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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11617/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24022/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.P.[OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in atti -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], PESCARA, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore; -intimato – avverso la sentenza n. 439/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 13/07/2005, i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano dinanzi al Tribunale di Atri la Regione [OSCURATO:PERSONA], per sentir e dichiarare l’intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione di alcuni fabbricati siti in Bisenti che gli attori, in qualità di proprietari, avevano ceduto volontariamente alla Regione [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della procedura di esproprio che li aveva riguardati (il contesto più generale degli espropri regionali veniva avviato con delibera n. 299 /1979 del Consiglio Superiore dei [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’approvazione da parte de l Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno di un pr ogetto di opera pubblica finalizzato alla realizzazione dei lavori di costruzione della diga sul fiume [OSCURATO:PERSONA]).

Deducevano in particolare gli attori che ilavori programmati non erano mai stati realizzati, né era intervenuta alcuna occupazione totale o parziale dei terreni dei quali gli esponenti avevano mantenuto il possesso (per non essere intervenuta la consegna all’espropriante), con la conseguente possibilità di riacquistarne pertanto la proprietà per usucapione.

Si costituiva ritualmente in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA], che instava per la chiamata in garanzia del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], Pescara, [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta chiamava in causa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. Il Tribunale di Atri, spogliandosi della sua competenza, rimetteva la causa al Tribunale di L'Aquila davanti al quale la causa veniva riassunta.

3. Con sentenza n. 531/2015, il Tribunale di L’Aquila rigettavala domanda dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e , in accogli mento della domanda ri convenzionale proposta dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] , dichiarava abusiva l'occupazione degli immobili in questione, condannando gli attori al rilascio degli stessi.

Rigettava ladomanda di condanna al risarcimento del danno della Regione [OSCURATO:PERSONA] a carico del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e la domanda di garanzia proposta da quest'ultimo nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4. Contro questa sentenza proponeva appello il sig. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], reiterando la domanda proposta in primo grado.

5. Costituitosi regolarmente il contradditorio con la Regione [OSCURATO:PERSONA] e i chiamati in causa, la Corte d'appello di L'Aquila , con sentenza n. 439/2019,condivideva le conclusioni del primo giudice e rigettava integralmente l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio.

In particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, in ordine al primo motivo di appello, la Corte territoriale ha dato atto della circostanza che, una volta iniziata la procedura espropriativa , “ il padre del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso (il [OSCURATO:DATA_NASCITA])un contratto a mezzo del quale ha ceduto bonariamente gli immobili alla regione per il tramite della Cassa per il Mezzogiorno, incassandone contestualmente anche il prezzo”, precisando chequel contratto, “ al pari di qualsiasi negozio di compravendita, ha trasferito all'acquirente e quindi alla Regione anche il possesso dei beni mentre il venditore ne è rimasto mero detentore:trasferimento del possesso che trova, peraltro, esplicita previsione nel contratto ( art . 11 ) ”.

Escluso, per il giudice di seconda istanza, che nella specie fosse intervenuto e neppure allegato alcun atto di interversione della detenzione in possesso, il lasso temporale necessario per l’usucapionenon ha mai iniziato neppure a decorrere.

Quanto al secondo motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno dedotto che l'atto di cessione avrebbe avuto ad oggetto il trasferimento della proprietà dei soli fabbricati , restandone esclus o il sedime, la Corte di merito ha ritenuto di condividere le conclusioni rassegnate dal Tribunale laddove lo stesso ha rilevato che la clausola negoziale sulla quale si fonda la doglianza (art. 9 ) aveva finalità esclusivamente fiscali, nel senso che dava atto che il prezzo di vendita era stato ragguagliato solo al valore dei manufatti,mentre il successivo art. 10 esplicitava che la cessione era onnicomprensiva , nel senso che aveva ad oggetto gli immobili nella loro interezza (con “accessori e dipendenze, accessioni e pertinenze , accessi , diritti e ragioni servitù attive e passiveinerenti”).

6. Avverso la decisione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per c assazione articolato in due motivi.

7. [OSCURATO:PERSONA] ha depositatocontroricorso.

8. Non hanno svolto difese in questa sede il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] Foro e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con ordinanza interlocutoria n. 24529/2022 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente dalla Sezione Seconda con ordinanza interlocutoria n. 19758/2022, in ragione della sua rilevanza per il caso dispecie, con precipuo riguardo al primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1941 e 1376 c.c., nonché del DPR 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazioni per pubblica utilità in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., avendo il provvedimento impugnato deciso le questioni in modo non conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

In particolare, il ricorrente si duole che la Corte distrettuale , considerando il contratto di cessione alla stregua “di qualsiasi negozio di compravendita” atto a trasferire anche il possesso dei beni, non abbia tenuto in considerazione il consolidato principio affermato da questo giudice di legittimità, espresso inizialmente dalla sentenza n. 5 29 3/2000 , secondo cui “ … la vendita (cessione volontaria al luogo di esproprio) con effetti reali non si realizza automaticamente, occorrendo il trasferimento anche del possesso ”.

Posto che la cessione volontaria in luogo di esproprio produce, ai sensi dell'art.45, comma 3, del DPR 321 /2001 , gli effetti del decreto di esproprio, nel caso in cui il soggetto espropriato venga lasciato nel possesso dell'immobile per il termine previsto dall'art. 1158 c.c. - come nel caso de quo - va considerata la possibilità di usucapire l'immobile, posto che , sempre per consolidata giurisprudenza di legittimità, non è configurabile nella specie il c .d. costituto possessorio.

2. - Il secondo motivo di ricorso deduce la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 952 e 1362 e segg. c.c. in relazione all'art.360 comma 1, n. 3 c.p.c., avendo il provvedimento impugnato disatteso la configurazione contrattuale del diritto di superficie.

Più in dettaglio, il ricorrente sostiene che con l'atto di cessione di immobili in funzione dell'esproprio, gli ex proprietari avrebbero ceduto i fabbricati con annessi e pertinenze , ma non le aree sulle quali gli immobili insistono, giust o il contenuto dell'art . 9 dell'atto pubblicoin questione, che riferisce i prezzi come stabiliti tra le parti esclusivamente ai fabbricati e alle costruzioni annesse ma non anche alle superfici.

3. – Come si diceva in narrativa, è stato disposto il rinvio del procedimento in attesa della pronuncia delle sezioni unite. 4.- Nelle more è intervenuta la sentenza n. 651 resa il 12 gennaio 2023 dalle Sezioni Unite, la quale ha affermato i seguenti principi di diritto, in parte differenziati a seconda delle controversie soggette al regime normativo antecedente e successivo all’entrata in vigore del t.u. n. 327 del 2001. 5.- N el la prima ipotesi , quando “ al decreto di esproprio validamente emesso (come è incontestato nella specie) ‒ che è idoneo a far acquisire al beneficiario dell’espropriazione la proprietà piena del bene e ad escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile ‒ non sia seguita l’immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva del decreto comportano la perdita dell’animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto sul bene –se egli continui ad occuparlo – si configura comeuna mera detenzione, con la conseguenza che la configurabilità di un nuovo periodo possessorio, invocabile a suo favore «ad usucapionem», necessita di un atto di interversio possessionis da esercitare in partecipata contrapposizione al nuovo proprietario, dal quale sia consentito desumere che egli abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio”.

In questasituazione, la mera occupazione d’urgenza del bene da parte dell’amministrazione, prima o in mancanza del provvedimento espropriativo,non priva il proprietario del possesso giuridico (seppur «solo animo»), in quanto il bene continua ad appartenere a lui – tanto che per tale motivo gli si riconosce un’indennità per l’occupazione – mentre nell’ente occupante, che riconosce la proprietà altrui, manca l’animus rem sibi habendi, essendo un detentore qualificato (cfr. Cass. sez.

I n. 21433 del 2007),cui sono riconosciuti i poteri inerenti al titolo pubblicistico.

Ciò tuttavia può dirsi «finché non interviene il decreto di esproprio» (cfr. Cass. n. 21433 del 2007 e n. 1323 del 1992 poc’anzi citate) che segna il momento in cui non è più possibile riconoscere in capo all’amministrazione, divenuta proprietaria del bene, l’elemento intenzionale (tipico della detenzione) della cd. laudatio possessoris nei confronti altrui, elemento che deve riconoscersi, invece, in capo all’occupante-detentore nei confronti dell’amministrazione proprietaria che abbia la disponibilità e il possesso giuridico anche solo animo del bene, potendo in ogni tempo ripristinare il corpus senza far ricorso ad azioni violente o clandestine (ex plurimis, Cass. sez.

