CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 aprile 2025
Cassazione n. 09885/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso nr.25886-2021 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife s a dall’A vv ocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata alricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidentepro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 3561 /202 1 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] prop on e ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del L a zio aveva riformato , limitatamente alla compensazione delle spese del giudizio, la sentenza n. ,di annullamento dell’estratto di ruolo e sottesecartelle esattorial i a favore del la Regione [OSCURATO:PERSONA]; la Regione Lazioè rimasta intimata; la ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unico motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 4 Decreto Ministeriale 5 aprile 2014 n. 55 del M inistero della G iustizia come modificato dal dm 37/2018 e delle Tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, e dell’art. 15 D.lgs. 546/1992per avere la Commissione tributaria regionale liquidato le spese del primo e del secondo grado senza distinguere le varie fasi di giudizio equantificandole al di sotto dei minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 senza fornire idonea motivazione al riguardo; 1.2. nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento,invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo, èstata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese ; 1.3. si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 — in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili— laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese;1.4. questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio; 1.5. il Collegioreputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazi