CassazionedecretoSezione LDecisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 32871/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22461-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e Oggetto R.G.N. 22461/2019 Cron. Rep. Ud. 24/10/2023 CC difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 450/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/01/2019 R.G.N. 321/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Genova, è stato respinto il ricorso in opposizione proposto dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso il decreto con il quale era stato alla medesima ingiunto di pagare a [OSCURATO:PERSONA] un importo a titolo di produttività collettiva cd. “specifica” per gli anni dal 2010 al 2014 ed è stata confermata, tra l’altro, la statuizione con la quale l’“[OSCURATO:PERSONA]”, quale ente utilizzatore, era stato condannato a manlevare la società somministratrice di quanto tenuta a versare al lavoratore in forza della predetta pronunzia;in particolare, il giudice del gravame ha affermato, per quanto qui interessa, che, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 276 del 2003, “ratione temporis” applicabile, «I contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delleerogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all ’ andamento economico dell ’ impresa » , precisando che la “[OSCURATO:SOCIETA]” aderiva al c . c . n . l . Assolavoro, il cui art. 26 disponeva che i lavoratori in somministrazione fossero esclusi dal premio di risultato solo nell’ipotesi in cui il contratto collettivo dell’utilizzatore lo prevedesse esplicitamente; il che non si era verificato nel caso di specie, anche perché gli accordi aziendali stipulati dall’“Istituto” erano solo volti ad individuare il conseguimento negli anni degli obiettivi prefissati e non potevano escludere certe categorie di lavoratori dal diritto di partecipare al piano incentivante, avuto anche riguardo al principio di parità di trattamento sancito dall’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva dell’Unione 1999/70/CE; il predetto giudice ha poi aggiunto che l’accertamento, contenuto in una sentenza di primo grado (i.e.: n. 320/2016) attinente a diverso procedimento, concernente il mancato riconoscimento del premio di risultato in favore dei lavoratori somministrati, non potesse avere efficacia di giudicato nel presente giudizio, riguardando il procedimento in questione un lavoratore somministrato diverso; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’“[OSCURATO:PERSONA]” (da ora “Istituto”), affidato a tre motivi;[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato con memoria; la “[OSCURATO:SOCIETA].” (da ora “[OSCURATO:SOCIETA]”) ha resistito altresì con controricorso,chiedendo accertarsi e dichiararsi l’insussistenza del diritto del lavoratore a percepire compensi a titolo di produttività collettiva cd. “specifica”, nonché la conferma della sentenza impugnata “in relazione al punto sulla manleva contrattuale esistente tra l’agenzia e l’utilizzatrice”; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 24 ottobre 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). Considerato che: con il primo motivo l’“Istituto” ricorrente- denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. - si duole che il giudice del gravameabbia, da un lato, ritenuto non accertata, nel giudizio di appello definito con sentenza n. 166/2017, concernentealtro procedimento, la questione della insussistenza del diritto dei lavoratori somministrati al premio oggetto di causa, nonché, dall’altro, affermato l’irrilevanza dell’accertamento negativo compiuto nel predetto procedimento dal tribunale, omettendo di considerare che l’efficacia di giudicato avrebbe dovuto riguardare l’“Istituto” e la società, in tutte le controversie nascenti dalla medesima gara di appalto e dal medesimo contratto “commerciale” di somministrazione; con il secondo motivo - denunciando violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 70 del d.lgs. n. 276 del 2003 e all’art. 3 Cost., violazione e/o falsa applicazione degli artt.4, commi 2 e 4, 32, comma 1, lett. g), 38, comma 3, lett. c), del c.c.n.l. 7 aprile 1999, 32, comma 7, del c . c . n . l . 20 settembre 2001 in relazione agli accordi integrativi aziendali 2010-2015, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 79 del d.lgs. n. 163 del 2006, violazione del principio della “lex specialis”, violazione dell’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 e della direttiva dell’Unione 1999/70/CE recepita dal d.lgs. n. 368 del 2001, in relazione agli artt. 10, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001, e 29, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 81 del 2015, nonché in relazione agli artt. 8, 10 e 11 del d.lgs. n. 288 del 2003 e agli artt. 12 e 12 bis del d.lgs. n. 502 del 1992, e, infine, difetto dei presupposti per la manleva contrattuale di cui all’art. 3 delle condizioni generali di appalto, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3e 5, c.p.c. -lamenta che il predetto giudiceabbia erroneamente affermato, da un lato, che la “[OSCURATO:SOCIETA]” aderisse al c.c.n.l. “Assolavoro” (in quanto “Il contratto di somministrazione è chiaro nello stabilire che il contratto del Sig. [OSCURATO:PERSONA] è disciplinato dal CCNL della Sanità pubblica”) e, dall’altro, che nessuna esclusione - ad eccezione di quella riguardante i dipendenti con contratto a termine inferiore a quattro mesi - era prevista dai contratti aziendali; infatti, il c.c.n.l. della “[OSCURATO:PERSONA]” demandava ai contratt i aziendal i integrativ i - non correttamente interpretati ed intesi dalla sentenza impugnata -la materia della produttività, che, a sua volta, non prevedeva a favore dei lavoratori interinali quote incentivanti per obiettivi specifici da raggiungere; si duole, infine, che la Corte territoriale - nel ravvisare l’illegittimità dell’eventuale esclusione del premio di produttività «per violazione del principio di parità di trattamento sancito dall’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva dell’Unione 1999/70/CE»- non abbia tenuto conto dell’art. 10, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001, il quale prevede che “Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall’applicazione del seguente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti”; con il terzo motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. - deduce che dall’erroneità della sentenza impugnata discende altresì l’erroneità della parte “in cui non ha riformato la sentenza di primo grado laddove ha disposto la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:SOCIETA] le spese del primo grado di giudizio”. Ritenuto che: il primo motivo è inammissibile, poichénon rivestendo l’[OSCURATO:PERSONA] la qualità di parte nel diverso procedimento indicato dall’“Istituto”, l’accertamento ivi contenuto -non rilevando se in base già alla sentenza del tribunale o a quella del giudice di appello - non può far stato nel presente giudizio (cfr., sul punto, tra le altre, Cass.7/06/2021, n. 15817: «L’autoritàdel giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limit i degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone, quindi, che la ca usa precedente e quella in atto abbiano in comun e , oltre ai soggetti, anche il “petitum”e la “causa petendi”, restando irrilevante, a tal fine, l’eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminar e per pervenire alla decisione»); sicché , dal giudicato attinente al procedimento in questione non può derivare alcuna preclusione al conseguimento, ad opera del lavoratore, della posta economica rivendicata; la seconda censura è altresì inammissibile, poichémira, in origine, a porre in discussione il principale presupposto di fatto posto a base della decisione, ossia l’adesione della “[OSCURATO:SOCIETA]” al c.c.n.l. “Assolavoro”, limitandosi ad evidenziare che “Il contratto di somministrazione è chiaro nello stabilire che il contratto del Sig. [OSCURATO:PERSONA] è disciplinato dal CCNL Sanità pubblica”, ma senza indicare, mediante apposito motivo -non coincidente con la violazione di legge in concreto dedotta - , l’errore di apprezzamento e/o valutazione compiuto dal giudice; il che conduce , già sol per tale r agione, a disattendere gli ulteriori profili di doglianza avanzati, in quanto incentrati tutti sull’assunto che la contrattazione aziendale in cui era parte l’“Istituto” non avesse previsto la quota incentivante “specifica” per gli interinali, dovendo invece il riconoscimento di tale quota ritenersi correlato, secondo la ricostruzione, non adeguatamente censurata,operata dalla Corte territoriale, alla sua mancata esplicita esclusione; va per conseguenza disatteso anche il terzo motivo; l’“Istituto”ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con distrazione, nonché nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].”; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’“Istituto” ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’“Istituto” ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 3.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, condistrazione, nonché nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].”, che liquida in euro 3.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’“Istituto” ricorrente, dell’ulteriore importo