CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32850/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 11 febbraio 2026, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciando in sededi rinvio (a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 24903 del 26 marzo2025), in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], harideterminato la pena da eseguire in anni 22, mesi 1 e giorni 27 di reclusione edeuro 3.108,10 di multa, disponendo la scarcerazione alla data del 30 agosto 2028,se non detenuto per altra causa.2. È opportuno ripercorrere sinteticamente le vicende processuali che hannoportato alla pronuncia della richiamata ordinanza.In data 20 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato al Magistrato disorveglianza di Novara istanza di rideterminazione del “fine pena”, affinché fosserocomputati i periodi di liberazione anticipata già concessi.Il 22 aprile 2024, la Procura generale di Napoli, cui l’istanza era statatrasmessa per competenza, aveva emesso un nuovo provvedimento dideterminazione delle pene concorrenti, posticipando il “fine pena” al 21 ottobre2031, per effetto del ricalcolo dei cumuli parziali in precedenza effettuati, e detrattii periodi di liberazione anticipata indicati dal condannato.Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto incidente di esecuzione,chiedendo di disporne la revoca, in quanto sulla individuazione di tali “momenticoncorsuali” erano già intervenute precedenti pronunce del giudicedell’esecuzione, e comunque essi erano stati erroneamente determinati.In data 24 giugno 2024, il pubblico ministero aveva nuovamente modificato ilprecedente provvedimento, indicando comunque il “fine pena” nel 21 ottobre2031.La difesa estendeva le proprie doglianze anche a tale provvedimento.Il giudice dell’esecuzione dichiarava inammissibile l’istanza con ordinanzaannullata con rinvio dalla Prima Sezione della Corte di cassazione con sentenza n.24903 del 2025, secondo la quale anche l’ultimo provvedimento di cumulocostituiva oggetto del procedimento di esecuzione.All’esito del giudizio di rinvio, il GIP ha ritenuto sussistente il potere delpubblico ministero di modificare il provvedimento di cumulo e, nel merito, haaccolto in parte le doglianze proposte dall’interessato, individuando i “momenticoncorsuali”, i relativi cumuli parziali e fissando il “fine pena” alla data del 30agosto 2028.3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,articolando due motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.3.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione nella parte in cui, pur inassenza di fatti nuovi o nuove questioni giuridiche, è stata rigettata l’istanzadifensiva di revoca del decreto del pubblico ministero del 24 giugno 2024. A frontedella richiesta avanzata dall’interessato di aggiornare il “fine pena” per tener contodei provvedimenti con cui era stata disposta la liberazione anticipata, il pubblicoministero non avrebbe potuto emettere un nuovo provvedimento di cumulo inmancanza di elementi nuovi che lo giustificassero e tenuto conto che sulprecedente provvedimento di cumulo si era già pronunciato il giudicedell’esecuzione e la Corte di cassazione. Tale provvedimento, invero, ha naturaamministrativa e può pertanto essere revocato, salvo che su di esso si siapronunciato il giudice dell’esecuzione, come avvenuto nella specie. Infatti, sullaposizione del ricorrente erano già intervenuti precedenti provvedimenti del giudicedell’esecuzione relativi sia al frazionamento dei cumuli parziali che all’esecuzionedi ordinanze di liberazione anticipata. L’ultimo di tali provvedimenti, in data 13maggio 2022, aveva fissato il “fine pena” al 18 novembre 2025 e la successivaemissione di ulteriori ordinanze di liberazione anticipata non avrebbe consentito diemettere un nuovo provvedimento di cumulo di pene concorrenti, modificandol’individuazione dei diversi momenti concorsuali.3.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione allaidentificazione dei momenti concorsuali operata dal pubblico ministero con ilprovvedimento del 24 giugno 2024.4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.2. Il primo motivo è fondato, con assorbimento delle ulteriori censure.La questione prospettata dal ricorrente attiene alla modificabilità delprovvedimento di cumulo delle pene emesso a norma dell’art. 663 cod. proc. pen.e ai limiti che essa incontra.2.1. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, taleprovvedimento riveste natura amministrativa e non giurisdizionale ed è, pertanto,suscettibile di essere revocato o rimosso, al fine di garantire il costanteaggiornamento della posizione processuale del condannato. Al giudicedell'esecuzione spetta, invece, il compito di decidere – con l’efficacia e il grado distabilità che sono proprie dei provvedimenti di matrice giurisdizionale – in ordinea ogni problema attinente al rapporto esecutivo in sé considerato; ciò tanto nelcaso in cui il condannato ritenga ingiusto il provvedimento adottato dal Pubblicoministero, quanto nel caso in cui si renda necessario provvedere in punto diquestioni che siano preliminari, ovvero rivestano carattere di pregiudizialità,rispetto al semplice computo delle pene che sono indicate dagli artt. 670-676 cod.proc. pen.Si è al riguardo affermato che «il nuovo codice di procedura penale, puravendo adottato il principio della piena giurisdizionalizzazione del procedimentoesecutivo – il quale ha come presupposto inscindibile l'intervento del giudicedell'esecuzione – ha tuttavia lasciato inalterato il carattere meramenteamministrativo e non giurisdizionale che la giurisprudenza aveva, in passato,costantemente riconosciuto al provvedimento di cumulo emesso dal pubblicoministero ex art. 582 cod. proc. pen. del 1930. Ne consegue che si può continuarea ritenere che si tratta di un provvedimento – qualunque sia l'organo del pubblicoministero competente ad emanarlo, ai sensi dell'art. 663 comma secondo inrelazione all'art. 665 comma quarto del nuovo cod. proc. pen. – suscettibiled’essere revocato o rimosso da parte del medesimo organo al fine di tenerecostantemente aggiornata la posizione processuale del condannato, che, cometale, non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato il giudicedell'esecuzione il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti ditempo» (Sez. 1, n. 429 del 20/02/1990, Ruta, Rv. 183670).Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza successiva, la qualeha ribadito che il provvedimento di cumulo, emesso a norma dell'art. 663 cod.proc. pen., attesa la sua natura amministrativa e non giurisdizionale, può essererevocato o rimosso, e non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si siapronunciato il giudice dell'esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dalcondannato senza limiti di tempo (Sez. 1, n. 26321 del 27/05/2019, Pantellaro,Rv. 276488 – 01; Sez. 1, n. 36236 del 23/09/2010, Zagami, Rv. 248298; Sez. 1,n. 9708 del 09/01/2007, Facella, Rv. 236240 – 01). In definitiva, la pronuncia delgiudice dell’esecuzione costituisce il limite alla possibilità di modifica dell’ordine diesecuzione di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero.2.2. Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione, pur richiamando i suindicatiprincipi, li ha disattesi.L’ordinanza impugnata ha dato atto che il pubblico ministero, a seguitodell’istanza di [OSCURATO:PERSONA], nello sciogliere i cumuli determinati con i precedentiprovvedimenti, si era accorto dell’esistenza di un “momento concorsuale”antecedente rispetto a quello che era sempre stato considerato come il primo (il28 settembre 1989), e lo aveva individuato nella data del 20 marzo 1986, allorchéera cominciata una detenzione per custodia cautelare. Quindi, sul rilievo per cui laquestione concernente «l’anteriorità di una precedente carcerazione risalente al1986 quale costituente un primario momento concorsuale», pur essendodeducibile, non era stata mai dedotta avanti al giudice dell’esecuzione, haaffermato che non poteva ritenersi formato sul punto il giudicato proprio dellamateria esecutiva. Ne ha tratto la conseguenza che, in difetto di una pronunciagiurisdizionale sul punto, il provvedimento di cumulo del pubblico ministero benpoteva essere modificato e la pena rideterminata, in quanto il precedente cumuloera risultato errato.Trattasi di affermazione manifestamente illogica, ove si consideri che dettaquestione era stata espressamente e analiticamente affrontata da questa Corte dicassazione, con sentenza n. 873 del 2023, pronunciata sul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza in data 13 maggio 2022, con cui il Tribunale di Napoli,in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva confermato l’individuazione dei tremomenti concorsuali effettuata dalla Procura e aveva fissato il “fine pena” al 18novembre 2025. Con detta pronuncia, questa Corte, dichiarando inammissibile ilricorso in ragione della sua genericità, aveva specificamente rilevato che il giudicedell’esecuzione aveva errato nel ritenere rilevante, ai fini della identificazione delprimo cumulo parziale, la data del 28 settembre 1989, «questa riferendosi a reatocommesso quando la pregressa detenzione cui il [OSCURATO:PERSONA] si trovava sottoposto –a titolo cautelare o in esecuzione di pena – era stata interrotta, giacché, di controavrebbe dovuto procedere ad ulteriore cumulo, comprendente, oltre alla penainflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancoraespiata alla data del nuovo reato, con fissazione della decorrenza del nuovo cumuloalla data dell’ultimo reato (ossia del 28 settembre 1989) ovvero in quella delsuccessivo arresto».Pur rilevando tale errore, il giudice di legittimità aveva, tuttavia, chiaramenteaffermato che esso «si è risolto in favore del condannato» e che era necessariopreferire la soluzione per il medesimo meno gravosa, «in ossequio al principio delfavor rei, che ha valenza generale nell’ordinamento penale».Pertanto, a differenza di quanto affermato dall’ordinanza impugnata, laquestione dell’erroneità della determinazione del cumulo ha costituito oggetto dispecifico esame da parte del giudice dell’esecuzione e della Corte di legittimità, laquale ne ha tuttavia escluso la rilevanza ai fini della modifica del provvedimentodel pubblico ministero.2.3. Ne discende che l’intervenuta pronuncia del giudice sul precedenteprovvedimento di cumulo, in mancanza di elementi nuovi, precludeva la possibilitàdi modificazione in relazione ad elementi già valutati e la cui rilevanza era stataspecificamente esclusa.3. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio pernuovo giudizio al Tribunale di Napoli – Ufficio GIP in diversa composizione. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio GIP in diversa composizione.Così deciso il 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]