CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 26546/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r ORDINANZA sul ricorso 19101-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere di [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2373/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 19101 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2373 del 2021 del Tribunale di Roma, esponendo, per quanto ancora importa in questa sede, che: -aveva proceduto a pignoramento presso terzi in danno di [OSCURATO:SOCIETA]., concluso con ordinanza di assegnazione; -a fronte della richiesta notificata dall'amministrazione erariale, aveva pagato la correlativa imposta di registro, a sua volta domandando al debitore originario la ripetizione degli importi; -il Giudice di pace aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui le spese in parola avrebbero dovuto e potuto essere soddisfatte solo nell'ambito della procedura esecutiva, e nei limiti della relativa capienza, come correttamente disposto dall'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ.; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. che ha depositato, altresì, memoria; Rilevato che con il primo e secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, d.P.R. n. 131 del 1986, 91 e 95, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato sia affermando che l'ordinanza di assegnazione si era pronunciata sulle spese per l'imposta di registro, sia, comunque, mancando di considerare che l'imposta in parola era legata alla soccombenza e dunque all'originario debitore, risultando estranea al debito e alla responsabilità del terzo, trattandosi di spesa diversa da quelle della procedura coattiva;RG n 19101 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che preliminarmente, non risulta depositata, né in forma cartacea né in forma telematica, la sentenza impugnata, sicché il ricorso è improcedibile ex art. 369 cod. proc. civ.; in memoria parte ricorrente prospetta, al riguardo, un «probabile» quanto non meglio specificato e risultante, oltre che giustificabile, errore di «digitazione e/o del sistema informativo», ma quest'affermazione apodittica non può legittimare alcuna rimessione in termini per l'inderogabile improcedibilità prevista dalla legge; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 350,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il