II n. 9396 del 2005, n. 1253 del 2000). 6.-Per le controversie assoggettate all’entrata in vigore del t.u. 327 del 2001 il principio posto è stato il seguente: “In tema di espropriazione per pubblica utilità, in base alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 327 del 2001, l'esecuzione del decreto di esproprio -con la immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio entro il termine perentorio di due anni, mediante la formale redazione di un verbale - assurge a condizione sospensiva di efficacia del decreto stesso (artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, d.lgs. cit.), con la conseguenza che, in mancanza, detto decreto diventa definitivamente inefficace e non si realizza l'effetto estintivo della proprietà e degli altri diritti gravanti sul bene (salvo il potere dell'autorità espropriante di emanare una nuova dichiarazione di pubblica utilità entro i successivi tre anni, cui dovrà seguire un nuovo decreto di esproprio).

Ove, invece, il decreto di esproprio sia tempestivamente eseguito, il beneficiario dell'espropriazione acquista la proprietà e il possesso del bene e l'espropriato o il terzo che continuino ad occuparlo o a utilizzarlo si trovano in una situazione di fatto che non è configurabile come possesso "ad usucapionem" (art. 24, comma 4, d.lgs. cit.)”.

In questo caso, l’esecuzione del decreto di esproprio con la immissione in possesso del beneficiario dell’esproprio entro il termine perentorio di due anni, mediante la formale redazione di un verbale, “assurge a condizione sospensiva di efficacia del decreto stesso.

Ne consegue, in mancanza, che il decreto di esproprio diventa inefficace; che non si realizza l’effetto estintivo della proprietà e degli altri diritti gravanti sul bene (di cui all’art. 25);che la proprietà del bene è automaticamente ripristinata in capo al precedente proprietario, senza necessità (e possibilità giuridica) per quest’ultimo di acquistare per usucapione un bene che è già di sua proprietà.

Nel caso in cui l’esecuzione del decreto con l’immissione in possesso non abbia luogo, l’art. 24, comma 7, dispone che «decorso il termine [perentorio di due anni] previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni può essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità», ma in tal caso dovrà essere emesso un altro decreto di esproprio, eseguibile entro l’ulteriore termine di due anni di cui all’art. 24, comma 1”. 7.- Conseguenza dei principi posti è che q uando il soggetto beneficiario dell’esproprio non venga immesso nel possesso del bene, questo è conservato dal proprietario o dall’usucapiente se la fattispecie dell’acquisto non si è ancora perfezionata.

8. – La sentenza delle Sezioni Unite ha confermato che t ali principi si applicano anche nel caso di cessione volontariadelle aree, come è avvenuto nel caso di specie, in cui gli immobili del ricorrente erano stati ceduti volontariamente alla Regione [OSCURATO:PERSONA] per il tramite della Cassa per il Mezzogiorno, a causa e in funzione dell’esproprio, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

L’atto di cessione volontaria è considerato infatti negozio di diritto pubblico, “sostitutivo del decreto di esproprio ma dotato della medesima funzione – confermata dal richiamo alle norme sulla retrocessione nel t.u. del 2001 (art. 45, comma 4) – di segnare l’acquisto, a titolo originario, in favore della P.A., del bene compreso nel piano d’esecuzione dell’opera pubblica, e di produrre i medesimi effetti, con la necessità di far valere tutti i diritti relativi all’immobile (espropriato o ceduto) esclusivamente sull’indennità (cfr. Cass. sez.

II n. 24529 del 2022, p. 4 della motiv., e sez.

I n. 1730 del 1999) e, di conseguenza, di escludere la usucapibilità del bene (cfr. Cass. sez.

I n. 11407 del 2012, sez.

II n. 17172del 2008)”.

Ai sensi dell'art. 45 d.lgs. cit., la menzionata cessione produce gli stessi effetti del decreto di esproprio e, quindi, determina il passaggio della proprietà però solo a seguito dell'immissione in possesso di quanto oggetto dell’atto di cessione volontaria con le modalità e nei termini in esso indicati. 9.-Alla luce di quanto statuito dalla citata sentenza n. 651/2023, il primo motivo di ricorso è fondato e va pertanto accolto, rendendosi necessario un nuovo esame della vicenda. 10.- In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, i l secondo motivo perde di rilevanza decisoria e va dichiarato assorbito. 11.- In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso; va dichiarato assorbito il secondo;l a decisione impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di L’Aquila, che – in diversa composizione –si uniformerà ai principi di diritto indicati sul punto e deciderà anche sulle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Suprema Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24022/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.P.[OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in atti -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], PESCARA, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore; -intimato – avverso la sentenza n. 439/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 13/07/2005, i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano dinanzi al Tribunale di Atri la Regione [OSCURATO:PERSONA], per sentir e dichiarare l’intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione di alcuni fabbricati siti in Bisenti che gli attori, in qualità di proprietari, avevano ceduto volontariamente alla Regione [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della procedura di esproprio che li aveva riguardati (il contesto più generale degli espropri regionali veniva avviato con delibera n. 299 /1979 del Consiglio Superiore dei [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’approvazione da parte de l Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno di un pr ogetto di opera pubblica finalizzato alla realizzazione dei lavori di costruzione della diga sul fiume [OSCURATO:PERSONA]). Deducevano in particolare gli attori che ilavori programmati non erano mai stati realizzati, né era intervenuta alcuna occupazione totale o parziale dei terreni dei quali gli esponenti avevano mantenuto il possesso (per non essere intervenuta la consegna all’espropriante), con la conseguente possibilità di riacquistarne pertanto la proprietà per usucapione. Si costituiva ritualmente in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA], che instava per la chiamata in garanzia del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], Pescara, [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta chiamava in causa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 2. Il Tribunale di Atri, spogliandosi della sua competenza, rimetteva la causa al Tribunale di L'Aquila davanti al quale la causa veniva riassunta. 3. Con sentenza n. 531/2015, il Tribunale di L’Aquila rigettavala domanda dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e , in accogli mento della domanda ri convenzionale proposta dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] , dichiarava abusiva l'occupazione degli immobili in questione, condannando gli attori al rilascio degli stessi. Rigettava ladomanda di condanna al risarcimento del danno della Regione [OSCURATO:PERSONA] a carico del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e la domanda di garanzia proposta da quest'ultimo nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 4. Contro questa sentenza proponeva appello il sig. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], reiterando la domanda proposta in primo grado. 5. Costituitosi regolarmente il contradditorio con la Regione [OSCURATO:PERSONA] e i chiamati in causa, la Corte d'appello di L'Aquila , con sentenza n. 439/2019,condivideva le conclusioni del primo giudice e rigettava integralmente l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio. In particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, in ordine al primo motivo di appello, la Corte territoriale ha dato atto della circostanza che, una volta iniziata la procedura espropriativa , “ il padre del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso (il [OSCURATO:DATA_NASCITA])un contratto a mezzo del quale ha ceduto bonariamente gli immobili alla regione per il tramite della Cassa per il Mezzogiorno, incassandone contestualmente anche il prezzo”, precisando chequel contratto, “ al pari di qualsiasi negozio di compravendita, ha trasferito all'acquirente e quindi alla Regione anche il possesso dei beni mentre il venditore ne è rimasto mero detentore:trasferimento del possesso che trova, peraltro, esplicita previsione nel contratto ( art . 