reali dominus della [OSCURATO:PERSONA] erano i gestori della Fruit;m) la mancata valutazione della documentazione prodotta dalla difesa e ledichiarazioni rese dal ricorrente in sede di esame dibattimentale dinanzi alTribunale di Padova; n) i numerosi apporti testimoniali che indicavano ilricorrente come un mero agente di commercio.4.6.

Con un sesto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, lett.c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 192, 125, comma 3, e 546,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione di cui al capitolo B, punti 6 e 6.1.Lamenta la difesa la mancata valutazione sulle deduzioni difensive relativealla inattendibilità dei testi assistiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in particolare a)sul contenuto delle cartelle dropbox contenute nel cellulare di [OSCURATO:PERSONA],non essendo state rilevate tracce di chi avesse accesso a tale piattaforma, di chiavesse creato le cartelle e caricato le fatture; b) sulla messa a disposizione aiBorgato della [OSCURATO:PERSONA]; c) sulla interpretazione delle conversazionicaptate relativamente ai riferimenti fatti da [OSCURATO:PERSONA] alla PC Active e relativamentead una lunga conversazione intercorsa tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]; d) sullamancanza di alcun indice sintomatico di inserimento organico del ricorrente nellesocietà indicate in imputazione.4.7.

Con un settimo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, lett.c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 192, 125, comma 3, e 546,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione di cui al capitolo B, punti 7 e 7.1, nonché 8e 8.1.Lamenta la difesa la corretta valutazione delle testimonianze acquisite inindicazioni sui criteri di scelta dei fornitori e su premi o sconti; b) latestimonianza del Riccio che aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] era inquadrato comecommerciale, avendo diritto a riscuotere la provvigione a compravenditaconclusa; c) la testimonianza del Taglioni, che riportava dichiarazioni in linea conil Corsini sulla politica dei prezzi ed il margine di operatività; d) la testimonianzadella Pignocchi, secondo cui le variazioni significative di prezzo dei beni eranodeterminate dalle case madri; e) la testimonianza del Pasini, che aveva fattorichiamo a prezzi che venivano modificati in base alle quantità, alla condizionedelle scatole e al periodo di acquisto; f) le testimonianze dei testi a difesa cheavevano riferito di omogeneità dei prezzi, di scostamento di minimi punti e divariazioni rilevanti imposte solo dalla casa madre.Aggiunge la difesa che la sentenza impugnata non avesse riportato ilcontenuto dei testi a difesa, ignorando il contributo conoscitivo da costorofornito, nonché le spontanee dichiarazioni dell’imputato e l’articolata memoriaconsegnata alla Corte di appello, non confrontandosi con le deduzioni espostenell’atto di appello, in punto di sussistenza del reato dal punto di vista oggettivo,e non considerando che l’ultima fattura emessa dal ricorrente era del gennaio2022, essendosi poi allontanato dall’Italia ed abbandonato il settoreprofessionale.4.8.

Con un ottavo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, lett.b) ed e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione di cui al capitolo B, punti 9 e 9.1, in relazione alla sussistenzadell’art. 416 cod. pen.Lamenta la difesa che il ruolo dell’imputato era stato ritenuto provato inragione delle dichiarazioni rese dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e sulla base di imprecisischemi riassuntivi redatti dalla polizia giudiziaria, senza considerare che, al più,l’apporto del ricorrente era di mera complicità, essendo il contributo meramenteoccasionale, intervenendo nella vicenda con lo specifico fine di far vendere oacquistare materiale informatico alle aziende, con un ruolo di gran lunga inferioree subalterno a quello dei [OSCURATO:PERSONA], che mantenevano i contatti con notai,commercialisti e prestanome e rifondevano il danno di 350.000,00 eurocagionato dal Pantano, amministratore di diritto della AMI Service.4.9.

Con un nono motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, lett.b) ed e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione di cui al capitolo B, punti 10 e 10.1, 11 e 11.1, in relazione agli artt.62-bis e 133 cod. pen.Lamenta la difesa che la Corte di appello aveva travisato le evidenzeprocessuali, essendo il ricorrente incensurato al momento della emissione dellasentenza di primo grado e non potendo riversarsi a suo danno l’esercizio deldiritto di difesa attraverso la negazione degli addebiti, essendosi peraltrosottoposto al primo interrogatorio di garanzia e ad esame dibattimentale, oltread aver reso dichiarazioni spontanee alla Corte territoriale.

Aggiunge la difesa lamancanza di elementi in base ai quali sostenere che il ricorrente fossel’amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] e che, quanto allaCompustar, società di diritto polacco di proprietà del cognato, il ricorrente, qualeagente di commercio, aiutava il cognato nei rapporti commerciali in Italia.4.10.

Con un decimo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,lett. b) ed e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione di cui al capitolo B, punti 12 e 12.1, in relazione agli artt. 240cod. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.Lamenta la difesa le modalità di quantificazione dell’imposta evasa, nonchéla mancata dimostrazione del conseguimento dell’intero profitto dei reati daparte del ricorrente e, quindi, dell’avvenuto accrescimento del patrimonio dicostui, essendo stata acquisita la prova di trasferimenti di denaro verso FabrizioSantoro, vero amministratore occulto della [OSCURATO:PERSONA], nonché versoaltre società riferibili al Santoro e a [OSCURATO:PERSONA], richiamando inoltre lasentenza delle Sezioni unite n. 13783 del 2025 che, nel riconoscere la funzionemeramente ripristinatoria della confisca, aveva respinto la ratio che animava ilprincipio di solidarietà tra correi e la presunzione punitiva della confisca.5. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato un secondo ricorso per cassazione, articolando tre motivi.5.1.

Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione al rigetto della censura formulata ex art. 586 cod. proc.pen. avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Padova all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],relativamente alla dedotta nullità del decreto di giudizio immediato, per assenzadell’enunciazione, in forma chiara e precisa, dei fatti imputati, formulandodoglianze sovrapponibili a quelle esposte nel primo motivo del primo ricorso percassazione.5.2.

Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e viziodi motivazione, in relazione agli artt. 125, comma 3, 546 e 192 cod. proc. pen.,24 e 111, comma 6, Cost., per manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 416cod. pen. e all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato con ruoloapicale, estesa ai reati fine contestati ex art. 110 cod. pen. e afferenti allaviolazione del d.lgs. n. 74 del 2000.Lamenta la difesa che la sentenza impugnata non svolge alcun vaglio dicredibilità del chiamante in correità mattia [OSCURATO:PERSONA], avendo costui disconosciutola paternità della [OSCURATO:PERSONA] per la quale è invece contestato il delitto diautoriciclaggio a carico dei [OSCURATO:PERSONA].Aggiunge la difesa che il rapporto concorsuale tra [OSCURATO:PERSONA] e i due Borgatonon è sostenuto da un valido snodo motivazionale e si pone anche in apertocontrasto con le imputazioni elevate e con le prove acquisite in atti cheriferiscono ai soli [OSCURATO:PERSONA] la creazione delle società estere e la scelta deiprestanome, per cui il contesto associativo descritto nel capo di imputazione sub1) era già esistente ed operativo prima che [OSCURATO:PERSONA] chiedesse di entrarne a farparte, mentre il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente nelle societàcoinvolte era stato ricavato dalle dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA], non conformi alle ulterioririsultanze probatorie, colpevolmente estromesse dalla bilancia valutativa dellaCorte.Osserva altresì la difesa che, con riferimento al reato di cui al capo 55),relativo al delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, la sentenza ècontraddittoria nell’attribuire al ricorrente la titolarità di fatto della DynamicTechnology anche nel primo semestre 2022, e nell’affermare nel contempo cheMafrici comunicava ai [OSCURATO:PERSONA] di non interessarsi più della [OSCURATO:PERSONA] a marzo2022.Rileva ancora la difesa la contraddittorietà della sentenza impugnata nellaparte in cui indica [OSCURATO:PERSONA] quale reale gestore della [OSCURATO:PERSONA], senzaconciliare tale indicazione con il ruolo di amministratore di fatto attribuito alricorrente, che svolgeva il compito di agente procacciatore di affari, rendendocosì manifestamente illogico il riconoscimento della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] inordine ai reati fiscali connessi a tale società.5.3.

Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt. 125, comma 3, 546 e 192 cod. proc. pen., 24e 111, comma 6, Cost., per avere la Corte omesso di motivare in ordine agliaumenti operati a titolo di continuazione ex art. 81 cod. pen., con conseguenteviolazione dell’onere imposto a norma degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.,nonché per aver validato il giudizio di esclusione delle circostanze attenuantigeneriche con motivazione insufficiente e iniqua.Lamenta la difesa la mancata valorizzazione del comportamento processualedell’imputato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,allorquando da tale comportamento sia conseguito un qualche effettivosnellimento della attività processuale attraverso condotte collaborative.Lamenta, inoltre, il diverso trattamento riservato agli altri imputati,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo stata inflitta la pena di quattro anni di reclusione aBussolari, partecipe del sodalizio, previo riconoscimento delle circostanzenon partecipe del sodalizio, senza che [OSCURATO:PERSONA] presentasse una negativapersonalità, il suo coinvolgimento non si era protratto per un lungo lasso ditempo, non aveva reimpiegato i proventi i l leciti ottenuti ed avevavolontariamente interrotto le condotte imputate.Aggiunge la difesa che il provvedimento era carente sotto il profilomotivazionale anche riguardo agli aumenti di pena operati a titolo dicontinuazione, in aperta violazione delle norme di diritto processuale e delle lineeinterpretative fornite dalla Suprema Corte.6. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA],articola quattro motivi di ricorso.6.1.

Con un primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge inrelazione agli artt. 43, 110 cod. pen., 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio dimotivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà in ordine all’attribuzionedella qualifica di amministratore di fatto.Deduce la difesa che, nell’affermare la qualifica di amministratore di fatto incapo al ricorrente, la sentenza impugnata aveva omesso di confrontarsi con laconversazione in cui la commercialista, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], parlando con ilricorrente, affermava di dover chiedere un aumento del proprio onorariodirettamente ad [OSCURATO:PERSONA], relegando così [OSCURATO:PERSONA] ad un ruolo meramenteesecutivo o di intermediario, ed aveva anche svalutato la portata delledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur indicando di essere stato reclutato daSichera, qualificava espressamente [OSCURATO:PERSONA] come il finanziatoredell’operazione e il reale proprietario e amministratore di fatto della società;sicchè il ruolo del ricorrente era quello di mero consulente o collaboratore, comeconfermato dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e dalla esiguità del compensopercepito.6.2.

Con un secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge inrelazione agli artt. 110 cod. pen., 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, per l’erroneaqualificazione del contributo dell’imputato come concorso di persona nel reatoanziché come connivenza non punibile.Deduce la difesa che le condotte attribuite al ricorrente, vale a dire l’averreperito un prestanome su richiesta di terzi, l’averlo accompagnato in banca,l’aver fatto da tramite con la commercialista, non costituivano un contributocausale alla commissione dei reati-fine contestati, ovvero l’emissione e l’utilizzodelle fatture false, collocandosi in una fase prodromica e meramente ausiliaria,avendo svolto incarichi a titolo di consulente o factotum per conto del verodominus, [OSCURATO:PERSONA], senza fornire un apporto tale da rafforzare o agevolarela commissione dei delitti fiscali.6.3.

Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione per manifesta illogicità, in relazione alla sussistenza dell’elementosoggettivo del dolo specifico dei reati contestati.Deduce la difesa che la finalità che muoveva il ricorrente era quella dipercepire un compenso mensile di 500,00 euro per la sua attività di consulenza edi intermediazione, per cui era manifestamente illogico ritenere che l’imputatoagisse con lo specifico scopo di far evadere a terzi imposte per milioni di euro.6.4.

Con un quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge perinosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 e 133 cod. pen. di legge emotivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in riferimento altrattamento sanzionatorio e all’applicazione delle circostanze attenuantigeneriche.Lamenta la difesa carenza motivazionale in ordine al trattamentosanzionatorio, del tutto sproporzionato, irragionevole e non di giustizia, nonché,in subordine, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.7.

E’ pervenuta memoria dell’Avvocatura generale dello Stato, in difesadell’Agenzia delle Entrate, con la quale, preso atto dell’assenza di contestazionispecifiche nei confronti del capo relativo alle statuizioni civili, conclude per lainammissibilità o, comunque, per la infondatezza dei mezzi di censura, comedesumibile dall’ampia motivazione della sentenza impugnata.8.

E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore difiducia di [OSCURATO:PERSONA], con la quale, in replica alla memoria del Procuratoregenerale, si ribadisce l’assenza di specifica indicazione delle fatture oggetto dellecontestazioni, non superabile dalla complessiva valutazione della rubrica, giacchéla posizione rivestita dall’odierno ricorrente nelle diverse ipotesi di cui ai capi diimputazione non era uniforme od omogenea, in ragione della complessità dellecontestazioni elevate, determinata anche dal cospicuo numero delle imputazionimosse e del fatto che le fatture incriminate non fossero riferibili ad un’unicasocietà, nonché della assenza nei capi di imputazione di specifica individuazionedelle società e della loro qualità soggettiva di emittenti o di utilizzatrici dellefatture.

Si ribadisce inoltre il difetto motivazionale in cui è incorso il Collegiod’Appello, segnalando e riportando, anche testualmente, i passaggi dellasentenza affetti da criticità sotto il profilo della tenuta logica ovvero caratterizzatida pacifica inconciliabilità delle affermazioni rese.

Infine, si richiamano le ragioniposte a sostegno della determinazione della pena e del diniego delle circostanzedi cui all’art. 62-bis cod. pen. si svelano per la loro iniquità tanto con riferimentoal trattamento riservato ai diversi coimputati, quanto per la valutazione delcomportamento processuale, ancorato alla mancata ammissione diresponsabilità, del tutto legittima e pertanto non suscettibile di valutazione intermini negativi per il profilo circostanziale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché tardivo.Infatti, a fronte di sentenza emessa il 19/06/2025 e depositata il04/08/2025, con termine per il deposito della motivazione fissato in 60 giorni,vale a dire entro il 18/08/2025: il termine di 45 giorni decorreva dal 01/09/2025e scadeva il 15/10/2025, con la conseguenza che il ricorso proposto in data01/12/2025 è tardivo.La previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumentadi quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputatogiudicato in assenza, non trova applicazione nel caso di specie, poiché laposizione del ricorrente, nel giudizio di secondo grado, svoltosi in formapartecipata, a seguito di istanza di trattazione orale, è stata indicata come “giàpresente”.

In ogni caso, il ricorso per cassazione è stato presentatoabbondantemente oltre anche l’aumento del termine per impugnare previstodall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.2.

Il primo e il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],congiuntamente trattati perché connessi, sono manifestamente infondati.2.1.

Quanto al ruolo di amministratore di fatto che i giudici di meritoritengono svolto dal ricorrente, questa Corte ha affermato il principio secondo ilquale, in tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto dellaqualifica di amministratore "di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipicidell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attivitàgestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009); ciò sul rilievo che la nozione diamministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio inmodo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od allafunzione; nondimeno, "significativita ̀" e "continuita ̀" non comportanonecessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, marichiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo nonepisodico od occasionale (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv.283850; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 5, n.43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003,Sidoli, Rv. 224948).

E' stato al riguardo precisato che, ai fini dell'attribuzionedella qualifica di amministratore "di fatto", è necessaria la presenza di elementisintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive inqualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attivitàdella società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero inqualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo,amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisceoggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ovesostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019,Rv. 277540; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del2013, cit.).Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, oltre a rimarcare il difetto dispecificità del motivo di appello e richiamare le argomentate conclusioni deigiudici di primo grado sul punto, ha valorizzato, con ampia e diffusa motivazione,i numerosi elementi da cui desumere il ruolo di amministratore di fatto delricorrente nella gestione della [OSCURATO:SOCIETA]. e nel periodo in cui la figura diamministratore di diritto era ricoperta da [OSCURATO:PERSONA], vale a dire: a) leconversazioni telefoniche captate (in cui i solleciti di pagamento dellacommercialista della società venivano fatte confluire sulla persona delricorrente); b) l’esito delle perquisizioni effettuate (oltre al rinvenimento, pressol’abitazione del ricorrente, di un timbro societario e dei documentidell’amministratore di diritto subentrante ad [OSCURATO:PERSONA], nonché di appunti societarinel cellulare sequestratogli, l’esibizione di una serie di mail ad opera dell’Oportoin cui quest’ultimo riceveva dal ricorrente precise indicazioni operative sullagestione della società); c) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui Oportoera stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale potenziale acquirente della Crown ed eraaffiancato da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di consulente, e quelle dello stessoOporto, che aveva accettato la carica di amministratore di diritto della società,dietro un compenso di 1.000,00 euro mensili, senza svolgere funzioni gestorie,tanto che, una volta ottenute le credenziali per operare sui conti correntisocietari le aveva consegnate a [OSCURATO:PERSONA] dal quale era stato accompagnato pressogli Istituti di credito.In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni coerenti con le fontidimostrative acquisite e comunque non manifestamente illogiche, il giudizio delledue conformi sentenze di merito circa il ruolo di amministratore di fatto diLeonardo [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. non presta il fianco alle doglianzedifensive, formulate invero in termini reiterativi dei motivi di appello proposti sulpunto e già definiti dalla Corte territoriale non adeguatamente specifici.2.2.

Discende a cascata l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, inragione dei numerosi elementi evidenziati dai giudici di merito e sintomatici dellaesistenza di ampi poteri di esercizio di attività gestoria in modo non episodico ooccasionale da parte del ricorrente.2.3.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché nuovo; in ogni caso èmanifestamente infondato per aspecificità.La censura sulla sussistenza del dolo specifico è, infatti, nuova o comunquesolo genericamente prospettata nei motivi di appello, tanto che non risultariportata nel riepilogo dei motivi di appello, che non è stato contestato con ilricorso per cassazione; in proposito, va ricordato che non sono deducibili con ilricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi digravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato ilprovvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione cheè stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, conconseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 34044 del20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316).In ogni caso, la doglianza, nel fare riferimento a quanto sostenuto dalricorrente, vale a dire alla esclusiva finalità della percezione di un merocompenso di 500,00 euro mensili per l’attività svolta di consulenza e mediazione,è del tutto generica, non operando alcun confronto con le argomentazioni deigiudici di merito che, con ampia e diffusa motivazione, hanno individuato nelricorrente l’amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]2.4.

Il quarto motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, èanch’esso manifestamente infondato.La Corte di appello ha, infatti, negato al ricorrente l’applicazione dellecircostanze attenuanti generiche, in ragione dei plurimi precedenti, gravi especifici, nonché per la gravità delle condotte criminose, protratte nel tempo efinalizzate a reclutare, a fini illeciti, persone economicamente bisognose; per glistessi motivi, vale a dire per il ruolo tutt’altro che marginale e per l’elevataintensità del dolo, è stato ritenuto congruo il trattamento sanzionatoriodeterminato dai giudici di primo grado.Ciò in linea con gli orientamenti di questa Corte secondo cui, al fine diritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi aprendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello cheritiene prevalente, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità delcolpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso puòrisultare all'uopo sufficiente (ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; v. anche Sez. 3,n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899), rientrando peraltro la stessa concessionedi esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice,il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misurasufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettivadel reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv.248737).Anche in ordine al trattamento sanzionatorio la Corte territoriale si è posta insintonia con gli insegnamenti di questa Corte di cassazione, dovendosi inproposito richiamare il fermo orientamento di legittimità, in forza delquale la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchè nel giudizio di cassazione ècomunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione dellacongruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, inmotivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v.

Sez. 2, n. 1929 del16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), evenienza questa non ricorrentenel caso di specie, dal momento che la pena base per il più grave reato è statadeterminata in misura prossima al minimo edittale, avendo peraltro le Sezioniunite di questa Corte ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione inordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia digran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez.

U, n. 12778del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione).In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale ed in linea con iprincipi affermati in sede di legittimità, non vi è dunque spazio per l’accoglimentodelle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito chenon possono trovare ingresso in sede di legittimità.3.

Il primo motivo dei ricorsi proposti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], da esaminarsi congiuntamente perchéincentrato sulla genericità del capo di imputazione, è manifestamente infondato.La giurisprudenza di legittimità, infatti, è ferma nel ritenere che, in tema dicitazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nell'imputazione quandoquesta contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reatocontestato, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pienoesercizio del diritto di difesa (ex plurimis, Sez. 3, n. 20913 del 05/02/2025,Necchi, Rv. 288288; Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090; Sez.5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, Morante, Rv. 258948).

Ed il fatto deveritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali esostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorioe il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene aconoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione,ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (Sez. 3, n.9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023).

La contestazione, pertanto,non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tuttiquegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato incondizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 2, n. 2741 del11/12/2015, dep. 2016, Ferrante, Rv. 265825; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014,Cutrera, Rv. 261741; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv.264877; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta, Rv. 264772; nello stessosenso, più di recente, Sez. 1, n. 26999 del 02/02/2022, Condé, non mass.).

E’stato conseguentemente affermato che, in tema di reato di emissione di fattureper operazioni inesistenti, la mancata indicazione specifica dei soggettibeneficiari delle stesse nel capo di imputazione non comporta alcuna genericità oindeterminatezza della contestazione del delitto di cui all'art. 8 del d.lgs. 10marzo 2000, n. 74, allorché tali soggetti siano agevolmente identificabili in forzadi elementi fattuali che ne rendano comunque possibile l'individuazione(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficientemente determinato il capo diimputazione che si riferiva a tutte le fatture dell'anno 2011) (Sez. 3, n. 6509 del06/11/2019, dep. 2020, Pace, Rv. 278544).Venendo al caso di specie, la Corte territoriale, in sintonia con i richiamatiorientamenti di legittimità ha precisato, senza vizi logici, che l’imputazioneconsentiva di desumere, nell’ambito dello schema fraudolento, il ruolo dellesocietà emittenti ed utilizzatrici delle fatture, ma anche l’inesistenza di tutte lefatture emesse ed utilizzate; mentre dall’indicazione degli importi degli imponibilie del tributo ritenuto evaso potevano desumersi anche gli elementi del fattocontestato agli imputati; il fascicolo processuale, infine, conteneva l’intero elencodelle fatture estratto dal portale corrispettivi e fatture.Differentemente da quanto rappresentato in ricorso, dunque, l’elenco dellefatture era contenuto nel fascicolo processuale, per cui la sentenza ha fattocorretta applicazione del principio per cui, in tema di reati tributari, la mancanzanel capo di imputazione di una specifica ed analitica indicazione di tutte le fattureritenute falsificate o contraffatte non comporta alcuna genericità oindeterminatezza della contestazione di un reato tributario come quello del casodi specie, allorché tali documenti siano agevolmente identificabili attraverso ilrichiamo ad una categoria omogenea che ne renda comunque possibile laindividuazione (Sez. 3, n. 6509 del 6/11/2019, dep. 2020, cit.).4.

