CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32417/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
14/07/2025 della Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva, le conclusioniscritte e la nota spese nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione dilegge e vizio di motivazione per travisamento della prova con riferimentoaffermazione di responsabilità per il delitto di appropriazione indebita, èinammissibile per difetto di specificità, risolvendosi nella mera reiterazione dellemedesime doglianze già dedotte con l'atto di appello e puntualmente disattesedalla Corte territoriale (pag. 5-6); che il motivo non si confronta con leargomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata e si traduce, pertanto, inuna critica soltanto apparente, inidonea ad assolvere la funzione propria delricorso per cassazione, consistente nell'individuazione di specifici vizi delladecisione censurata;Rilevato che, infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenzadi legittimità, la mancanza di specificità del motivo, cui l'art. 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità, ricorre allorchédifetti la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnatae le censure prospettate dal ricorrente, con conseguente omissione di una criticaeffettiva e mirata alla motivazione della sentenza impugnata;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;[OSCURATO:PERSONA] che dalla inammissibilità del ricorso discende, altresì, lacondanna dell’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa alpatrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte diappello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spesedello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli conseparato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002,disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]