11 ) ”. Escluso, per il giudice di seconda istanza, che nella specie fosse intervenuto e neppure allegato alcun atto di interversione della detenzione in possesso, il lasso temporale necessario per l’usucapionenon ha mai iniziato neppure a decorrere. Quanto al secondo motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno dedotto che l'atto di cessione avrebbe avuto ad oggetto il trasferimento della proprietà dei soli fabbricati , restandone esclus o il sedime, la Corte di merito ha ritenuto di condividere le conclusioni rassegnate dal Tribunale laddove lo stesso ha rilevato che la clausola negoziale sulla quale si fonda la doglianza (art. 9 ) aveva finalità esclusivamente fiscali, nel senso che dava atto che il prezzo di vendita era stato ragguagliato solo al valore dei manufatti,mentre il successivo art. 10 esplicitava che la cessione era onnicomprensiva , nel senso che aveva ad oggetto gli immobili nella loro interezza (con “accessori e dipendenze, accessioni e pertinenze , accessi , diritti e ragioni servitù attive e passiveinerenti”). 6. Avverso la decisione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per c assazione articolato in due motivi. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha depositatocontroricorso. 8. Non hanno svolto difese in questa sede il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] Foro e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con ordinanza interlocutoria n. 24529/2022 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente dalla Sezione Seconda con ordinanza interlocutoria n. 19758/2022, in ragione della sua rilevanza per il caso dispecie, con precipuo riguardo al primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1941 e 1376 c.c., nonché del DPR 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazioni per pubblica utilità in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., avendo il provvedimento impugnato deciso le questioni in modo non conforme alla giurisprudenza di questa Corte. In particolare, il ricorrente si duole che la Corte distrettuale , considerando il contratto di cessione alla stregua “di qualsiasi negozio di compravendita” atto a trasferire anche il possesso dei beni, non abbia tenuto in considerazione il consolidato principio affermato da questo giudice di legittimità, espresso inizialmente dalla sentenza n. 5 29 3/2000 , secondo cui “ … la vendita (cessione volontaria al luogo di esproprio) con effetti reali non si realizza automaticamente, occorrendo il trasferimento anche del possesso ”. Posto che la cessione volontaria in luogo di esproprio produce, ai sensi dell'art.45, comma 3, del DPR 321 /2001 , gli effetti del decreto di esproprio, nel caso in cui il soggetto espropriato venga lasciato nel possesso dell'immobile per il termine previsto dall'art. 1158 c.c. - come nel caso de quo - va considerata la possibilità di usucapire l'immobile, posto che , sempre per consolidata giurisprudenza di legittimità, non è configurabile nella specie il c .d. costituto possessorio. 2. - Il secondo motivo di ricorso deduce la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 952 e 1362 e segg. c.c. in relazione all'art.360 comma 1, n. 3 c.p.c., avendo il provvedimento impugnato disatteso la configurazione contrattuale del diritto di superficie. Più in dettaglio, il ricorrente sostiene che con l'atto di cessione di immobili in funzione dell'esproprio, gli ex proprietari avrebbero ceduto i fabbricati con annessi e pertinenze , ma non le aree sulle quali gli immobili insistono, giust o il contenuto dell'art . 9 dell'atto pubblicoin questione, che riferisce i prezzi come stabiliti tra le parti esclusivamente ai fabbricati e alle costruzioni annesse ma non anche alle superfici. 3. – Come si diceva in narrativa, è stato disposto il rinvio del procedimento in attesa della pronuncia delle sezioni unite. 4.- Nelle more è intervenuta la sentenza n. 651 resa il 12 gennaio 2023 dalle Sezioni Unite, la quale ha affermato i seguenti principi di diritto, in parte differenziati a seconda delle controversie soggette al regime normativo antecedente e successivo all’entrata in vigore del t.u. n. 327 del 2001. 5.- N el la prima ipotesi , quando “ al decreto di esproprio validamente emesso (come è incontestato nella specie) ‒ che è idoneo a far acquisire al beneficiario dell’espropriazione la proprietà piena del bene e ad escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile ‒ non sia seguita l’immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva del decreto comportano la perdita dell’animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto sul bene –se egli continui ad occuparlo – si configura comeuna mera detenzione, con la conseguenza che la configurabilità di un nuovo periodo possessorio, invocabile a suo favore «ad usucapionem», necessita di un atto di interversio possessionis da esercitare in partecipata contrapposizione al nuovo proprietario, dal quale sia consentito desumere che egli abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio”. In questasituazione, la mera occupazione d’urgenza del bene da parte dell’amministrazione, prima o in mancanza del provvedimento espropriativo,non priva il proprietario del possesso giuridico (seppur «solo animo»), in quanto il bene continua ad appartenere a lui – tanto che per tale motivo gli si riconosce un’indennità per l’occupazione – mentre nell’ente occupante, che riconosce la proprietà altrui, manca l’animus rem sibi habendi, essendo un detentore qualificato (cfr. Cass. sez. I n. 21433 del 2007),cui sono riconosciuti i poteri inerenti al titolo pubblicistico. Ciò tuttavia può dirsi «finché non interviene il decreto di esproprio» (cfr. Cass. n. 21433 del 2007 e n. 1323 del 1992 poc’anzi citate) che segna il momento in cui non è più possibile riconoscere in capo all’amministrazione, divenuta proprietaria del bene, l’elemento intenzionale (tipico della detenzione) della cd. laudatio possessoris nei confronti altrui, elemento che deve riconoscersi, invece, in capo all’occupante-detentore nei confronti dell’amministrazione proprietaria che abbia la disponibilità e il possesso giuridico anche solo animo del bene, potendo in ogni tempo ripristinare il corpus senza far ricorso ad azioni violente o clandestine (ex plurimis, Cass. sez. II n. 9396 del 2005, n. 1253 del 2000). 6.-Per le controversie assoggettate all’entrata in vigore del t.u. 327 del 2001 il principio posto è stato il seguente: “In tema di espropriazione per pubblica utilità, in base alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 327 del 2001, l'esecuzione del decreto di esproprio -con la immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio entro il termine perentorio di due anni, mediante la formale redazione di un verbale - assurge a condizione sospensiva di efficacia del decreto stesso (artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, d.lgs. cit.), con la conseguenza che, in mancanza, detto decreto diventa definitivamente inefficace e non si realizza l'effetto estintivo della proprietà e degli altri diritti gravanti sul bene (salvo il potere dell'autorità espropriante di emanare una nuova dichiarazione di pubblica utilità entro i successivi tre anni, cui dovrà seguire un nuovo decreto di esproprio). Ove, invece, il decreto di esproprio sia tempestivamente eseguito, il beneficiario dell'espropriazione acquista la proprietà e il possesso del bene e l'espropriato o il terzo che continuino ad occuparlo o a utilizzarlo si trovano in una situazione di fatto che non è configurabile come possesso "ad usucapionem" (art. 24, comma 4, d.lgs. cit.)”. In questo caso, l’esecuzione del decreto di esproprio con la immissione in possesso del beneficiario dell’esproprio entro il termine perentorio di due anni, mediante la formale redazione di un verbale, “assurge a condizione sospensiva di efficacia del decreto stesso. Ne consegue, in mancanza, che il decreto di esproprio diventa inefficace; che non si realizza l’effetto estintivo della proprietà e degli altri diritti gravanti sul bene (di cui all’art. 25);che la proprietà del bene è automaticamente ripristinata in capo al precedente proprietario, senza necessità (e possibilità giuridica) per quest’ultimo di acquistare per usucapione un bene che è già di sua proprietà. Nel caso in cui l’esecuzione del decreto con l’immissione in possesso non abbia luogo, l’art. 24, comma 7, dispone che «decorso il termine [perentorio di due anni] previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni può essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità», ma in tal caso dovrà essere emesso un altro decreto di esproprio, eseguibile entro l’ulteriore termine di due anni di cui all’art. 24, comma 1”. 7.- Conseguenza dei principi posti è che q uando il soggetto beneficiario dell’esproprio non venga immesso nel possesso del bene, questo è conservato dal proprietario o dall’usucapiente se la fattispecie dell’acquisto non si è ancora perfezionata. 8. – La sentenza delle Sezioni Unite ha confermato che t ali principi si applicano anche nel caso di cessione volontariadelle aree, come è avvenuto nel caso di specie, in cui gli immobili del ricorrente erano stati ceduti volontariamente alla Regione [OSCURATO:PERSONA] per il tramite della Cassa per il Mezzogiorno, a causa e in funzione dell’esproprio, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L’atto di cessione volontaria è considerato infatti negozio di diritto pubblico, “sostitutivo del decreto di esproprio ma dotato della medesima funzione – confermata dal richiamo alle norme sulla retrocessione nel t.u. del 2001 (art. 45, comma 4) – di segnare l’acquisto, a titolo originario, in favore della P.A., del bene compreso nel piano d’esecuzione dell’opera pubblica, e di produrre i medesimi effetti, con la necessità di far valere tutti i diritti relativi all’immobile (espropriato o ceduto) esclusivamente sull’indennità (cfr. Cass. sez. II n. 24529 del 2022, p. 4 della motiv., e sez. I n. 1730 del 1999) e, di conseguenza, di escludere la usucapibilità del bene (cfr. Cass. sez. I n. 11407 del 2012, sez. II n. 17172del 2008)”. Ai sensi dell'art. 45 d.lgs. cit., la menzionata cessione produce gli stessi effetti del decreto di esproprio e, quindi, determina il passaggio della proprietà però solo a seguito dell'immissione in possesso di quanto oggetto dell’atto di cessione volontaria con le modalità e nei termini in esso indicati. 9.-Alla luce di quanto statuito dalla citata sentenza n. 651/2023, il primo motivo di ricorso è fondato e va pertanto accolto, rendendosi necessario un nuovo esame della vicenda. 10.- In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, i l secondo motivo perde di rilevanza decisoria e va dichiarato assorbito. 11.- In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso; va dichiarato assorbito il secondo;l a decisione impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di L’Aquila, che – in diversa composizione –si uniformerà ai principi di diritto indicati sul punto e deciderà anche sulle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Suprema Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la s
Sentenza Cassazione n. 11617/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris