CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 settembre 2025
Cassazione n. 16303/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ORISTANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza pronunciata in data 22 settembre 2025 ha confermato, in punto di responsabilità penale, la sentenza del Tribunale di Oristano che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di coltivazione di piante di cannabis dalle quali era possibile ricavare una ingente quantità di marijuana, a seguito di sequestro presso il fabbricato rurale del ricorrente di oltre sei chilogrammi di sole inflorescenze e di circa 44 Kg di piante estirpate, con una percentuale di principio attivo pari a circa 1'11% del peso complessivo. Nel confermare la decisione di primo grado la Corte di appello evidenziava, quanto al riconoscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantità, che le operazioni di "quartatura" e di campionamento del materiale vegetale su cui erano stati eseguiti gli accertamenti della polizia scientifica risultavano correttamente eseguite e che i quantitativi prelevati, come rappresentativi da un lato delle inflorescenze essiccate e, in parte, già confezionate e, dall'altro, dei residui vegetali ancora allo stato grezzo (comprensivi anche di rami e steli delle piante di cannabis), erano stati selezionati in modo da restituire due campioni omogenei che tenessero conto della maggiore incidenza delle inflorescenze rispetto agli steli che pure erano stati considerati. 2. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto ricorso per cassazione la difesa del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], prospettando, con un primo motivo, mancanza della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata in relazione all'accertamento della responsabilità dell'imputato in relazione alla ipotesi aggravata di cui all'art.80, comma 2.dPR 309/9a con particolare riferimento alle illegittime ed erronee modalità di accertamento del principio attivo in relazione alle capacità vegetative delle piante repertate; in particolare si duole del fatto che la motivazione della sentenza impugnata non aveva colto i difetti di campionamento e di selezione degli elementi vegetali. Assumei in particolare. che il vizio dedotto con i motivi di appello non si appuntava sulle modalità di formazione del campione di gr. 260 (campione n.2), estratto dal materiale vegetativo, quanto O:T idoneità rappresentativa dello stesso rispetto ai 46 kg di materiale vegetativo sequestrato, che comprendeva anche i fusti e i rami delle piante estirpate, laddove la ritenuta necessità di omogeneità del campione n.2 (quello appunto rappresentativo delle piante rinvenute nella loro interezza) rispetto al campione n.1 (che si riferiva esclusivamente a inflorescenze), non avrebbe dovuto elidere la relazione tra le inflorescenze (che rappresentano, di regola, circa il 25 per cento della pianta) e il 1complessivo montante vegetativo, che pure avrebbe dovuto essere adeguatamente rappresentato in sede di campionamento al fine di risalire al complessivo THC del materiale vegetativo sequestrato (composto nella massima parte di elementi come arbusti e tronchi che non possedevano alcun principio attivo) 2.1. Con una ulteriore articolazione assume la contraddittorietà della motivazione rispetto al contenuto del Verbale di campionamento e alla Relazione tecnica del RIS da cui emergeva lo stridente contrasto tra la quantità del materiale vegetativo (per oltre 46 Kg di peso) sottoposto a sequestro e a campionamento (in cui prevaleva l'apporto di componenti privi di capacità drogante come rami e tronchi), rispetto al modesto campione utilizzato ai fini della relazione tecnica, che veniva formato dopo essere stato depurato da rami e con una minima incidenza degli steli, così da compromettere la rappresentatività del campione. L'errore di campionamento sopra indicato è tale da scardinare la logicital/datisione impugnata che ha posto a fondamento dell'accertamento tecnico, ai fini della verifica della ipotesi aggravata di cui all'art.801 comma 2 dPr 309/90, un campione non rappresentativo dell'intero, finendo pertanto per riconoscere una percentuale di principio attivo cumulato (oltre 9 per cento) assolutamente sproporzionata rispetto al materiale vegetativo di cui il campione doveva rappresentare un fattore, di talchè tale percentuale non poteva essere applicata per l'intera consistenza del reperto n.2. 3. Sulle conclusioni riportate in epigrafe il ricorso veniva trattato e discusso in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente evidenziato che,,in ossequio a principi ripetutamente affermati da questa Corte,"- in punto di vizio motivazionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: Sez.4, n. 4842 del 2/12/03, Elia, 229369). In tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a 2verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez.1, n.45331 del 17/04/2023, Rv. 285504 - 01). Pertanto, non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più favorevole, valutazione delle risultanze processuali. stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU, n. 47289/03 Rv 226074). Detti principi sono stati ribaditi anche dopo le modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. n. 46 del 2006, che ha introdotto il riferimento ad "altri atti del processo", ed ha quindi, ampliato il perimetro d'intervento del giudizio di cassazione, in precedenza circoscritto "al testo del provvedimento impugnato". La nuova previsione legislativa, invero, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane comunque un giudizio di legittimità, nel senso che il controllo rimesso alla Corte di cassazione sui vizi di motivazione riguarda sempre la tenuta logica, la coerenza strutturale della decisione. Così come sembra opportuno precisare che il travisamento, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. 2. Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente, sia con riferimento alla conforme valutazione operata dai giudici di merito in ordine alle modalità con cui si era proceduto al sequestro e alla repertazione dei sacchi contenenti inflorescenze essiccate e residui vegetali della coltivazione di canapa realizzata dal ricorrente e della successiva attività di quartatura e di campionamento del materiale poi analizzato dal RIS, sia con riferimento agli atti richiamati in sentenza e indicati dalla parte ricorrente (in particolare il verbale con cui era stato eseguito il campionamento e i risultati degli esami tecnici eseguiti dalla Polizia scientifica). 32.1. Premesso che il [OSCURATO:PERSONA] non denuncia un errore di calcolo, né di metodo, nelle analisi tecniche eseguite dal RIS, né assume un travisamento della prova, decisivo al fine dell'accertamento della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], l'asserito errore di campionamento del materiale vegetale per difetto di rappresentatività del campione n.2, questione solo in parte rappresentata dal consulente tecnico del [OSCURATO:PERSONA], dott.Patteri, nel corso del giudizio di primo grado (Sentenza Tribunale di Oristano a pag.5), oltre a non essere stato tempestivamente dedotto in sede di operazioni di campionatura (cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso a partecipare), risulta supportato da premesse meramente congetturali (mancata considerazione della percentuale di rami e steli, pari a circa il 75% della pianta) e da argomenti in fatto (disomogeneità quantitativa dei due campioni a fronte di una ingiustificata omogeneità qualitativa degli stessi a favore delle inflorescenze), che non sono scrutinabili dal giudice di legittimità. Invero, sotto un primo profilo i giudici di merito hanno minutamente riportato l'intera procedura, invero molto articolata, attraverso la quale i Carabinieri della Stazione di Sedilo avevano proceduto al campionamento della canapa oggetto di sequestro (sentenza di primo grado e Verbale di campionamento allegato al ricorso) e hanno evidenziato l'esito delle analisi tecniche, non rilevando aporie o violazioni di legge (art.87 dPR 309/90) che giustificassero la rinnovazione dell'esame tecnico; ciò hanno fatto con un tessuto argomentativo rispettoso dei principi di logicità e non contraddittorietà. Sotto un diverso profilo l'asserito errore di campionamento, ribadito dal ricorrente nei motivi di ricorso per cassazione, non risulta assistito dal carattere di decisività in quanto, pure a volere riconoscere uno sbilanciamento nella formazione dei campioni, come prospettato dalla difesa tecnica del [OSCURATO:PERSONA], i risultati della relazione tecnica del RIS forniscono un valore del principio attivo, ricavato dalla somma dei due campioni (4,5 Kg), pari ad oltre il doppio del valore individuato come soglia ai fini di ravvisare l'ingente quantità prevista dall'at.80, comma 2 dPR 309/90 (Sez.Un., n.36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150 - 01; Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01). Sul punto il ricorrente non ha neppure prospettato il carattere di decisività del supposto errore di campionatura, se non mediante la prospettazione di argomenti, come sopra evidenziato, generici o congetturali che presuppongono accertamenti di fatto non proponibili in sede di legittimità. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa 4_- delle Ammende che, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., viene determinata dome da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M