CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 48461/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:) PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché oltre a replicare una censura (inerente alla invocata applicabilità dalla causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cod. pen.) già spesa con l'appello e disattesa con argomenti giuridici e logici che non meritano critica alcuna, manca anche di confrontarsi con il motivare svolto sul punto dalla Corte del merito ( pag. 2, III e IV capoverso), così da sovrapporre alla manifesta infondatezza del rilievo anche la aspecificità dello stesso; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022.