CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 1989
Cassazione n. 03626/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/07/1989 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 30468/2021i - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che, dichiarando di non doversi procedere per i capi D, E, F, G, perché estinti per prescrizione, ha rideterminato la pena per i restanti reati di furto in abitazione aggravati dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose e di danneggiamento; Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione dei reati da parte della Corte di merito — è manifestamente infondato, atteso che, nel caso di specie, considerando quale data di commissione dei fatti di cui ai capi A, B e C le date dell'i novembre 2010 e del 2 novembre 2010 e tenuto conto dei giorni di sospensione pari a 632 (per i rinvii dal 3.5.23 al 7.7.24 su istanza difesa, del 14.6.17 al 27.9.17 per astensione, dal 28.3.18 al 25.10.18 per istanza difesa, dal 25.10.18 al 12.12.18 per istanza difesa, dal 12.12.18 al 9.1.19 per istanza difesa, dal 9.1.19 al 21.2.19 per istanza difesa, dal 21.2.19 al 4.7.19 per istanza difesa), si giunge ai termini massimi di prescrizione del 22.01.2025 e del 23.01.2025, termini non ancora maturati; Considerato che il secondo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza — è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; in ogni caso, i giudici di merito hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità (si veda, in particolare, pag. 2 del provvedimento impugnato) e il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni della Corte territoriale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle