CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 03431/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13023/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2299/2021 depositata il 26/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale unica erede della madre, [OSCURATO:PERSONA], aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 85.000,00 a titolo di risarcimento del danno; a tal fine adduceva di avere venduto un immobile, di cui era comproprietaria con la madre, per il corrispettivo dichiarato lire 190.000.000,00; l’Agenzia delle Entrate di Firenze aveva successivamente rettificato il prezzo di vendita nel maggiore importo di lire 745.484.000,00 inviando all’acquirente e alle venditrici un avviso di rettifica e di liquidazione dell’importo di € 61.426,12 a titolo di maggiori imposte (registro, ipotecarie e catastali, interessi e sanzioni); la società acquirente aveva richiesto l’assistenza di [OSCURATO:PERSONA], mentre l’attrice e la madre si erano rivolte a [OSCURATO:PERSONA]; venditrici ed acquirente si erano accordate per la predisposizione di un’istanza di accertamento con adesione dove era indicato come referente “per semplicità” il solo [OSCURATO:PERSONA]; l’istanza era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA], il quale, però, in seguito, non si era presentato all’incontro per il contraddittorio fissato dall’Agenzia delle Entrate, sicché quest’ultima, nonostante si fosse resa disponibile ad un concordato con riduzione del dovuto ad € 13.000,00, aveva provveduto ad iscrivere a ruolo l’intera somma originariamente richiesta alle parti della compravendita; l’attrice aveva presentato ricorso in sede tributaria, dichiarato inammissibile “per mancata impugnazione dell’avviso di accertamento”, aveva presentato un’istanza in autotutela, anch’essa respinta; infine, aveva pagato alla Società di riscossione per la Provincia di Firenze la somma di € 79.990,04, oltre ad € 3.910,14 per la cancellazione dell’ipoteca esattoriale che medio tempore l’Agenzia delle Entrate aveva iscritto su altri immobili di sua proprietà nonché di proprietà della madre; [OSCURATO:PERSONA] contestando in toto la ricostruzione dei fatti di parte attrice e respingendo ogni addebito di responsabilità professionale, deduceva di non avere mai ricevuto alcun mandato professionale per il disbrigo della pratica di accertamento con adesione come provato dall’istanza di accertamento stessa - in cui figurava unicamente [OSCURATO:PERSONA] - e che comunque non sussisteva alcun nesso di causalità tra la sua condotta e il danno patito dalla ricorrente atteso che la mancata presentazione all’ incontro fissato dall’Agenzia delle Entrate non poteva essere a lui ascritta ma, se del caso, al professionista indicato quale referente; con la sentenza n. 1826/2016, il Tribunale di Firenze aveva accolto la domanda proposta dall’attrice e condannato il convenuto al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi € 66.990,04, oltre a rivalutazione e interessi; con sentenza n. 2299/2021, la Corte d’Appello di Firenze ha respinto il gravame di [OSCURATO:PERSONA], e ha confermato la sentenza appellata; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze, formulando tre motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è dedotta “violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 cod. proc. civ. ovvero vizio di motivazione in riferimento alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste sul punto decisivo della controversia”; dopo avere prospettato una diversa ricostruzione dei fatti di causa rispetto a quella emergente dalla sentenza impugnata, il ricorrente censura la statuizione con cui la Corte d'Appello ha rigettato le sue istanze istruttorie, ritenendole: “prove ipotetiche, costituite da valutazioni in merito all’assenza del rapporto professionale”: la censura è inammissibile perché attinge il giudizio di rilevanza della prova ai fini del giudizio di fatto riservato al giudice del merito; deve escludersi che la censura possa essere scrutinata sotto il profilo del vizio motivazionale stante la presenza di doppia conforme e, quindi, la preclusione di cui all’art. 348 ter ultimo comma cod.proc.civ. 2) con il secondo motivo, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per “violazione e falsa applicazione dell’art 7 co 1 bis d.lgs 218/97, recante “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”, il quale specifica che “Il contribuente può farsi assistere da un rappresentante munito di procura speciale, nelle forme previste dall’art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, cioè con procura speciale conferita per iscritto e con firma autentica, pena la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a 5.000,00”; il motivo è inammissibile, perché non si confronta e non confuta la ratio de cidendi della sentenza impugnata che ha ritenuto irrilevante il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse ricevuto una procura speciale, stante che il mandato professionale si estende, in modo sostanziale, anche riguardo ad impegni di tipo professionale che il professionista assuma di fatto nei confronti dei propri clienti; 3) con il terzo motivo, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., alla sentenza impugnata si imputa “violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2043 c.c per mancanza della prova del nesso causale tra l’operato del professionista e i danni riportati dalla resistente e/o comunque per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”; secondo la Corte d'Appello i danni immediatamente e direttamente imputabili alla condotta negligente del professionista erano quelli derivanti dalla maggiore imposta accertata in via definitiva dall’Agenzia delle Entrate o comunque cristallizzata allo spirare dei termini per il ricorso in Commissione Tributaria e corrisposta con le relative voci accessorie (€ 79.990,04 (...) ) rispetto a quanto sarebbe stato presumibilmente corrisposto in caso di diligente esperimento dell’accertamento con adesione (€ 13.000,00); il danno, in sostanza, sarebbe stato cagionato dallo spirare dei termini ultimi per raggiungere l’accordo ad un concordato che prevedeva la riduzione dell’imposta ad € 13.000,00 con la possibilità di dilazionamento”; il ricorrente deduce che il decorso del predetto termine infruttuosamente non gli sarebbe imputabile, perché quand’anche gli fosse stato conferito l’incarico di “seguire la pratica”, è circostanza non contestata e risultante per tabulas che [OSCURATO:PERSONA] era l’unico professionista abilitato a ricevere le notificazioni e le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate; sostiene, in aggiunta, di essere venuto a conoscenza dello spirare dei termini soltanto quando su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] si era messo in contatto con la responsabile della procedura, come risultava dalla corrispondenza intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], per giungere alla conclusione che, anche ammettendo di avere ricevuto un incarico professionale dalle sue clienti, una corretta esecuzione dello stesso non avrebbe comunque impedito l’evento né con certezza, né alla stregua di un giudizio di maggior probabilità, ma solamente semmai ridotto il rischio dell’evento; il motivo non merita accoglimento, perché il ricorrente censura l’accertamento in fatto del nesso di causalità riservato al giudice del merito (Cass. 9/12/2021, n. 39084, ex multis); l'accertamentodel nesso di causa, e segnatamente del nesso tra una condotta inadempiente e il danno, è unaccertamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile solo per difetto di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo: vizio nel caso di specie non spendibile, stante la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter ultimo comma cod.proc.civ.; nell'ipotesi di “doppiaconforme”, prevista dall'articolo 348 ter, comma 5° cod.proc.civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.25/02/2022, n.6295); 3) il ricorso è inammissibile; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidandole in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessoridi legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella mi