Il secondo motivo del ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile,perché meramente reiterativo delle doglianze mosse con l’atto di appello.La Corte territoriale (cfr. pagine 25 e 26 della sentenza impugnata) haadeguatamente chiarito che il presente procedimento costituisce mero stralcio,dettato da ragioni di competenza, del procedimento iscritto il 15/11/2017 pressola Procura di Piacenza; nell'ambito di quest'ultimo procedimento le intercettazionirisultano ritualmente disposte per reati che lo consentivano e furono effettuatetra gennaio e aprile 2018, per poi confluire per competenza presso la Procura diVenezia nel procedimento n. 290 del 2023, unitamente ad altre indagini svolte aBolzano e Bologna.

E quindi, secondo condivisa giurisprudenza, nel procedimentoseparato per ragioni di competenza sono utilizzabili gli esiti delle intercettazionidisposte nel procedimento originario prima della separazione in relazione allamedesima notizia di reato (Sez. 2, n. 13367 del 27/02/2020, Cataldo, Rv.278911; Sez. 6, n. 8934 del 10/12/2014, Rv. 262648; Sez. 6, n. 35060 del21/05/2010, Craveia, Rv. 248587), avendo la Corte puntualizzato che ilprocedimento in cui furono disposte le intercettazioni e il procedimento oggettodi giudizio hanno ad oggetto le medesime condotte, tanto che il ricorrente non èpiù indagato nelle Procure di Piacenza, Bolzano e Bologna dove sono state svoltele indagini iniziali e il procedimento iscritto a Piacenza è lo stesso procedimentotrasmesso a Venezia sulla base del quale sono state formulate le imputazioni acarico del ricorrente.

Rispetto a tali argomenti, nessuna specifica censura vieneintrodotta con il ricorso in esame, in quanto non viene prospettataconcretamente alcuna mancanza di correlazione tra i fatti oggetto di questoprocedimento e i fatti oggetto del procedimento in cui le intercettazioni sonostate disposte, con la conseguente irrilevanza del regime giuridico nell’ambito delquale le intercettazioni erano state disposte.5.

Il terzo motivo del ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile,perché generico.La Corte territoriale, nel dare atto che gli operanti di polizia giudiziariaavevano fatto riferimento a conversazioni intercettate oggetto di perizia o,comunque, di estensione di perizia, ha poi precisato, in ordine alla registrazioneeseguita durante un servizio di o.c.p. il 15/12/2017, che i giudici di primo gradohanno fatto riferimento alla conversazione come percepita dal testimone, nonalla trascrizione eseguita, rimarcando come – diversamente da quantorappresentato in ricorso – tale conversazione non fosse stata utilizzata nellasentenza di primo grado.Il motivo di ricorso non si confronta adeguatamente con tali argomentazioni,né spiega, ai fini della prova di resistenza, che costituisce declinazione delprincipio di specificità, l’utilizzazione della trascrizione della conversazionepercepita dal testimone durante il servizio di o.c.p. ed il carattere decisivo di taleutilizzo ai fini dell’affermazione di responsabilità del ricorrente, tanto che, afronte di una esplicita affermazione della Corte territoriale del mancato utilizzo ditale conversazione nella motivazione della sentenza di condanna, vengono citatialcuni passaggi della sentenza di primo grado che non testimoniano affatto ladedotta decisività.6.

Il quarto motivo del ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamenteinfondato.Deve essere, infatti, richiamato l’orientamento consolidato di questa [OSCURATO:PERSONA] il quale la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa indifetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce unanullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione deldiritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod.proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6,comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, dellaCostituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 16976 del12/02/2020, Rv. 279166; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 15142 del28/01/2026, P., non mass.), con la conseguenza che «detta nullità deve essereimmediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2,cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata» (Sez. 5,n. 18351 del 17/02/2012, Rv. 252680; nello stesso senso, Sez. 5, n. 14561 del26/03/2026, Sarrantonio, Rv. 289886; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Rv.271732; Sez. 3, n. 8159 del 26/11/2009, dep. 2010, Panella, Rv. 246255).Tanto premesso, l’esame del verbale di udienza del 16/05/2024, consentito inragione della natura processuale del vizio dedotto, esclude che sia stataformulata alcuna opposizione immediata alla ordinanza pronunciata inquell’udienza alla presenza delle parti, sicchè ogni eventuale nullità prodottasi inquella sede doveva intendersi sanata.Per altro verso, deve anche ricordarsi che rientra nella discrezionalità delgiudice ritenere una testimonianza già ammessa inutile o non decisiva, a pattoche se ne sia data congrua motivazione, sicchè la censura di mancataammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbiaindicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in unaverifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata almateriale probatorio raccolto e valutato (Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017, S.,Rv. 269331).

E la Corte di appello, alle pagine 29 e 30 della sentenza impugnata,dopo aver richiamato le motivazioni puntuali e specifiche con le quali il Tribunaleaveva revocato le testimonianze, ha riesaminato la questione al fine di verificarela ricorrenza dei presupposti per disporre la rinnovazione dell’istruttoria ai sensidell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., affermando, con motivazione analiticache ha preso in esame ognuna delle prove testimoniali, non specificamentecontestata dal ricorrente, la insussistenza di detti presupposti.7.

Il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso propostodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],congiuntamente esaminati perché logicamente connessi, sono manifestamenteinfondati.7.1.

La sentenza impugnata ha, infatti, evidenziato, senza vizi logici e conmotivazione sufficientemente completa, che, dalle indagini svolte dalla poliziagiudiziaria, che hanno avuto come punto di partenza la raccolta delleinformazioni presenti nelle banche dati, era emerso come il [OSCURATO:PERSONA] mettesse adisposizione dei [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e come costoro, al fine digestire la catena delle frodi carosello, in ragione dei ruoli diversi delle variesocietà coinvolte, affidate alla titolarità di soggetti inadeguati alla relativagestione, avevano anche creato una serie di società comunitarie, site inSlovacchia e in Repubblica Ceca, affidate a dei prestanome, descrivendo lecaratteristiche delle società cartiere e delle società filtro e precisando come ilmeccanismo fraudolento prevedeva che le forniture provenienti dall’estero,inizialmente stoccate presso il magazzino di Geologistik, prima di esseretrasferite al cliente finale, fossero caratterizzate, nel giro di pochi giorni, da unaserie di passaggi di proprietà solo formali, senza alcuna consegna di merce, tantoche le fatture di vendita risultavano emesse prima di ricevere le fatture diacquisto, ed i passaggi di proprietà avvenivano inizialmente in favore di societàcartiere, come appurato da perquisizioni e sopralluoghi presso i luoghi diesercizio dell’attività delle società oggetto di indagine, nonché dalleintercettazioni svolte che individuavano peraltro nel ricorrente il gestore effettivodi molte delle società coinvolte nelle indagini, preoccupato di apprestare unapparato di persone e uffici sufficientemente credibile per sviare i controlli.7.2.

Quanto ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno individuatonel ricorrente il co-gestore del gruppo associativo finalizzato alla realizzazione difrodi fiscali, le dettagliate dichiarazioni di costoro sono state ritenute, senza vizilogici, attendibili sia sotto il profilo soggettivo, che sotto il profilo oggettivo,nonché provviste di adeguati riscontri costituiti in particolare dal contenuto dellecartelle dropbox site in uno dei due cellulari rinvenuti nel corso dellaperquisizione eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito come ilricorrente mettesse inizialmente a disposizione la [OSCURATO:PERSONA],trattenendo per sé un ricarico del 2% sulle vendite simulate dalla stessaDynamic in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., per poi condividere la gestione delle societàestere, delle società cartiere e delle società filtro, richiamando a supporto ilcontenuto dell’attività captativa, ambientale e telefonica.7.3.

Quanto alle dichiarazioni dei testi a discarico, la Corte territoriale haprecisato, alle pagine da 48 a 51, come tre degli imputati di reato connesso sifossero avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre le deposizioni di altritestimoni fossero di scarso rilievo probatorio, non superando le emergenzecaptative che, individuando nel ricorrente l’amministratore di fatto della societàfiltro [OSCURATO:PERSONA], riscontravano le dichiarazioni rese dai coimputatiBorgato, illustrando anche gli elementi che riconducevano le varie società aiBorgato e al [OSCURATO:PERSONA] e precisando come quest’ultimo desse disposizioni su comeemettere le fatture per operazioni inesistenti e come, in qualità diamministratore di fatto, rispondesse anche delle dichiarazioni fiscali presentate infrode.7.4.

Quanto alla fattispecie associativa, la Corte territoriale ha richiamato iplurimi elementi fattuali – emersi dalle complessive risultanze istruttorie, inparticolare dalle dichiarazioni rese dai due [OSCURATO:PERSONA] e dalle risultanze dell’attivitàcaptativa – dimostrativi dell'accordo criminoso avente ad oggetto la commissionedi una serie non preventivamente determinata di delitti in materia di frode fiscalee delle modalità operative del sodalizio criminoso, nel quale il ricorrentepartecipava dapprima come gestore della [OSCURATO:PERSONA], per poi inserirsinella co-gestione delle varie società, condividendo i dati societari, creandoplurimi conti bancari, ricorrendo ai prestanome per gli atti formali, in tal mododando contezza della esistenza di una organizzazione consolidata e continuativae sottolineando, a comprova di ciò, la vicenda di uno dei prestanome che avevaprosciugato il conto corrente della società per poi sparire, nella quale FrancoisBorgato aveva personalmente ripianato la perdita, sentendosi responsabile peraver lui scelto il prestanome autore della condotta di sottrazione.I giudici di secondo grado hanno anche puntualizzato che, ai fini dellaconfigurabilità della condotta di partecipazione non è richiesta la prova dellaconoscenza reciproca di tutti gli associati, ma è sufficiente la consapevolezza evolontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessaconsapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzatasecondo lo schema legale (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv.287482), sottolineando in tal senso i rapporti che legavano il ricorrente ai dueBorgato.Risultano, pertanto, individuati plurimi elementi fattuali dimostratividell'accordo criminoso avente ad oggetto la commissione di una serie nonpreventivamente determinata di delitti in materia fiscale, della permanenza delvincolo associativo e dell'esistenza di una organizzazione che consentiva larealizzazione concreta del programma criminoso.La motivazione esposta dalla Corte territoriale, da porsi in relazione a quelladei giudici di primo grado, è congrua e priva di vizi logico-giuridici ed in linea coni principi di diritto affermati in materia, sottraendosi pertanto al sindacato dilegittimità.7.5.

In definitiva, le censure mosse dal ricorrente, nel riproporre temi giàesposti con l’atto di appello e disattesi dalla Corte di merito, concretizzanovalutazioni in punto di fatto intese ad offrire una lettura alternativa a quellavalorizzata dai giudici di primo e secondo grado, e non sono pertanto consentitenel giudizio di legittimità, non intaccando sul piano della manifesta illogicità odella contraddittorietà o della carenza, unici vizi deducibili ai sensi dell’art. 606cod. proc. pen., l’apparato argomentativo costituito dalle due sentenze di merito.La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sullacompletezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non puòessere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, dacontrapporre a quella fornita dal giudice di merito: il controllo di legittimità,infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto traprova e decisione; sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio dimotivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure neiconfronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già neiconfronti della valutazione probatoria sottesa, riservata esclusivamente al giudicedi merito, che è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte dicassazione.La Corte di cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, suldiscorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, inquest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regoledella logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degliappartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabiliincongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo",specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forzaesplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'interoragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così davanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 6, n.38698 del 26/09/2006, Moschetti, Rv. 234989; più di recente, Sez. 6, n. 10795del 16/02/2021, F., Rv. 281085).Deve, infine, essere ribadito che nella motivazione della sentenza il giudicedel gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte lededuzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanzeprocessuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una lorovalutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suoconvincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Neconsegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; Sez. 3, n. 7406 del 15/01/2015, Crescenzi,Rv. 262423; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107; Sez. 4, n.26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992,Chirico, Rv. 191488).8.

Il nono motivo proposto con il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivodel ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], da esaminarsi congiuntamente perché incentratisul trattamento sanzionatorio, sia pure attraverso prospettazioni differenti, sonomanifestamente infondati.8.1.

I giudici di merito hanno negato l’applicazione delle circostanzepresenza di procedimenti pendenti per reati fiscali, come desunti dal certificatodel casellario giudiziale, nonché la mancanza di collaborazione nella ricostruzionedei fatti in sede di interrogatorio di garanzia e in sede di esame dibattimentale,in cui le dichiarazioni rese sono state improntate alla negazione dei fatti, avendoperaltro il ricorrente, diversamente da quanto dichiarato, perseverato nelle azionidelittuose, anche dopo il trasferimento in Polonia.La motivazione si pone in linea con la costante giurisprudenza di questaCorte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondocui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce undiritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiedeelementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281590), sicchè il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generichepuò essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi ocircostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis,disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione delladiminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato(Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; nello stesso senso, Sez.4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), rientrando la relativamotivazione nell’ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabilein sede di legittimità, purchè non sia contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 2, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, cit., fattispecie nella quale la Corte dicassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuantigeneriche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato);motivazione che, purché congrua e non contraddittoria – come nel caso di specie–, a rigore non può essere sindacata nella presente sede di legittimità neppurequando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori13/04/2017, Pettinelli, cit.; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004,Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto).In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale ed in linea con iprincipi affermati in sede di legittimità, non vi è dunque spazio per l’accoglimentodelle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito chenon possono trovare ingresso in sede di legittimità.8.2.

In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha fattoriferimento alla gravità del fatto e alla intensità del dolo, individuando lasanzione per il reato più grave in cinque anni e sei mesi di reclusione,valorizzando l’elevato importo dell’IVA evasa e l’elevato numero di società dicapitali e di prestanome coinvolti, nonché l’intensità del dolo, sotto il profilo dellaprotrazione negli anni della condotta criminosa e del ruolo apicale svolto dalricorrente, per poi individuare in sei mesi di reclusione l’aumento a titolo dicontinuazione per il reato associativo e l’aumento di un mese di reclusioneciascuno per gli ulteriori trentasei reati tributari contestati all’imputato.Tale valutazione, non essendo frutto di mero arbitrio o di un ragionamentoillogico o contraddittorio, non è sindacabile in sede di legittimità, non superandoil medio edittale della pena base per il più grave reato ed essendo stateadeguatamente valorizzate la gravità dei fatti, in rapporto all’entità dell’impostaevasa, e l’intensità del dolo.

Ed anche gli aumenti di pena per la continuazionesono stati stabiliti in modo contenuto e proporzionato rispetto alla pena base,conformemente al principio secondo cui il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi etale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzionetra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati ilimiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269).Quanto al diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimoprocedimento, ad altri imputati, anche se correi, esso non implica un vizio dimotivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamentodi situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevolio paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839; Sez. 3, n.27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264020).

Nel caso in esame, non vi èsovrapponibilità della posizione del ricorrente con i coimputati, non rispondendoSichera del reato associativo ed essendo stata oggetto di adeguata valutazione ladiversa funzione svolta nella compagine associativa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ilprimo con ruolo apicale, il secondo con ruolo subalterno e meramente esecutivo.9.

Il decimo motivo del ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale sicontestano le modalità di quantificazione dell’imposta evasa, nonchè la mancatadimostrazione del conseguimento dell’intero profitto da parte del ricorrente, èinammissibile, perché in parte generico e in parte nuovo.Quanto alla contestazione delle modalità di quantificazione dell’impostaevasa, trattasi di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con correttiargomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da specifica critica con ilricorso.La seconda doglianza è invece nuova, non risultando riportata nel riepilogodei motivi di appello, che non è stato contestato con il ricorso per cassazione; inproposito, va ricordato anche in questa sede che non sono deducibili con ilricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi digravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato ilprovvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione cheè stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, conconseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 34044 del20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316).10.

Sulla base delle considerazioni che precedono, vale a dire della tardivitàdel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e della manifesta infondatezza delledoglianze formulate dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], irispettivi ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onereper i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento e, considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi sianostati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che ciascuno dei predetti ricorrenti versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassadelle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod.proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragionidell’inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ichera [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte di appello di Venezia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bologna, ed [OSCURATO:PERSONA],del foro di Roma, difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso perl’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 19 giugno 2025, la Corte di appello di Veneziaconfermava la sentenza resa dal Tribunale di Padova in data 11 luglio 2024 cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allepene principali e accessorie di giustizia, disponendo confisca ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 ed ordinando le statuizioni civili, in quanto resisiresponsabili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del delitto di associazione a delinquerefinalizzato alla commissione di reati tributari di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del2000 per [OSCURATO:PERSONA], e di cui agli artt. 2, 4, 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] solo di reati tributari di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000relativamente agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, hanno propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],chiedendone l’annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati.3. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articola seimotivi di ricorso.3.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 192 e533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, deducendo che, differentemente daquanto affermato nella sentenza impugnata, erano stati analiticamente illustrati ipunti relativi alla insussistenza di elementi probatori a carico del ricorrente, sia inrelazione alle ragioni di fatto, che alle ragioni di diritto.3.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 192e 533 cod. proc. pen., con responsabilità affermata per mera posizione formale,violazione dell’art. 27 Cost. e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod.proc. pen., lamentando che la motivazione della sentenza impugnata si fonda supresunzioni e congetture e si pone in contrasto con l’art. 27 Cost. che sancisce lapersonalità e colpevolezza della responsabilità penale.3.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia travisamento e omissione divalutazione di prove decisive, vizi di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc.pen. e violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.Lamenta la difesa che la Corte territoriale ha ignorato il contenuto delledichiarazioni dei testi della Guardia di Finanza, m.llo Morzenti e m.llo Delvino,non fornendo alcuna spiegazione circa la loro inattendibilità e non operandoalcun confronto con le dichiarazioni stesse, in tal modo incorrendo in un vizio ditravisamento della prova.3.4. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione eviolazione del diritto di difesa per mancata acquisizione e/o mancatarinnovazione di prove decisive, ancorchè richieste da coimputato, con direttaincidenza sulla posizione del ricorrente.Lamenta la difesa che la Corte territoriale, nel respingere la richiesta dirinnovazione dell ’ istruttoria dibattimentale in relazione alla revocadell’ammissione dei testi indicati dalla difesa [OSCURATO:PERSONA], aveva inciso sulla posizionedel ricorrente, in quanto oggetto di valutazione era la struttura, il funzionamentoe la gestione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ovverosia il fulcro stesso dellaimputazione mossa anche nei confronti del ricorrente, aspetti che avrebberochiarito che l’imputato non aveva poteri decisionali e non gestiva i flussifinanziari, né disponeva delle società, né – infine – faceva parte del nucleoorganizzativo dell’ipotizzata frode.3.5. Con un quinto motivo, il ricorrente denuncia, ex art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen., insussistenza del dolo specifico nei reati tributari, nonchèviolazione degli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000.Lamenta la difesa che la sentenza impugnata ha affermato l’esistenza deldolo specifico di evasione, senza indicarne alcun concreto fondamento, posto cheil non rassegnare le dimissioni non dimostra l’elemento soggettivo del dolospecifico, che implica invece la deliberata e consapevole volontà di sottrarsi alpagamento delle imposte e non può derivare automaticamente dalla sempliceomissione dell’adempimento o dalla qualifica formale di amministratore.3.6. Con un sesto motivo, il ricorrente denuncia, ex art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen., illegittimità della confisca per equivalente, con violazione degliartt. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e 322-ter cod. proc. pen., 27 e 111 Cost.,nonchè vizio di motivazione.Lamenta la difesa che non era stato dimostrato che il ricorrente avesse maipercepito direttamente o indirettamente la somma oggetto di confisca perequivalente, né che ne avesse avuto la disponibilità o che fosse stato individuatoalcun arricchimento personale, né – infine – che fosse stato accertato alcunvantaggio patrimoniale, neppure in forma indiretta.4. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato un primo ricorso per cassazione, articolando dieci motivi.4.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, lett.c) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 456 e 429, commi 1,lett. c), e 2, cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione di cui al capitolo B, punti 1 e 1.1.Lamenta la difesa l’apparenza della motivazione della sentenza impugnatanella parte in cui aveva respinto la richiesta di annullamento della ordinanza delTribunale di Padova in data 12/10/2023, relativa alla genericità del capo diimputazione, sostenendo, con spiegazione manchevole, che l’enunciazione privadi dati identificativi, di importi e di oggetti sarebbe comunque valida perché sidesumerebbe il ruolo delle società, per poi desumere che tutto il fatturato era inrealtà fittizio da elementi probatori acquisiti in dibattimento, così respingendo ladoglianza sulla base di dati appresi in un momento successivo, dati checomunque conducevano in una opposta direzione.Aggiunge la difesa che il segmento motivazionale relativo alla possibilità dicomparare i prospetti redatti dalla polizia giudiziaria con il portale “corrispettivi efatture” è privo di logica e ingiustificabile, poiché trattavasi di attività nonconsentita per chi, come il ricorrente, si trovava ristretto in carcere, e nonpossibile per i difensori, stante la necessità di autenticazione e di delegaformalmente depositata presso l’Agenzia delle Entrate.4.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,lett. c) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 270 cod. proc. pen.,nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di cuial capitolo B, punti 2 e 2.1.Lamenta la difesa che, in ordine alla eccepita utilizzabilità dell’attivitàcaptativa svolta nell’ambito del procedimento iscritto inizialmente presso laProcura della Repubblica di Piacenza, la Corte territoriale, nel ritenere che i reatiprovenienti dalle Procure della Repubblica di Piacenza, Bolzano e Bologna fosseroconnessi, ha inserito in motivazione argomenti emersi in sede di istruttoriadibattimentale, dunque non conosciuti, né conoscibili dal Giudice che si erapronunciato per primo sulla questione nella c.d. udienza filtro, sulla base degliAggiunge la difesa che le intercettazioni eseguite nella vigenza dellaprecedente disciplina non possono mutare regime normativo per effetto disviluppi procedimentali successivi, per cui le intercettazioni assunte nel 2018,nell’ambito delle indagini preliminari sviluppate a Piacenza, debbono continuaread essere disciplinate dalla normativa vigente in quel periodo storico, nel quale leintercettazioni non potevano essere utilizzate in procedimenti diversi, salvo chenon risultassero indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali eraobbligatorio l’arresto in flagranza.4.3. Con un terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, lett. c)ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 526 cod. proc. pen., nonché mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di cui al capitolo B, punti3 e 3.1.Lamenta la difesa che, diversamente da quanto affermato dalla Corteterritoriale, secondo cui nella sentenza di primo grado si farebbe riferimento allaconversazione registrata durante il servizio di o.c.p., come percepita daltestimone, ma non alla trascrizione della registrazione eseguita, la trascrizionestessa era stata consultata dal testimone durante la deposizione ed acquisitacome documento agli atti del fascicolo, diventando uno dei capisaldi dellasentenza di condanna di primo grado, per cui l’espulsione dei predetti elementiprobatori travolge la prova di resistenza delle restanti emergenze processuali.4.4. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, lett.c) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 495 cod. proc. pen., nonchémancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di cui alcapitolo B, punti 4 e 4.1.Lamenta la difesa l’illegittimità della ordinanza dibattimentale assuntaall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Padova aveva revocatol’ammissione di ventuno testimoni della difesa, e della motivazione dellasentenza impugnata che non aveva accolto la censura difensiva, in ragione dellanon decisività dei testimoni revocati rispetto al compendio probatorio già assuntoe della inutilità in prospettiva del contenimento temporale del processo,deducendo sul punto: a) che erano stati sentiti 17 testimoni d’accusa e moltidegli ulteriori testi d’accusa erano stati decurtati avendo la difesa consentitoall’acquisizione dei verbali di s.i.t., per cui era illogico ritenere che l’audizione deirestanti testi a difesa non fosse decisiva rispetto al materiale probatorio giàassunto; b) che non era adeguato invocare il principio di ragionevole durata delprocesso, poiché l’intento difensivo non era quello di procrastinare degli esamitestimoniali divenuti concretamente impossibili; c) che il taglio della listatestimoniale difensiva era avvenuto dopo aver sentito delle voci prevalentementeaccusatorie; d) che non era stato consentito di escutere due impiegate dellaDynamic [OSCURATO:PERSONA], le quali avrebbero potuto riferire sulle competenze e sullecontestazione di amministratore di fatto in capo al ricorrente; e) che la Corteterritoriale aveva ritenuto con motivazione apparente che ogni altratestimonianza sarebbe stata superflua, senza che vi fosse alcun tentativo diprocrastinazione del processo.4.5. Con un quinto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, lett.c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 192, 125, comma 3, e 546,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione di cui al capitolo B, punti 5, 5.1 e 5.1.1.Lamenta la difesa, in ordine alla valutazione delle testimonianze rese daglioperatori di polizia giudiziaria, che la motivazione della sentenza impugnataaveva tralasciato importanti elementi: a) la critica difensiva al lessico utilizzato;b) la testimonianza della magg. Faietti, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] erauna realtà autonoma che prescindeva da [OSCURATO:PERSONA]; c) la testimonianza delmar. Morzenti, che aveva distinto la realtà altoatesina che faceva capo ai Borgatoe la diversa realtà che faceva capo a [OSCURATO:PERSONA]; d) l’apporto fornito dalla consulenzatecnica della difesa; e) le critiche agli schemi forniti dal mar. Morzenti; f) l’esamedel ricorrente e le testimonianze dei testi Taglioni, Corsini, Pignocchi, Pasini cheavevano spiegato la ragione dei meccanismi commerciali relativi al percorsoimportativo seguito dalla merce; g) le critiche alla riconducibilità dell’appellativo“pisellone” al ricorrente; h) le obiezioni difensive al riferimento dello scarso utiledella [OSCURATO:PERSONA] per il solo anno 2019 che era stato rapportato allefatture emesse nel triennio 2019-2021; i) le obiezioni difensive allainterpretazione delle pressioni telefoniche operate nel 2019 dal ricorrente neiconfronti di Carcuro in ordine alla testimonianza da rendere dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] in procedimento in cui era coinvolto [OSCURATO:PERSONA] e l’omessa valutazionedella assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] stesso, in quel procedimento, con sentenza dellaCorte di appello di Bologna; l) la tesi difensiva in ordine al rinvenimento, pressogli uffici della [OSCURATO:PERSONA], di documentazione contabile della Fruit of themoon, significante che i reali dominus della [OSCURATO:PERSONA] erano i gestori della Fruit;m) la mancata valutazione della documentazione prodotta dalla difesa e ledichiarazioni rese dal ricorrente in sede di esame dibattimentale dinanzi alTribunale di Padova; n) i numerosi apporti testimoniali che indicavano ilricorrente come un mero agente di commercio.4.6. Con un sesto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, lett.c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 192, 125, comma 3, e 546,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione di cui al capitolo B, punti 6 e 6.1.Lamenta la difesa la mancata valutazione sulle deduzioni difensive relativealla inattendibilità dei testi assistiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in particolare a)sul contenuto delle cartelle dropbox contenute nel cellulare di [OSCURATO:PERSONA],non essendo state rilevate tracce di chi avesse accesso a tale piattaforma, di chiavesse creato le cartelle e caricato le fatture; b) sulla messa a disposizione aiBorgato della [OSCURATO:PERSONA]; c) sulla interpretazione delle conversazionicaptate relativamente ai riferimenti fatti da [OSCURATO:PERSONA] alla PC Active e relativamentead una lunga conversazione intercorsa tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]; d) sullamancanza di alcun indice sintomatico di inserimento organico del ricorrente nellesocietà indicate in imputazione.4.7. Con un settimo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, lett.c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 192, 125, comma 3, e 546,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione di cui al capitolo B, punti 7 e 7.1, nonché 8e 8.1.Lamenta la difesa la corretta valutazione delle testimonianze acquisite inindicazioni sui criteri di scelta dei fornitori e su premi o sconti; b) latestimonianza del Riccio che aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] era inquadrato comecommerciale, avendo diritto a riscuotere la provvigione a compravenditaconclusa; c) la testimonianza del Taglioni, che riportava dichiarazioni in linea conil Corsini sulla politica dei prezzi ed il margine di operatività; d) la testimonianzadella Pignocchi, secondo cui le variazioni significative di prezzo dei beni eranodeterminate dalle case madri; e) la testimonianza del Pasini, che aveva fattorichiamo a prezzi che venivano modificati in base alle quantità, alla condizionedelle scatole e al periodo di acquisto; f) le testimonianze dei testi a difesa cheavevano riferito di omogeneità dei prezzi, di scostamento di minimi punti e divariazioni rilevanti imposte solo dalla casa madre.Aggiunge la difesa che la sentenza impugnata non avesse riportato ilcontenuto dei testi a difesa, ignorando il contributo conoscitivo da costorofornito, nonché le spontanee dichiarazioni dell’imputato e l’articolata memoriaconsegnata alla Corte di appello, non confrontandosi con le deduzioni espostenell’atto di appello, in punto di sussistenza del reato dal punto di vista oggettivo,e non considerando che l’ultima fattura emessa dal ricorrente era del gennaio2022, essendosi poi allontanato dall’Italia ed abbandonato il settoreprofessionale.4.8. Con un ottavo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, lett.b) ed e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione di cui al capitolo B, punti 9 e 9.1, in relazione alla sussistenzadell’art. 416 cod. pen.Lamenta la difesa che il ruolo dell’imputato era stato ritenuto provato inragione delle dichiarazioni rese dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e sulla base di imprecisischemi riassuntivi redatti dalla polizia giudiziaria, senza considerare che, al più,l’apporto del ricorrente era di mera complicità, essendo il contributo meramenteoccasionale, intervenendo nella vicenda con lo specifico fine di far vendere oacquistare materiale informatico alle aziende, con un ruolo di gran lunga inferioree subalterno a quello dei [OSCURATO:PERSONA], che mantenevano i contatti con notai,commercialisti e prestanome e rifondevano il danno di 350.000,00 eurocagionato dal Pantano, amministratore di diritto della AMI Service.4.9. Con un nono motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, lett.b) ed e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione di cui al capitolo B, punti 10 e 10.1, 11 e 11.1, in relazione agli artt.62-bis e 133 cod. pen.Lamenta la difesa che la Corte di appello aveva travisato le evidenzeprocessuali, essendo il ricorrente incensurato al momento della emissione dellasentenza di primo grado e non potendo riversarsi a suo danno l’esercizio deldiritto di difesa attraverso la negazione degli addebiti, essendosi peraltrosottoposto al primo interrogatorio di garanzia e ad esame dibattimentale, oltread aver reso dichiarazioni spontanee alla Corte territoriale. Aggiunge la difesa lamancanza di elementi in base ai quali sostenere che il ricorrente fossel’amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] e che, quanto allaCompustar, società di diritto polacco di proprietà del cognato, il ricorrente, qualeagente di commercio, aiutava il cognato nei rapporti commerciali in Italia.4.10. Con un decimo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,lett. b) ed e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione di cui al capitolo B, punti 12 e 12.1, in relazione agli artt. 240cod. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.Lamenta la difesa le modalità di quantificazione dell’imposta evasa, nonchéla mancata dimostrazione del conseguimento dell’intero profitto dei reati daparte del ricorrente e, quindi, dell’avvenuto accrescimento del patrimonio dicostui, essendo stata acquisita la prova di trasferimenti di denaro verso FabrizioSantoro, vero amministratore occulto della [OSCURATO:PERSONA], nonché versoaltre società riferibili al Santoro e a [OSCURATO:PERSONA], richiamando inoltre lasentenza delle Sezioni unite n. 13783 del 2025 che, nel riconoscere la funzionemeramente ripristinatoria della confisca, aveva respinto la ratio che animava ilprincipio di solidarietà tra correi e la presunzione punitiva della confisca.5. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato un secondo ricorso per cassazione, articolando tre motivi.5.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione al rigetto della censura formulata ex art. 586 cod. proc.pen. avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Padova all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],relativamente alla dedotta nullità del decreto di giudizio immediato, per assenzadell’enunciazione, in forma chiara e precisa, dei fatti imputati, formulandodoglianze sovrapponibili a quelle esposte nel primo motivo del primo ricorso percassazione.5.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e viziodi motivazione, in relazione agli artt. 125, comma 3, 546 e 192 cod. proc. pen.,24 e 111, comma 6, Cost., per manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 416cod. pen. e all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato con ruoloapicale, estesa ai reati fine contestati ex art. 110 cod. pen. e afferenti allaviolazione del d.lgs. n. 74 del 2000.Lamenta la difesa che la sentenza impugnata non svolge alcun vaglio dicredibilità del chiamante in correità mattia [OSCURATO:PERSONA], avendo costui disconosciutola paternità della [OSCURATO:PERSONA] per la quale è invece contestato il delitto diautoriciclaggio a carico dei [OSCURATO:PERSONA].Aggiunge la difesa che il rapporto concorsuale tra [OSCURATO:PERSONA] e i due Borgatonon è sostenuto da un valido snodo motivazionale e si pone anche in apertocontrasto con le imputazioni elevate e con le prove acquisite in atti cheriferiscono ai soli [OSCURATO:PERSONA] la creazione delle società estere e la scelta deiprestanome, per cui il contesto associativo descritto nel capo di imputazione sub1) era già esistente ed operativo prima che [OSCURATO:PERSONA] chiedesse di entrarne a farparte, mentre il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente nelle societàcoinvolte era stato ricavato dalle dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA], non conformi alle ulterioririsultanze probatorie, colpevolmente estromesse dalla bilancia valutativa dellaCorte.Osserva altresì la difesa che, con riferimento al reato di cui al capo 55),relativo al delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, la sentenza ècontraddittoria nell’attribuire al ricorrente la titolarità di fatto della DynamicTechnology anche nel primo semestre 2022, e nell’affermare nel contempo cheMafrici comunicava ai [OSCURATO:PERSONA] di non interessarsi più della [OSCURATO:PERSONA] a marzo2022.Rileva ancora la difesa la contraddittorietà della sentenza impugnata nellaparte in cui indica [OSCURATO:PERSONA] quale reale gestore della [OSCURATO:PERSONA], senzaconciliare tale indicazione con il ruolo di amministratore di fatto attribuito alricorrente, che svolgeva il compito di agente procacciatore di affari, rendendocosì manifestamente illogico il riconoscimento della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] inordine ai reati fiscali connessi a tale società.5.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt. 125, comma 3, 546 e 192 cod. proc. pen., 24e 111, comma 6, Cost., per avere la Corte omesso di motivare in ordine agliaumenti operati a titolo di continuazione ex art. 81 cod. pen., con conseguenteviolazione dell’onere imposto a norma degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.,nonché per aver validato il giudizio di esclusione delle circostanze attenuantigeneriche con motivazione insufficiente e iniqua.Lamenta la difesa la mancata valorizzazione del comportamento processualedell’imputato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,allorquando da tale comportamento sia conseguito un qualche effettivosnellimento della attività processuale attraverso condotte collaborative.Lamenta, inoltre, il diverso trattamento riservato agli altri imputati,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo stata inflitta la pena di quattro anni di reclusione aBussolari, partecipe del sodalizio, previo riconoscimento delle circostanzenon partecipe del sodalizio, senza che [OSCURATO:PERSONA] presentasse una negativapersonalità, il suo coinvolgimento non si era protratto per un lungo lasso ditempo, non aveva reimpiegato i proventi i l leciti ottenuti ed avevavolontariamente interrotto le condotte imputate.Aggiunge la difesa che il provvedimento era carente sotto il profilomotivazionale anche riguardo agli aumenti di pena operati a titolo dicontinuazione, in aperta violazione delle norme di diritto processuale e delle lineeinterpretative fornite dalla Suprema Corte.6. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA],articola quattro motivi di ricorso.6.1. Con un primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge inrelazione agli artt. 43, 110 cod. pen., 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio dimotivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà in ordine all’attribuzionedella qualifica di amministratore di fatto.Deduce la difesa che, nell’affermare la qualifica di amministratore di fatto incapo al ricorrente, la sentenza impugnata aveva omesso di confrontarsi con laconversazione in cui la commercialista, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], parlando con ilricorrente, affermava di dover chiedere un aumento del proprio onorariodirettamente ad [OSCURATO:PERSONA], relegando così [OSCURATO:PERSONA] ad un ruolo meramenteesecutivo o di intermediario, ed aveva anche svalutato la portata delledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur indicando di essere stato reclutato daSichera, qualificava espressamente [OSCURATO:PERSONA] come il finanziatoredell’operazione e il reale proprietario e amministratore di fatto della società;sicchè il ruolo del ricorrente era quello di mero consulente o collaboratore, comeconfermato dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e dalla esiguità del compensopercepito.6.2. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge inrelazione agli artt. 110 cod. pen., 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, per l’erroneaqualificazione del contributo dell’imputato come concorso di persona nel reatoanziché come connivenza non punibile.Deduce la difesa che le condotte attribuite al ricorrente, vale a dire l’averreperito un prestanome su richiesta di terzi, l’averlo accompagnato in banca,l’aver fatto da tramite con la commercialista, non costituivano un contributocausale alla commissione dei reati-fine contestati, ovvero l’emissione e l’utilizzodelle fatture false, collocandosi in una fase prodromica e meramente ausiliaria,avendo svolto incarichi a titolo di consulente o factotum per conto del verodominus, [OSCURATO:PERSONA], senza fornire un apporto tale da rafforzare o agevolarela commissione dei delitti fiscali.6.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione per manifesta illogicità, in relazione alla sussistenza dell’elementosoggettivo del dolo specifico dei reati contestati.Deduce la difesa che la finalità che muoveva il ricorrente era quella dipercepire un compenso mensile di 500,00 euro per la sua attività di consulenza edi intermediazione, per cui era manifestamente illogico ritenere che l’imputatoagisse con lo specifico scopo di far evadere a terzi imposte per milioni di euro.6.4. Con un quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge perinosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 e 133 cod. pen. di legge emotivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in riferimento altrattamento sanzionatorio e all’applicazione delle circostanze attenuantigeneriche.Lamenta la difesa carenza motivazionale in ordine al trattamentosanzionatorio, del tutto sproporzionato, irragionevole e non di giustizia, nonché,in subordine, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.7. E’ pervenuta memoria dell’Avvocatura generale dello Stato, in difesadell’Agenzia delle Entrate, con la quale, preso atto dell’assenza di contestazionispecifiche nei confronti del capo relativo alle statuizioni civili, conclude per lainammissibilità o, comunque, per la infondatezza dei mezzi di censura, comedesumibile dall’ampia motivazione della sentenza impugnata.8. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore difiducia di [OSCURATO:PERSONA], con la quale, in replica alla memoria del Procuratoregenerale, si ribadisce l’assenza di specifica indicazione delle fatture oggetto dellecontestazioni, non superabile dalla complessiva valutazione della rubrica, giacchéla posizione rivestita dall’odierno ricorrente nelle diverse ipotesi di cui ai capi diimputazione non era uniforme od omogenea, in ragione della complessità dellecontestazioni elevate, determinata anche dal cospicuo numero delle imputazionimosse e del fatto che le fatture incriminate non fossero riferibili ad un’unicasocietà, nonché della assenza nei capi di imputazione di specifica individuazionedelle società e della loro qualità soggettiva di emittenti o di utilizzatrici dellefatture. Si ribadisce inoltre il difetto motivazionale in cui è incorso il Collegiod’Appello, segnalando e riportando, anche testualmente, i passaggi dellasentenza affetti da criticità sotto il profilo della tenuta logica ovvero caratterizzatida pacifica inconciliabilità delle affermazioni rese. Infine, si richiamano le ragioniposte a sostegno della determinazione della pena e del diniego delle circostanzedi cui all’art. 62-bis cod. pen. si svelano per la loro iniquità tanto con riferimentoal trattamento riservato ai diversi coimputati, quanto per la valutazione delcomportamento processuale, ancorato alla mancata ammissione diresponsabilità, del tutto legittima e pertanto non suscettibile di valutazione intermini negativi per il profilo circostanziale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché tardivo.Infatti, a fronte di sentenza emessa il 19/06/2025 e depositata il04/08/2025, con termine per il deposito della motivazione fissato in 60 giorni,vale a dire entro il 18/08/2025: il termine di 45 giorni decorreva dal 01/09/2025e scadeva il 15/10/2025, con la conseguenza che il ricorso proposto in data01/12/2025 è tardivo.La previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumentadi quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputatogiudicato in assenza, non trova applicazione nel caso di specie, poiché laposizione del ricorrente, nel giudizio di secondo grado, svoltosi in formapartecipata, a seguito di istanza di trattazione orale, è stata indicata come “giàpresente”. In ogni caso, il ricorso per cassazione è stato presentatoabbondantemente oltre anche l’aumento del termine per impugnare previstodall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.2. Il primo e il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],congiuntamente trattati perché connessi, sono manifestamente infondati.2.1. Quanto al ruolo di amministratore di fatto che i giudici di meritoritengono svolto dal ricorrente, questa Corte ha affermato il principio secondo ilquale, in tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto dellaqualifica di amministratore "di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipicidell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attivitàgestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009); ciò sul rilievo che la nozione diamministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio inmodo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od allafunzione; nondimeno, "significativita ̀" e "continuita ̀" non comportanonecessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, marichiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo nonepisodico od occasionale (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv.283850; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 5, n.43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003,Sidoli, Rv. 224948). E' stato al riguardo precisato che, ai fini dell'attribuzionedella qualifica di amministratore "di fatto", è necessaria la presenza di elementisintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive inqualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attivitàdella società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero inqualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo,amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisceoggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ovesostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019,Rv. 277540; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del2013, cit.).Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, oltre a rimarcare il difetto dispecificità del motivo di appello e richiamare le argomentate conclusioni deigiudici di primo grado sul punto, ha valorizzato, con ampia e diffusa motivazione,i numerosi elementi da cui desumere il ruolo di amministratore di fatto delricorrente nella gestione della [OSCURATO:SOCIETA]. e nel periodo in cui la figura diamministratore di diritto era ricoperta da [OSCURATO:PERSONA], vale a dire: a) leconversazioni telefoniche captate (in cui i solleciti di pagamento dellacommercialista della società venivano fatte confluire sulla persona delricorrente); b) l’esito delle perquisizioni effettuate (oltre al rinvenimento, pressol’abitazione del ricorrente, di un timbro societario e dei documentidell’amministratore di diritto subentrante ad [OSCURATO:PERSONA], nonché di appunti societarinel cellulare sequestratogli, l’esibizione di una serie di mail ad opera dell’Oportoin cui quest’ultimo riceveva dal ricorrente precise indicazioni operative sullagestione della società); c) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui Oportoera stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale potenziale acquirente della Crown ed eraaffiancato da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di consulente, e quelle dello stessoOporto, che aveva accettato la carica di amministratore di diritto della società,dietro un compenso di 1.000,00 euro mensili, senza svolgere funzioni gestorie,tanto che, una volta ottenute le credenziali per operare sui conti correntisocietari le aveva consegnate a [OSCURATO:PERSONA] dal quale era stato accompagnato pressogli Istituti di credito.In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni coerenti con le fontidimostrative acquisite e comunque non manifestamente illogiche, il giudizio delledue conformi sentenze di merito circa il ruolo di amministratore di fatto diLeonardo [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. non presta il fianco alle doglianzedifensive, formulate invero in termini reiterativi dei motivi di appello proposti sulpunto e già definiti dalla Corte territoriale non adeguatamente specifici.2.2. Discende a cascata l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, inragione dei numerosi elementi evidenziati dai giudici di merito e sintomatici dellaesistenza di ampi poteri di esercizio di attività gestoria in modo non episodico ooccasionale da parte del ricorrente.2.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché nuovo; in ogni caso èmanifestamente infondato per aspecificità.La censura sulla sussistenza del dolo specifico è, infatti, nuova o comunquesolo genericamente prospettata nei motivi di appello, tanto che non risultariportata nel riepilogo dei motivi di appello, che non è stato contestato con ilricorso per cassazione; in proposito, va ricordato che non sono deducibili con ilricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi digravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato ilprovvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione cheè stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, conconseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 34044 del20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316).In ogni caso, la doglianza, nel fare riferimento a quanto sostenuto dalricorrente, vale a dire alla esclusiva finalità della percezione di un merocompenso di 500,00 euro mensili per l’attività svolta di consulenza e mediazione,è del tutto generica, non operando alcun confronto con le argomentazioni deigiudici di merito che, con ampia e diffusa motivazione, hanno individuato nelricorrente l’amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]2.4. Il quarto motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, èanch’esso manifestamente infondato.La Corte di appello ha, infatti, negato al ricorrente l’applicazione dellecircostanze attenuanti generiche, in ragione dei plurimi precedenti, gravi especifici, nonché per la gravità delle condotte criminose, protratte nel tempo efinalizzate a reclutare, a fini illeciti, persone economicamente bisognose; per glistessi motivi, vale a dire per il ruolo tutt’altro che marginale e per l’elevataintensità del dolo, è stato ritenuto congruo il trattamento sanzionatoriodeterminato dai giudici di primo grado.Ciò in linea con gli orientamenti di questa Corte secondo cui, al fine diritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi aprendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello cheritiene prevalente, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità delcolpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso puòrisultare all'uopo sufficiente (ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; v. anche Sez. 3,n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899), rientrando peraltro la stessa concessionedi esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice,il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misurasufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettivadel reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv.248737).Anche in ordine al trattamento sanzionatorio la Corte territoriale si è posta insintonia con gli insegnamenti di questa Corte di cassazione, dovendosi inproposito richiamare il fermo orientamento di legittimità, in forza delquale la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchè nel giudizio di cassazione ècomunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione dellacongruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, inmotivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), evenienza questa non ricorrentenel caso di specie, dal momento che la pena base per il più grave reato è statadeterminata in misura prossima al minimo edittale, avendo peraltro le Sezioniunite di questa Corte ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione inordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia digran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione).In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale ed in linea con iprincipi affermati in sede di legittimità, non vi è dunque spazio per l’accoglimentodelle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito chenon possono trovare ingresso in sede di legittimità.3. Il primo motivo dei ricorsi proposti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], da esaminarsi congiuntamente perchéincentrato sulla genericità del capo di imputazione, è manifestamente infondato.La giurisprudenza di legittimità, infatti, è ferma nel ritenere che, in tema dicitazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nell'imputazione quandoquesta contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reatocontestato, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pienoesercizio del diritto di difesa (ex plurimis, Sez. 3, n. 20913 del 05/02/2025,Necchi, Rv. 288288; Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090; Sez.5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, Morante, Rv. 258948). Ed il fatto deveritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali esostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorioe il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene aconoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione,ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (Sez. 3, n.9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023). La contestazione, pertanto,non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tuttiquegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato incondizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 2, n. 2741 del11/12/2015, dep. 2016, Ferrante, Rv. 265825; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014,Cutrera, Rv. 261741; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv.264877; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta, Rv. 264772; nello stessosenso, più di recente, Sez. 1, n. 26999 del 02/02/2022, Condé, non mass.). E’stato conseguentemente affermato che, in tema di reato di emissione di fattureper operazioni inesistenti, la mancata indicazione specifica dei soggettibeneficiari delle stesse nel capo di imputazione non comporta alcuna genericità oindeterminatezza della contestazione del delitto di cui all'art. 8 del d.lgs. 10marzo 2000, n. 74, allorché tali soggetti siano agevolmente identificabili in forzadi elementi fattuali che ne rendano comunque possibile l'individuazione(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficientemente determinato il capo diimputazione che si riferiva a tutte le fatture dell'anno 2011) (Sez. 3, n. 6509 del06/11/2019, dep. 2020, Pace, Rv. 278544).Venendo al caso di specie, la Corte territoriale, in sintonia con i richiamatiorientamenti di legittimità ha precisato, senza vizi logici, che l’imputazioneconsentiva di desumere, nell’ambito dello schema fraudolento, il ruolo dellesocietà emittenti ed utilizzatrici delle fatture, ma anche l’inesistenza di tutte lefatture emesse ed utilizzate; mentre dall’indicazione degli importi degli imponibilie del tributo ritenuto evaso potevano desumersi anche gli elementi del fattocontestato agli imputati; il fascicolo processuale, infine, conteneva l’intero elencodelle fatture estratto dal portale corrispettivi e fatture.Differentemente da quanto rappresentato in ricorso, dunque, l’elenco dellefatture era contenuto nel fascicolo processuale, per cui la sentenza ha fattocorretta applicazione del principio per cui, in tema di reati tributari, la mancanzanel capo di imputazione di una specifica ed analitica indicazione di tutte le fattureritenute falsificate o contraffatte non comporta alcuna genericità oindeterminatezza della contestazione di un reato tributario come quello del casodi specie, allorché tali documenti siano agevolmente identificabili attraverso ilrichiamo ad una categoria omogenea che ne renda comunque possibile laindividuazione (Sez. 3, n. 6509 del 6/11/2019, dep. 2020, cit.).4. Il secondo motivo del ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile,perché meramente reiterativo delle doglianze mosse con l’atto di appello.La Corte territoriale (cfr. pagine 25 e 26 della sentenza impugnata) haadeguatamente chiarito che il presente procedimento costituisce mero stralcio,dettato da ragioni di competenza, del procedimento iscritto il 15/11/2017 pressola Procura di Piacenza; nell'ambito di quest'ultimo procedimento le intercettazionirisultano ritualmente disposte per reati che lo consentivano e furono effettuatetra gennaio e aprile 2018, per poi confluire per competenza presso la Procura diVenezia nel procedimento n. 290 del 2023, unitamente ad altre indagini svolte aBolzano e Bologna. E quindi, secondo condivisa giurisprudenza, nel procedimentoseparato per ragioni di competenza sono utilizzabili gli esiti delle intercettazionidisposte nel procedimento originario prima della separazione in relazione allamedesima notizia di reato (Sez. 2, n. 13367 del 27/02/2020, Cataldo, Rv.278911; Sez. 6, n. 8934 del 10/12/2014, Rv. 262648; Sez. 6, n. 35060 del21/05/2010, Craveia, Rv. 248587), avendo la Corte puntualizzato che ilprocedimento in cui furono disposte le intercettazioni e il procedimento oggettodi giudizio hanno ad oggetto le medesime condotte, tanto che il ricorrente non èpiù indagato nelle Procure di Piacenza, Bolzano e Bologna dove sono state svoltele indagini iniziali e il procedimento iscritto a Piacenza è lo stesso procedimentotrasmesso a Venezia sulla base del quale sono state formulate le imputazioni acarico del ricorrente. Rispetto a tali argomenti, nessuna specifica censura vieneintrodotta con il ricorso in esame, in quanto non viene prospettataconcretamente alcuna mancanza di correlazione tra i fatti oggetto di questoprocedimento e i fatti oggetto del procedimento in cui le intercettazioni sonostate disposte, con la conseguente irrilevanza del regime giuridico nell’ambito delquale le intercettazioni erano state disposte.5. Il terzo motivo del ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile,perché generico.La Corte territoriale, nel dare atto che gli operanti di polizia giudiziariaavevano fatto riferimento a conversazioni intercettate oggetto di perizia o,comunque, di estensione di perizia, ha poi precisato, in ordine alla registrazioneeseguita durante un servizio di o.c.p. il 15/12/2017, che i giudici di primo gradohanno fatto riferimento alla conversazione come percepita dal testimone, nonalla trascrizione eseguita, rimarcando come – diversamente da quantorappresentato in ricorso – tale conversazione non fosse stata utilizzata nellasentenza di primo grado.Il motivo di ricorso non si confronta adeguatamente con tali argomentazioni,né spiega, ai fini della prova di resistenza, che costituisce declinazione delprincipio di specificità, l’utilizzazione della trascrizione della conversazionepercepita dal testimone durante il servizio di o.c.p. ed il carattere decisivo di taleutilizzo ai fini dell’affermazione di responsabilità del ricorrente, tanto che, afronte di una esplicita affermazione della Corte territoriale del mancato utilizzo ditale conversazione nella motivazione della sentenza di condanna, vengono citatialcuni passaggi della sentenza di primo grado che non testimoniano affatto ladedotta decisività.6. Il quarto motivo del ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamenteinfondato.Deve essere, infatti, richiamato l’orientamento consolidato di questa [OSCURATO:PERSONA] il quale la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa indifetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce unanullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione deldiritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod.proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6,comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, dellaCostituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 16976 del12/02/2020, Rv. 279166; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 15142 del28/01/2026, P., non mass.), con la conseguenza che «detta nullità deve essereimmediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2,cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata» (Sez. 5,n. 18351 del 17/02/2012, Rv. 252680; nello stesso senso, Sez. 5, n. 14561 del26/03/2026, Sarrantonio, Rv. 289886; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Rv.271732; Sez. 3, n. 8159 del 26/11/2009, dep. 2010, Panella, Rv. 246255).Tanto premesso, l’esame del verbale di udienza del 16/05/2024, consentito inragione della natura processuale del vizio dedotto, esclude che sia stataformulata alcuna opposizione immediata alla ordinanza pronunciata inquell’udienza alla presenza delle parti, sicchè ogni eventuale nullità prodottasi inquella sede doveva intendersi sanata.Per altro verso, deve anche ricordarsi che rientra nella discrezionalità delgiudice ritenere una testimonianza già ammessa inutile o non decisiva, a pattoche se ne sia data congrua motivazione, sicchè la censura di mancataammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbiaindicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in unaverifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata almateriale probatorio raccolto e valutato (Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017, S.,Rv. 269331). E la Corte di appello, alle pagine 29 e 30 della sentenza impugnata,dopo aver richiamato le motivazioni puntuali e specifiche con le quali il Tribunaleaveva revocato le testimonianze, ha riesaminato la questione al fine di verificarela ricorrenza dei presupposti per disporre la rinnovazione dell’istruttoria ai sensidell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., affermando, con motivazione analiticache ha preso in esame ognuna delle prove testimoniali, non specificamentecontestata dal ricorrente, la insussistenza di detti presupposti.7. Il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso propostodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],congiuntamente esaminati perché logicamente connessi, sono manifestamenteinfondati.7.1. La sentenza impugnata ha, infatti, evidenziato, senza vizi logici e conmotivazione sufficientemente completa, che, dalle indagini svolte dalla poliziagiudiziaria, che hanno avuto come punto di partenza la raccolta delleinformazioni presenti nelle banche dati, era emerso come il [OSCURATO:PERSONA] mettesse adisposizione dei [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e come costoro, al fine digestire la catena delle frodi carosello, in ragione dei ruoli diversi delle variesocietà coinvolte, affidate alla titolarità di soggetti inadeguati alla relativagestione, avevano anche creato una serie di società comunitarie, site inSlovacchia e in Repubblica Ceca, affidate a dei prestanome, descrivendo lecaratteristiche delle società cartiere e delle società filtro e precisando come ilmeccanismo fraudolento prevedeva che le forniture provenienti dall’estero,inizialmente stoccate presso il magazzino di Geologistik, prima di esseretrasferite al cliente finale, fossero caratterizzate, nel giro di pochi giorni, da unaserie di passaggi di proprietà solo formali, senza alcuna consegna di merce, tantoche le fatture di vendita risultavano emesse prima di ricevere le fatture diacquisto, ed i passaggi di proprietà avvenivano inizialmente in favore di societàcartiere, come appurato da perquisizioni e sopralluoghi presso i luoghi diesercizio dell’attività delle società oggetto di indagine, nonché dalleintercettazioni svolte che individuavano peraltro nel ricorrente il gestore effettivodi molte delle società coinvolte nelle indagini, preoccupato di apprestare unapparato di persone e uffici sufficientemente credibile per sviare i controlli.7.2. Quanto ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno individuatonel ricorrente il co-gestore del gruppo associativo finalizzato alla realizzazione difrodi fiscali, le dettagliate dichiarazioni di costoro sono state ritenute, senza vizilogici, attendibili sia sotto il profilo soggettivo, che sotto il profilo oggettivo,nonché provviste di adeguati riscontri costituiti in particolare dal contenuto dellecartelle dropbox site in uno dei due cellulari rinvenuti nel corso dellaperquisizione eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito come ilricorrente mettesse inizialmente a disposizione la [OSCURATO:PERSONA],trattenendo per sé un ricarico del 2% sulle vendite simulate dalla stessaDynamic in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., per poi condividere la gestione delle societàestere, delle società cartiere e delle società filtro, richiamando a supporto ilcontenuto dell’attività captativa, ambientale e telefonica.7.3. Quanto alle dichiarazioni dei testi a discarico, la Corte territoriale haprecisato, alle pagine da 48 a 51, come tre degli imputati di reato connesso sifossero avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre le deposizioni di altritestimoni fossero di scarso rilievo probatorio, non superando le emergenzecaptative che, individuando nel ricorrente l’amministratore di fatto della societàfiltro [OSCURATO:PERSONA], riscontravano le dichiarazioni rese dai coimputatiBorgato, illustrando anche gli elementi che riconducevano le varie società aiBorgato e al [OSCURATO:PERSONA] e precisando come quest’ultimo desse disposizioni su comeemettere le fatture per operazioni inesistenti e come, in qualità diamministratore di fatto, rispondesse anche delle dichiarazioni fiscali presentate infrode.7.4. Quanto alla fattispecie associativa, la Corte territoriale ha richiamato iplurimi elementi fattuali – emersi dalle complessive risultanze istruttorie, inparticolare dalle dichiarazioni rese dai due [OSCURATO:PERSONA] e dalle risultanze dell’attivitàcaptativa – dimostrativi dell'accordo criminoso avente ad oggetto la commissionedi una serie non preventivamente determinata di delitti in materia di frode fiscalee delle modalità operative del sodalizio criminoso, nel quale il ricorrentepartecipava dapprima come gestore della [OSCURATO:PERSONA], per poi inserirsinella co-gestione delle varie società, condividendo i dati societari, creandoplurimi conti bancari, ricorrendo ai prestanome per gli atti formali, in tal mododando contezza della esistenza di una organizzazione consolidata e continuativae sottolineando, a comprova di ciò, la vicenda di uno dei prestanome che avevaprosciugato il conto corrente della società per poi sparire, nella quale FrancoisBorgato aveva personalmente ripianato la perdita, sentendosi responsabile peraver lui scelto il prestanome autore della condotta di sottrazione.I giudici di secondo grado hanno anche puntualizzato che, ai fini dellaconfigurabilità della condotta di partecipazione non è richiesta la prova dellaconoscenza reciproca di tutti gli associati, ma è sufficiente la consapevolezza evolontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessaconsapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzatasecondo lo schema legale (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv.287482), sottolineando in tal senso i rapporti che legavano il ricorrente ai dueBorgato.Risultano, pertanto, individuati plurimi elementi fattuali dimostratividell'accordo criminoso avente ad oggetto la commissione di una serie nonpreventivamente determinata di delitti in materia fiscale, della permanenza delvincolo associativo e dell'esistenza di una organizzazione che consentiva larealizzazione concreta del programma criminoso.La motivazione esposta dalla Corte territoriale, da porsi in relazione a quelladei giudici di primo grado, è congrua e priva di vizi logico-giuridici ed in linea coni principi di diritto affermati in materia, sottraendosi pertanto al sindacato dilegittimità.7.5. In definitiva, le censure mosse dal ricorrente, nel riproporre temi giàesposti con l’atto di appello e disattesi dalla Corte di merito, concretizzanovalutazioni in punto di fatto intese ad offrire una lettura alternativa a quellavalorizzata dai giudici di primo e secondo grado, e non sono pertanto consentitenel giudizio di legittimità, non intaccando sul piano della manifesta illogicità odella contraddittorietà o della carenza, unici vizi deducibili ai sensi dell’art. 606cod. proc. pen., l’apparato argomentativo costituito dalle due sentenze di merito.La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sullacompletezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non puòessere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, dacontrapporre a quella fornita dal giudice di merito: il controllo di legittimità,infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto traprova e decisione; sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio dimotivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure neiconfronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già neiconfronti della valutazione probatoria sottesa, riservata esclusivamente al giudicedi merito, che è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte dicassazione.La Corte di cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, suldiscorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, inquest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regoledella logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degliappartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabiliincongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo",specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forzaesplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'interoragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così davanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 6, n.38698 del 26/09/2006, Moschetti, Rv. 234989; più di recente, Sez. 6, n. 10795del 16/02/2021, F., Rv. 281085).Deve, infine, essere ribadito che nella motivazione della sentenza il giudicedel gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte lededuzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanzeprocessuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una lorovalutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suoconvincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Neconsegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; Sez. 3, n. 7406 del 15/01/2015, Crescenzi,Rv. 262423; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107; Sez. 4, n.26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992,Chirico, Rv. 191488).8. Il nono motivo proposto con il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivodel ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], da esaminarsi congiuntamente perché incentratisul trattamento sanzionatorio, sia pure attraverso prospettazioni differenti, sonomanifestamente infondati.8.1. I giudici di merito hanno negato l’applicazione delle circostanzepresenza di procedimenti pendenti per reati fiscali, come desunti dal certificatodel casellario giudiziale, nonché la mancanza di collaborazione nella ricostruzionedei fatti in sede di interrogatorio di garanzia e in sede di esame dibattimentale,in cui le dichiarazioni rese sono state improntate alla negazione dei fatti, avendoperaltro il ricorrente, diversamente da quanto dichiarato, perseverato nelle azionidelittuose, anche dopo il trasferimento in Polonia.La motivazione si pone in linea con la costante giurisprudenza di questaCorte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondocui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce undiritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiedeelementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281590), sicchè il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generichepuò essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi ocircostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis,disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione delladiminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato(Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; nello stesso senso, Sez.4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), rientrando la relativamotivazione nell’ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabilein sede di legittimità, purchè non sia contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 2, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, cit., fattispecie nella quale la Corte dicassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuantigeneriche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato);motivazione che, purché congrua e non contraddittoria – come nel caso di specie–, a rigore non può essere sindacata nella presente sede di legittimità neppurequando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori13/04/2017, Pettinelli, cit.; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004,Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto).In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale ed in linea con iprincipi affermati in sede di legittimità, non vi è dunque spazio per l’accoglimentodelle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito chenon possono trovare ingresso in sede di legittimità.8.2. In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha fattoriferimento alla gravità del fatto e alla intensità del dolo, individuando lasanzione per il reato più grave in cinque anni e sei mesi di reclusione,valorizzando l’elevato importo dell’IVA evasa e l’elevato numero di società dicapitali e di prestanome coinvolti, nonché l’intensità del dolo, sotto il profilo dellaprotrazione negli anni della condotta criminosa e del ruolo apicale svolto dalricorrente, per poi individuare in sei mesi di reclusione l’aumento a titolo dicontinuazione per il reato associativo e l’aumento di un mese di reclusioneciascuno per gli ulteriori trentasei reati tributari contestati all’imputato.Tale valutazione, non essendo frutto di mero arbitrio o di un ragionamentoillogico o contraddittorio, non è sindacabile in sede di legittimità, non superandoil medio edittale della pena base per il più grave reato ed essendo stateadeguatamente valorizzate la gravità dei fatti, in rapporto all’entità dell’impostaevasa, e l’intensità del dolo. Ed anche gli aumenti di pena per la continuazionesono stati stabiliti in modo contenuto e proporzionato rispetto alla pena base,conformemente al principio secondo cui il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi etale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzionetra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati ilimiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269).Quanto al diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimoprocedimento, ad altri imputati, anche se correi, esso non implica un vizio dimotivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamentodi situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevolio paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839; Sez. 3, n.27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264020). Nel caso in esame, non vi èsovrapponibilità della posizione del ricorrente con i coimputati, non rispondendoSichera del reato associativo ed essendo stata oggetto di adeguata valutazione ladiversa funzione svolta nella compagine associativa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ilprimo con ruolo apicale, il secondo con ruolo subalterno e meramente esecutivo.9. Il decimo motivo del ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale sicontestano le modalità di quantificazione dell’imposta evasa, nonchè la mancatadimostrazione del conseguimento dell’intero profitto da parte del ricorrente, èinammissibile, perché in parte generico e in parte nuovo.Quanto alla contestazione delle modalità di quantificazione dell’impostaevasa, trattasi di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con correttiargomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da specifica critica con ilricorso.La seconda doglianza è invece nuova, non risultando riportata nel riepilogodei motivi di appello, che non è stato contestato con il ricorso per cassazione; inproposito, va ricordato anche in questa sede che non sono deducibili con ilricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi digravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato ilprovvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione cheè stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, conconseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 34044 del20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316).10. Sulla base delle considerazioni che precedono, vale a dire della tardivitàdel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e della manifesta infondatezza delledoglianze formulate dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], irispettivi ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onereper i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento e, considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi sianostati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che ciascuno dei predetti ricorrenti versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassadelle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod.proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragionidell’inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]