CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 24424/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8090-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Torino, corso [OSCURATO:PERSONA] n.57 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 38/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 272/2015 del Tribunale di Torino, depositata il 06/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione avverso il decreto che gli aveva ingiunto di pagare alla Cooperativa sociale Quadrifoglio la somma di euro 6.588,16, a titolo di rette ancora dovute per la degenza di [OSCURATO:PERSONA], congiunta dell’opponente, presso la casa per anziani “[OSCURATO:PERSONA]” di proprietà della medesima Cooperativa. 2.A sostegno dell’opposizione, Collevecchio deduceva di non essere debitore della somma oggetto del decreto ingiuntivo, in quanto la Cooperativa aveva applicato un aumento arbitrario della quota giornaliera a carico del privato, essendo, invece, tenuta al rispetto delle tariffe previste nel contratto stipulato con la Regione Abruzzo; inoltre l’opponente lamentava l’annullabilità della scrittura con cui si era impegnato a pagare la maggior quota a carico del privato, perché tale impegno era stato estorto sotto l’illegittima minaccia di non poter fruire delle prestazioni sanitarie offerte dalla medesima struttura. 3.[OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell’opposizione avversaria, sul rilievo che le tariffe concordate con la Regione Abruzzo avevano ad oggetto unicamente la quota della retta relativa alle prestazioni sanitariee non anche la quota relativa alle prestazioni di tipo alberghiero fornite dalla struttura, oggetto di un separato e diverso contratto concluso con il privato, il quale prevedeva la possibilità, a determinate condizioni, di adeguamento del prezzo da partedella medesima struttura. 4.L’adito Tribunale di Torino (già Tribunale di Pinerolo), con sentenza n. 272/2015 pubblicata il 6/11/2015, ha accolto l’opposizione per l’effetto revocando il decreto ingiuntivo. 5.In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il corrispettivo maturato dalla struttura per le prestazioni alberghiere rese in residenza assistenziale sarebbe stato esclusivamente quello determinato dall'art. 12 della convenzione tramite rinvio alla delibera della Regione Abruzzo n. 662 del 2002, adottata per l'art. 6 del DPCM n. 191 [OSCURATO:DATA_NASCITA], emesso ai sensi dell'art. 5 della legge n. 833/78, che avrebbe fissato la tariffa globale giornaliera di ricovero nelle RSA convenzionate, comprensiva quindi non solo della quota sanitaria e di quella sociale, ma anche di quella per le prestazioni alberghiere che sarebbe stata, quindi, sottratta alla libera contrattazione. 6. Pertanto, il contratto concluso tra la casa di cura e l'utente, attributivo alla prima, nel ricorso di determinate condizioni, dello ius variandi della quota alberghiera a carico dell'assistito, doveva considerarsi nullo per contrasto con le norme imperative integranti la disciplina di settore e, comunque, suscettibile di integrale sostituzione con la disciplina contenuta nella convenzione intercorsa con la Regione Abruzzo, e la delibera di giunta. 7.[OSCURATO:PERSONA] sociale Quadrifoglio ha spiegato appello avverso la predetta decisione. 8.La Corte d’appello di Torino, con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. comunicata dalla cancelleria alle parti in data 22/09/2016, ha dichiarato il gravame inammissibile, perché non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto, essendo le argomentazioni svolte dal Tribunale pienamente condivisibili. 8.[OSCURATO:PERSONA] sociale Quadrifoglio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale, con atto notificato in data 20/03/2017, sulla base di due motivi. 9.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 10. Entrambe le parti hanno depositato memorie. considerato che: 11.Con il primo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, l. n. 833/1978, dell’art. 6, DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 1363 cod. civ., con riferimento all’art. 12 della Convenzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. 12.Con il secondo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418, primo comma, 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 13. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dal controricorrente ed alla quale la ricorrente non replica nella memoria illustrativa. 14. L’eccezione è fondata poiché nel caso di appello dichiarato inammissibile ex art. 348 bis cod. proc. civ. l’impugnazione in cassazione deve essere proposta nei confronti della sentenza di prime cure, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 3, cod. proc. civ., nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ( o dalla notificazione se anteriore) dell’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità. 15.E’ stato infatti chiarito che in caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis cod.proc.civ., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - decorrente, a norma del successivo art. 348 ter cod. proc. civ., dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame - si identifica in quello "breve" di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ., dovendo intendersi pertanto il riferimento all'applicazione dell'art. 327 cod. proc. civ. "in quanto compatibile" (contenuto nel medesimo art. 348 ter cod. proc. civ.), come limitato ai casi in cui tale comunicazione (o notificazione) sia mancata (cfr. Cass.15235/2015; id. 25115/2015;id.17020/2018) . 16.Nel caso di specie l’ordinanza di inammissibilità è stata comunicata il 22/09/2016 con la conseguenza che la notifica del ricorso avvenuta il 20/3/2017 è tardiva perché eseguita oltre il termine di sessanta giorni. 17.Atteso l’esito del ricorso, in applicazione del principio di soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. 18.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 3000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm