CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22314/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2623/2024 depositatail 05/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoLa signora [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidata a 7motivi, avverso la sentenza n. 1134/19 del 15 marzo 2019 della CorteNumero registro generale 25716/2024Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 22314/2026Data pubblicazione 29/06/2026d’Appello di Milano, che -nel rigettarne il gravame esperito avversol'ordinanza n. 3209/17, del 4 dicembre 2017, del Tribunale di Milano– haconfermato il rigetto della domanda d’inefficacia ex art. 2901 cod. civ.dell'atto con il quale nel maggio 2012 il signor [OSCURATO:PERSONA] ha cedutoalla moglie signora [OSCURATO:PERSONA] crediti verso terzi nascenti dallasentenza n. 172/16 della detta corte di merito.Deduce di essere creditrice del [OSCURATO:PERSONA] in forza di titolo costituito dallasentenza n. 3269/15 del 24 aprile 2015 della Corte di Appello di Milano (diconferma della decisione Trib. Milano 16 luglio 2014), di condanna delmedesimo per il reato di calunnia.; e di aver notificato -tra il 19 febbraio eil 2 marzo 2016- atto di pignoramento presso terzi nei riguardi di AntonioUnito, [OSCURATO:PERSONA], Diego e [OSCURATO:PERSONA], nonché della societàdella citata sentenza n. 172/16 della Corte di Appello di Milano.Nel corso di tale procedura esecutiva, il [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria -qualificata dal giudice dell'esecuzione come contestazione ex art. 549 cod.proc. civ. - nella quale eccepiva l'intervenuta cessione in favore della moglieZatta, in virtù di atto del maggio 2012, dei crediti oggetto del pignoramento,cessione della quale assumeva di aver dato comunicazione, per interpostapersona, ai debitori ceduti, in data 8 febbraio 2016.Nella contumacia della Zatta il giudice di prime cure rigettava la domanda,ritenendo difettare la prova dell'avvenuta cessione, in ragione del mancatorinvenimento tra gli atti di causa della comunicazione dell'8 febbraio 2016.Successivamente la Corte di Appello di Milano rigettava l’interpostogravame, pur se in base a diversa motivazione ritenendo che il documentoin argomento non fosse l'atto di cessione "ma solo la comunicazione con laquale il cedente comunica al legale dei debitori ceduti l'avvenuta cessione",come tale inidoneo a provare il recando atto dispositivo, ritenuto"presupposto indispensabile ai fini di valutare la sussistenza delle condizioniNumero registro generale 25716/2024Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 22314/2026Data pubblicazione 29/06/2026previste dall'art. 2901, primo comma, nn. 1 e 2), cod. civ., ossia l'anterioritàal sorgere del credito e l'onerosità dello stesso".Successivamente, con ordinanza 24 febbraio 2023 n. 5736 questa Corteaccoglieva il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti ilterzo e il quarto, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviandoalla Corte di Appello di Milano, affermando il principio di diritto secondo cui"l'azione ex art. 2901 cod. civ. avente ad oggetto un atto di cessione dicrediti a terzi non deve essere provata necessariamente attraverso laproduzione in giudizio dell'atto di cessione, ma in qualsiasi modo, ivicomprese sia la comunicazione che il cedente faccia ai debitori cedutidell'avvenuta cessione, sia la condotta di non contestazione dell'avvenutacessione, da parte del convenuto nel giudizio revocatorío".[OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio avanti alla Corte di Appello di Milano,chiedendo la declaratoria d’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di cessionedel credito alla Zatta effettata in data 8 febbraio 2016 dal [OSCURATO:PERSONA] delcredito vantato nei confronti dei signori [OSCURATO:PERSONA], Diego e AlessandroRaho giusta sentenza n. 172/2016 della Corte d’Appello di Milano.In ogni caso, domandava la revoca, con la sentenza che definisce il giudizio,ai sensi dell’art. 283 u.c. c.p.c., dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dallaCorte d’Appello, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata al pagamentodella pena pecuniaria di euro 2.000,00 per il rigetto dell’istanza ex art. 283c.p.c. di sospensione dell’esecutività dell’ordinanza impugnata, nonché lacondanna al pagamento del doppio del contributo unificato disposta con lasentenza d’appello annullata dalla S.C.Nella resistenza della Zatta e del [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 5 ottobre 2024la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento del gravame dichiaraval’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di cessione del credito de quo.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.Motivi della decisioneNumero registro generale 25716/2024Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 22314/2026Data pubblicazione 29/06/2026Per meglio definire l’ambito della controversia va rilevato che questa Cortecon l’ordinanza del 24 febbraio 2023 n. 5736 ha ritenuto fondata la censuracon cui la ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] lamentava l'erroneità dell'affermazionedella Corte territoriale, che individua quale presupposto dell'azionerevocatoria la produzione dell'atto dispositivo "revocando".Questa Corte, sul presupposto che oggetto dell'azione ex art. 2901 cod. civ.è solo "la dichiarazione di inefficacia di un atto di disposizione patrimoniale",ha affermato che "se detto atto risulta provato in altro modo non vi ènecessità della produzione del documento che lo contiene" (così, inmotivazione, Cass. Sez. 3, sent. 18 marzo 2005, n. 5972).In secondo luogo, ha precisato che in conseguenza della non contestazione,il momento del perfezionamento della cessione deve identificarsi - in forzadell'applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. - nel maggio 2012.Sotto tale profilo, la comunicazione al debitore ceduto non rileva ai fini delperfezionamento dell'atto, ma al solo fine di escludere l'efficacia liberatoriadel pagamento effettuato dal debitore in favore del cedente, nonché dirisolvere l'eventuale conflitto tra più cessionari dello stesso credito.Posto che il credito "de quo" viene indicato come risultante da una sentenzapenale che ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di calunnia(condannandolo anche a risarcire il danno cagionato alla parte civilecostituita, ovvero alla predetta [OSCURATO:PERSONA]), nascendo tale creditorisarcitorio da un illecito, e non da una fonte contrattuale, l’insorgenza vaindividuata - al fine di stabilirne l'anteriorità, o meno, rispetto alcompimento dell'atto dispositivo oggetto di revocatoria - con riguardo alladata di realizzazione dell'illecito (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2020, n.1121, Rv. 658141-01), e non del suo accertamento giudiziale.Sulla base di tali considerazioni, questa Corte, ha cassato la sentenzaimpugnata, incaricando la Corte di Milano di stabilire se l'atto di cessionepresentasse natura gratuita o onerosa.Numero registro generale 25716/2024Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 22314/2026Data pubblicazione 29/06/2026Con il primo motivo, si lamenta che “la precedente ordinanza dellaCassazione e il giudizio di rinvio avanti alla Corte di appello omettono didecidere su un punto rilevante del procedimento ovvero l’interesse adagire”. Nessuna delle Corti avrebbe analizzato la censura dell’interesse adagire. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto l’assegnazione del credito oggettodell’odierno giudizio e quindi non avrebbe interesse ad ottenere questadichiarazione perché l’assegnazione in suo favore è già stata disposta. “Ladichiarazione di inefficacia per la [OSCURATO:PERSONA] è irrilevante”.Il motivo è inammissibile perché formulato (come pure buona parte di quellisuccessivi) senza l’indispensabile riferimento ai vizi tipizzati dall’art. 360c.p.c. ed alle norme di volta in volta asseritamente violate. La disposizioneche si assume violata è inserita solo nella rubrica del singolo motivo, senzapoi esplicitarla nello sviluppo giuridico della censura.Lo svolgimento del motivo si traduce nella trascrizione dei passi censuratidella sentenza impugnata e di alcuni atti di controparte, talvolta intervallatida brevi e generici commenti, ripetitivi delle argomentazioni già esaminatecriticamente nelle decisioni richiamate o in quella da ultimo impugnata.In secondo luogo, il ricorso è inammissibile perché difetta della correttaindividuazione dei documenti sui quali si fondano le singole censure conevidente violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di "indicarliin modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c.,comma 1, n. 6)."Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costante giurisprudenzadi questa Corte:(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (intal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5,Numero registro generale 25716/2024Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 22314/2026Data pubblicazione 29/06/2026Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite secondo cui sonoinammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censurefondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente silimiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero,laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loroindividuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processoinerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte dicassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senzaprecisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loroacquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Sez. U, Sentenzan. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01).Nel caso di specie la ricorrente omette di individuare e localizzare i singolidocumenti menzionati dei singoli motivi di ricorso.Infine, la censura è inammissibile perché la questione è nuova non essendostata proposta dalla odierna ricorrente davanti al giudice del rinvio.Con il secondo motivo si lamenta la omessa motivazione sulla ammissibilitàdelle conclusioni in appello atteso che la modifica delle conclusioni èrilevabile in ogni stato e grado del giudizio.In sede di precisazione delle conclusioni in appello la [OSCURATO:PERSONA] avrebbemodificato le conclusioni chiedendo la declaratoria di inefficacia dellacessione del credito oggetto della decisione della Corte di appello di Milanon. 172/2016. Secondo la ricorrente “la Corte d’appello di rinvio ignoral’eccezione (detta “ruffiana” dalla [OSCURATO:PERSONA]) ma certo non dà alcun creditoalla giustificazione in termini di “errore materiale” e della sua “correzione”.Solo a fronte delle eccezioni svolte dalla Zatta, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbemodificato, in sede di precisazione delle conclusioni, le proprie domande,precisando che l’azione revocatoria non aveva più ad oggetto la sentenza2954/15, ma la sentenza 172/16 (oggetto di cessione in suo favore).Numero registro generale 25716/2024Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 22314/2026Data pubblicazione 29/06/2026Secondo la ricorrente tale indicazione non potrebbe essere ricondotta ad unmero errore materiale.Il motivo è inammissibile per quanto già detto con riferimento al precedentemotivo perché non riporta nessuna delle ipotesi tassative sulla base dellequali avrebbe potuto essere proposto e non indica le disposizioni violate e ipassaggi della motivazione della Corte territoriale specificamente censurati.Con il terzo motivo si censura il profilo relativo all’onere della prova e ilprincipio di non contestazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 in relazione all’art115 cpcContrariamente a quanto argomentato dalla Corte di appello in sede dirinvio la circostanza della gratuità e della posteriorità della cessione delcredito rispetto a quello dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata contestata fin dallacostituzione in primo grado del convenuto [OSCURATO:PERSONA].Il motivo, oltre alle ragioni già indicate con riferimento ai precedenti motivi(omessa indicazione delle disposizioni violate e perché dedotto in violazionedell’art. 366 n. 6 c.p.c.) è inammissibile perché del tutto generico.In particolare, come emerge dal testo della sentenza impugnata il principiodi non contestazione è stato applicato, dalla Corte territoriale, alla provadella cessione (e, solo sotto alcuni aspetti, a quello della posteriorità), manon a quello della gratuità o onerosità, che costituiva il profilo su cui la Corted’appello del rinvio avrebbe dovuto decidere.La contestazione sulla gratuità è dedotta in modo generico (come pure ilriferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c.) e non supportata da dati documentalicosì come rilevato dalla Corte territoriale (“non essendovi alcun elementoall’interno della comunicazione di cessione dell’8/02/16 che deponesse insenso contrario né avendo il cedente ed il cessionario neppure offertoelementi di prova a favore della natura onerosa della cessione”).Quanto alla anteriorità, il profilo è contenuto nella decisione di questa Corteche ha cassato quella della Corte territoriale di Milano ed è vincolante per ilgiudice del rinvio. L’eventuale contestazione avrebbe dovuto essere oggettoNumero registro generale 25716/2024Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 22314/2026Data pubblicazione 29/06/2026del diverso rimedio della revocazione ex art. 391bis c.p.c., che in questasede non è stato esperito.In ogni caso, il profilo è processualmente irrilevante, essendo comunqueposteriore la cessione del 2012 alla supposta commissione del reato del2010. Ed infatti, ai fini della valutazione circa la posteriorità o anterioritàper l’applicazione dell’art. 2901 c.c., il confronto va operato tra il creditodell’attore in revocazione e l’atto dispositivo pregiudizievole.Pertanto, una volta affermata in via definitiva da questa Corte l’anterioritàdel credito dell’attrice in revocazione rispetto all’atto revocando, la Corteterritoriale ha applicato correttamente le regole probatorie generali, senzainversione dell’onere della prova, nel momento in cui ha accertato lagratuità della cessione e la conseguente sussistenza dei presupposti previstidall’art. 2901 c.c. per la dichiarazione di inefficacia della cessioneimpugnata.Con il quarto motivo si lamenta che “il giudice erra nell’individuare ilmomento della nascita del credito della [OSCURATO:PERSONA]. Il credito della [OSCURATO:PERSONA] ècon la sentenza che mette in esecuzione la 2560/2014 e quindi nel 2014nasce il suo credito mentre la cessione è anteriore essendo avvenuta nel2012”.Vanno ribaditi i profili di inammissibilità che caratterizzano il primo esecondo motivo per la totale assenza della indicazione del vizio dedotto edelle norme violate.Oltre a ciò, la censura è assolutamente generica, assertiva e priva diqualsiasi riscontro.Con il quinto motivo si contesta la pregnanza della presunzione secondo cuila conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] che la cessione del credito in suofavore fosse lesiva degli interessi della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe dipesa dalla qualitàdi coniuge del debitore.Secondo la ricorrente “non è previsto da nessuna norma che la moglieconosca la posizione debitoria del marito, ma quello che è più importante èNumero registro generale 25716/2024Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 22314/2026Data pubblicazione 29/06/2026che non ha provato che al momento della cessione erano già marito emoglie. Così non solo non si può condividere la presunzione che la moglieconosca i debiti del marito”.Il motivo è inammissibile per quanto dedotto in premessa (mancataindicazione dell’ipotesi tassativa ex art. 360 c.p.c. e delle norme violate).Inoltre, si traduce in un inammissibile sindacato alla valutazione delmateriale probatorio ovvero, al più, la ricorrente intende dimostrare che ifatti che il giudice ha ritenuto gravi precisi e concordanti in realtà non losono.Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i trecaratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non sonoinvece rispondenti a quei caratteri, il suo ragionamento è censurabile allastregua dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e compete, dunque, alla Corte dicassazione controllare se la norma dell'art. 2729 cod. civ., oltre ad essereapplicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice dimerito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete.Essa può, pertanto, essere investita ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n.3 dell'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave,precisa o concordante una presunzione (cioè un'inferenza) che non lo sia osotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (internoad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi.In base alle considerazioni svolte la deduzione del vizio di falsa applicazionedell'art. 2729, primo comma, cod. civ., la ricorrente deve spiegare che ilragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però,come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettosodel paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello dellaconcordanza.Per fare ciò è necessario preliminarmente individuare l’argomentazioneritenuta irrispettosa di uno o di tutti i paradigmi prospettando l’ipotesi dic.d. falsa applicazione.Numero registro generale 25716/2024Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 22314/2026Data pubblicazione 29/06/2026Quando, invece, parte ricorrente si limiti a contestare la esistenza dielementi probatori sufficienti a dimostrare un fatto storico, aggiungendo cheper dimostrare tale profilo sarebbero necessari degli elementi gravi, precisie concordanti per applicare correttamente il criterio presuntivo di cui agliarticoli 2727-2729 c.c. si è al di fuori della ipotesi di censurabilità in sede dilegittimità della decisione ai sensi delle norme citate.Ciò in quanto difetta del tutto, sia l’attività di individuazione delragionamento ritenuto irrispettoso dei paradigmi oggetto delle due normecitate, sia la descrizione puntuale del ragionamento presuntivo del giudicedi merito che si intende contestare.Nel caso in esame il nucleo motivazionale della censura è il seguente: “nonsi può condividere la presunzione che la moglie conosca i debiti del marito”ed è assolutamente generico.In conclusione, l’illustrazione del motivo neppure si accenna alla falsaapplicazione dell'art. 2729, primo comma nei termini su indicati, e si risolvenella prospettazione di generiche inferenze probabilistiche diverse, sullabase della evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazionedi una diversa ricostruzione delle quaestiones facti ripercorse in relazioneagli oggetti dei vari documenti dell'elenco iniziale sopra ricordato.Ne segue che il motivo, che non individua i vizi dedotti ex art. 360 c.p.c. eneppure le norme violate, non presenta neppure astrattamente lecaratteristiche della denuncia di un vizio di falsa applicazione dell'art. 2729,primo comma, cod. civ. e nemmeno, pur riconvertito alla stregua di Cass.,Sez. Un., n. 17931 del 2013, quelle di un motivo ai sensi del n. 5 dell'art.360 c.p.c.Con il sesto motivo si chiede la conferma della ordinanza ex art. 283 c.p.c.che non sarebbe diretta conseguenza dell’esito del giudizio, giacché il profilodell’assenza del periculum in mora non sarebbe contestato nella sentenzadalla Corte.Numero registro generale 25716/2024Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 22314/2026Data pubblicazione 29/06/2026Il motivo è inammissibile perché, come per parte dei precedenti, è dedottoin violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. e perché difetta l’indicazione dellenorme violate e del vizio lamentato, tra quelli tassativamente previsti dalcodice di rito, oltre che per difetto di interesse della ricorrente a censurarel’ordinanza di condanna al pagamento di una somma destinata all’Erario.In ogni caso, non si confronta con la decisione impugnata poiché l’inizialevalutazione della Corte del primo appello circa l’insussistenza del juris, èstata superata dalla decisione di questa Corte di Cassazione, prima, e dellaCorte territoriale del rinvio.Con il sesto motivo si rileva che le spese legali dovrebbero essere liquidatenella medesima misura, ma poste a carico della parte che risulteràeffettivamente soccombente.Il motivo è inammissibile per come dedotto, presentando i medesimi vizi diquelli precedenti, oltre al fatto che si traduce semplicemente nella richiestadi provvedere sulle spese, nel caso (non verificatosi) di accoglimento delricorso.All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivieuro 6.200,00 (di cui euro 6.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 25716/2024Numero sezionale 1565/2026Numero di raccolta generale 22314/2026Data pubblicazione 29/06/2026Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 29 aprile 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]