CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37197/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appe lo di Lecce ha revocato il beneficio dell'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del Tridunale di Lecce del 23 novembre 2011, in relazione alla pena inflittagli dalla sentenza emessa della medesima Corte di appello, in data 19 febtre io 2009. 2. Avverso il predetto provvedimento, il [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. La Corte distrettuale, in violazione dell'art. 172 cod. pen., ha revocato l'indulto in riferimento ad una pena già estinta, omettendo di valutare correttamente le emergenze processuali. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo basato su motivi manifestamente infondati. 3. Secondo l'indirizzo ermeneutico, fatto proprio ancie dal massimo consesso nomofilattico, «Nel caso in cui l'esecuzione della pena Si:3 subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre iella data d'irreiocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della refoca del beneficio» (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. : 61399). Correttamente, pertanto, la Corte salentina ha disposto l'impugnata revcca posto che la sentenza di condanna, che ne costituisce il presupposto, è divenu:a irrevocabile dopo il 24 settembre 2016 (data di emissione della sentenza), data dalla quale, pertanto, ha cominciato a decorrere un termine prescrizionale, con cgni evidenza non ancora consumatosi in quanto pari a dieci anni in ragione della pena inflitta. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sens dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedinento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazone (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determina-e in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor .ente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 apr