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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34468/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27353/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di presidente p.t. dell'ASSO- [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall o Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaMonte Zebio, n. 37, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAR- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RECU- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Catania n. 1899/19, depositata il 16 agosto 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 agosto 2019, la Corte d'appello di Catania ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] non riconosciuta [OSCURATO:PERSONA], avverso la sen- tenza emessa il 10 maggio 2019, con cui il Tribunale di Catania aveva dichia- rato il fallimento di entrambi, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- cupero e [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che erano rimaste incensurate l'assoggettabilità a fallimento dell'[OSCURATO:PERSONA], in relazione all'attività imprenditoriale esercitata, e del Grassia, per aver agito in nome e per conto dell'[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ritenuto provato il superamento della soglia di fallibilità di cui all'art. 15 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, confermando l'utilizzabilità, a tal fine, dei dati riportati nel modello Unico 2018, in quanto recante una dichiarazione prove- niente dalla stessa debitrice e ad essa sfavorevole, ed osservando che, seb- bene i debiti dallo stesso risultanti risalissero al 31 dicembre 2017, non era stata fornita la prova dell'intervenuta estinzione degli stessi in epoca ante- riore alla dichiarazione di fallimento, essendo stata prodotta una relazione di parte, la quale indicava un importo inferiore, senza alcuna giustificazione, e non riportava né i debiti verso le banche né gli altri debiti riportati nel modello Unico 2018.

Quanto al superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, secondo comma, della legge fall., la Corte ha ritenuto generiche le censure riflettenti l'inconciliabilità dei dati esposti nei bilanci e quelli riportati nelle dichiarazioni fiscali, reputando inoltre insufficiente la relazione di parte depositata dai re- clamanti, la quale, oltre ad avere un'efficacia probatoria del tutto marginale, si fondava sull'esame di documentazione contabile insufficiente e priva delle annotazioni richieste dall'art. 2215-biscod. civ., e nulla attestava in ordine all'attendibilità ed alla regolare tenuta delle scritture contabili.

Precisato che la scelta del regime di contabilità semplificata non sottrae l'imprenditore alla osservanza degli obblighi previsti dall'art. 2214 cod. civ., ha ritenuto non as- solto l'onere di dimostrare la carenza del requisito soggettivo, gravante a ca- rico dell'imprenditore, in applicazione del principio di prossimità della prova, e da adempiersi innanzitutto attraverso la produzione dei bilanci, la cui omis- sione si risolve in danno del debitore.

La Corte ha infine escluso l'ammissibilità della c.t.u. sollecitata dai recla- manti ai fini dell'accertamento del mancato superamento delle sogliedi falli- bilità, ritenendola meramente esplorativa, in mancanza della produzione della documentazione contabile.

3. Avverso la predetta sentenza il Grassia, in proprio e nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria.

Gl'intimatinon hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, si rileva che, unitamente alla memoria di cui all'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la difesa dei ricorrenti ha prodotto in giudizio il de- cretoemesso dal Tribunale di Catania il 12 luglio 2021, con cui è stata dispo- sta la chiusura del fallimento, per insufficienza di attivo, ed ha chiesto dichia- rarsi conseguentemente cessata la materia del contendere.

Tale richiesta non può essere accolta, trovando applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la chiusura del fallimento non rende improcedibile l'impugnazione della relativa sentenza, né impedisce la prosecuzione del relativo giudizio in contraddittorio anche del curatore, la cui legittimazione non viene meno, dal momento che in tale giu- dizio si discute se il debitore doveva essere dichiarato fallito o meno, e perciò se lo stesso curatore doveva essere nominato al suo ufficio(cfr. Cass., Sez.

VI, 15/06/2018, n. 15782; 30/10/2013, n. 24540; Cass., Sez.

I, 8/02/2016, n. 2399).

2. Con il primo motivo d'impugnazione,i ricorrenti denuncia no la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 15, ultimo comma, della legge fall. e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ.,nonché l'omesso esame di un fatto contro- verso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel ritenere superata la soglia prevista dall'art. 15 cit., la sentenza impugnata si è limitata a fare riferimento alla dichiarazione fiscale dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale non ha natura di atto ne- goziale e dispositivo, ma integra una dichiarazione di scienza o di giudizio, non avente valore vincolante nelle controversie relative ai rapporti non tribu- tari.

Precisato inoltre che l'onere di provare il superamento della predetta soglia incombe al fallimento e ai creditori, osservanoche la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'ammontare dei debiti accertati nell'istruttoria falli- mentare né delle censure da loro mosse al calcolo dei debiti erariali.

3. Con il secondo motivo,i ricorrent i deduc ono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. e dell'art. 18, decimo comma, della legge fall., nonché la nullità della sentenza impugnata per illogicità e contrad- dittorietà della motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver ri- tenuto provato il superamento della soglia prevista dall'art. 15, ultimo com- ma, della legge fall. sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni fiscali della [OSCURATO:PERSONA], ritenute inattendibiliai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 1, secondo comma, della legge fall., e per aver escluso l'ammissibilità della c.t.u. da loro richiesta ai fini della dimostrazione dello sgravio totale dei debiti previdenziali, senza tenere conto delle censure da loro mosse al calcolo dei debiti erariali e dell'avvenuta produzione della necessaria documenta- zione.

4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto profili diversi della medesima questione, sono inammissibili.

E' purvero, infatti, che, come ripetutamente affermato dalla giurispru- denza di legittimità, il superamento della soglia di cui all'art. 15, secondo comma, della legge fall., finalizzataad esentare dal concorso le crisi d'impresa di modeste dimensioni oggettive, si configura non già quale fatto impeditivo, ma qualecondizione per la dichiarazione di fallimento, sicché non è oggetto di un onere probatorio posto a carico del debitore ai sensi dell'art. 2697, se- condo comma, cod. civ., ma deve essere riscontrato d'ufficio dal tribunale, sulla base degli atti dell'istruttoria prefallimentare (cfr. Cass., Sez.

I, 11/05/ 2022, n. 15045; 29/03/2019, n. 8965; Cass., Sez.

VI, 27/01/2022, n. 2411).

Nella specie, tuttavia, la sussistenza della predetta condizione è stata positi- vamente accertata dalla sentenza impugnata sulla base dell'indebitamento emergente dalla dichiarazione dei redditi dell'[OSCURATO:PERSONA] relativa all'anno 2017, le cui risultanze, pur non essendo state aggiornate alla data della de- cisione, sono state ritenute non inficiate dalla relazione di parte depositata dai reclamanti, in virtù dell a considerazione che quest'ultima , oltre a non spiegarele ragioni del minore indebitamento in essa indicato relativamente al medesimo anno, non recava neppure l'allegazione dell'intervenuta estin- zione di tali debiti, nel periodo successivo alla presentazione della predetta dichiarazione, e non prendeva comunque in considerazione i debiti verso le banche ed altri debiti d'importo piuttosto elevato riportati nelladichiarazione dei redditi.

La ritenuta insufficienza degli elementi contrari addotti dai ricorrenti con- sente di ritenere giustificate le conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale sulla base delle risultanze delle dichiarazioni dei redditi, la cui funzione tipi- camente fiscale, pur impedendo di attribuire alle stesse una portata vinco- lante nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario, non costituisce ostacolo alla loro utilizzazione da parte del giudice, come elementi di prova liberamente valutabili ai fini della formazione del proprio convinci- mento, sullo stesso piano di altre risultanze probatorie eventualmente acqui- site (cfr. Cass., Sez.

VI, 16/09/2015, n. 18196; Cass., Sez.

I, 12/06/2006, n. 13592; 19/06/2003, n. 9806).

Ness una contraddizione è poi ravvisabile tra l'affidabilità riconosciuta ai dati riportati nelle dichiarazioni fiscali dell'As- sociazione ed il giudizio d'inattendibilità formulato dalla Corte territoriale ai fini dell'accertamento dei requisiti di fallibilità previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge fall., il quale non si riferisce alle predette dichiarazioni, ma ai dati emergenti dalla documentazione contabile prodotta in giudizio, della cui diversità da quelli dichiarati a fini fiscali i reclamanti, come rilevato dalla sentenza impugnata, non erano stati in grado di spiegare le ragioni.

Nel censurare il predetto apprezzamento, i ricorrenti non sono d'altronde in grado d'indicare elementi di fatto indebitamente trascurati dalla sentenza impugnata ed idonei ad orientare in senso diverso la decisione, ma si limitano ad insistere sulle differenti conclusioni cui era pervenuta la sentenza di primo grado, da ritenersi superate per effetto degli elementi presi in considerazione dalla Corte d'appello, nonché sull'erronea determinazione dell'importo dei de- biti nei confronti dell'Erario, la cui modesta incidenza, rispetto all'importo complessivo dell'esposizione debitoria desunta dalle dichiarazioni fiscali, con- sente tuttavia di escludere la portata decisiva dell'errore di calcolo addebitato alla Corte territoriale.

Incensurabile deve ritenersi infine il rigetto dell'istanza di ammissione della c.t.u. avanzata dai reclamanti, trattandosi di un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso ad una valutazione discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento, avente carattere discrezionale, risulta nella specie congruamente giustificato con il carattere meramente esplorativo della richiesta, in considerazione della mancata pro- duzione in giudizio della necessaria documentazione contabile (cfr. Cass., Sez.

VI, 13/01/2020, n. 326; Cass., Sez.

V, 9/10/2019, n. 25253; Cass., Sez.

I, 5/07/2007, n. 15219).

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra prov- vedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl'intimati.

P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27353/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di presidente p.t. dell'ASSO- [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall o Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaMonte Zebio, n. 37, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAR- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RECU- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Catania n. 1899/19, depositata il 16 agosto 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 agosto 2019, la Corte d'appello di Catania ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] non riconosciuta [OSCURATO:PERSONA], avverso la sen- tenza emessa il 10 maggio 2019, con cui il Tribunale di Catania aveva dichia- rato il fallimento di entrambi, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- cupero e [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che erano rimaste incensurate l'assoggettabilità a fallimento dell'[OSCURATO:PERSONA], in relazione all'attività imprenditoriale esercitata, e del Grassia, per aver agito in nome e per conto dell'[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ritenuto provato il superamento della soglia di fallibilità di cui all'art. 15 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, confermando l'utilizzabilità, a tal fine, dei dati riportati nel modello Unico 2018, in quanto recante una dichiarazione prove- niente dalla stessa debitrice e ad essa sfavorevole, ed osservando che, seb- bene i debiti dallo stesso risultanti risalissero al 31 dicembre 2017, non era stata fornita la prova dell'intervenuta estinzione degli stessi in epoca ante- riore alla dichiarazione di fallimento, essendo stata prodotta una relazione di parte, la quale indicava un importo inferiore, senza alcuna giustificazione, e non riportava né i debiti verso le banche né gli altri debiti riportati nel modello Unico 2018. Quanto al superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, secondo comma, della legge fall., la Corte ha ritenuto generiche le censure riflettenti l'inconciliabilità dei dati esposti nei bilanci e quelli riportati nelle dichiarazioni fiscali, reputando inoltre insufficiente la relazione di parte depositata dai re- clamanti, la quale, oltre ad avere un'efficacia probatoria del tutto marginale, si fondava sull'esame di documentazione contabile insufficiente e priva delle annotazioni richieste dall'art. 2215-biscod. civ., e nulla attestava in ordine all'attendibilità ed alla regolare tenuta delle scritture contabili. Precisato che la scelta del regime di contabilità semplificata non sottrae l'imprenditore alla osservanza degli obblighi previsti dall'art. 2214 cod. civ., ha ritenuto non as- solto l'onere di dimostrare la carenza del requisito soggettivo, gravante a ca- rico dell'imprenditore, in applicazione del principio di prossimità della prova, e da adempiersi innanzitutto attraverso la produzione dei bilanci, la cui omis- sione si risolve in danno del debitore. La Corte ha infine escluso l'ammissibilità della c.t.u. sollecitata dai recla- manti ai fini dell'accertamento del mancato superamento delle sogliedi falli- bilità, ritenendola meramente esplorativa, in mancanza della produzione della documentazione contabile. 3. Avverso la predetta sentenza il Grassia, in proprio e nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Gl'intimatinon hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si rileva che, unitamente alla memoria di cui all'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la difesa dei ricorrenti ha prodotto in giudizio il de- cretoemesso dal Tribunale di Catania il 12 luglio 2021, con cui è stata dispo- sta la chiusura del fallimento, per insufficienza di attivo, ed ha chiesto dichia- rarsi conseguentemente cessata la materia del contendere. Tale richiesta non può essere accolta, trovando applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la chiusura del fallimento non rende improcedibile l'impugnazione della relativa sentenza, né impedisce la prosecuzione del relativo giudizio in contraddittorio anche del curatore, la cui legittimazione non viene meno, dal momento che in tale giu- dizio si discute se il debitore doveva essere dichiarato fallito o meno, e perciò se lo stesso curatore doveva essere nominato al suo ufficio(cfr. Cass., Sez. VI, 15/06/2018, n. 15782; 30/10/2013, n. 24540; Cass., Sez. I, 8/02/2016, n. 2399). 2. Con il primo motivo d'impugnazione,i ricorrenti denuncia no la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 15, ultimo comma, della legge fall. e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ.,nonché l'omesso esame di un fatto contro- verso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel ritenere superata la soglia prevista dall'art. 15 cit., la sentenza impugnata si è limitata a fare riferimento alla dichiarazione fiscale dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale non ha natura di atto ne- goziale e dispositivo, ma integra una dichiarazione di scienza o di giudizio, non avente valore vincolante nelle controversie relative ai rapporti non tribu- tari. Precisato inoltre che l'onere di provare il superamento della predetta soglia incombe al fallimento e ai creditori, osservanoche la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'ammontare dei debiti accertati nell'istruttoria falli- mentare né delle censure da loro mosse al calcolo dei debiti erariali. 3. Con il secondo motivo,i ricorrent i deduc ono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. e dell'art. 18, decimo comma, della legge fall., nonché la nullità della sentenza impugnata per illogicità e contrad- dittorietà della motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver ri- tenuto provato il superamento della soglia prevista dall'art. 15, ultimo com- ma, della legge fall. sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni fiscali della [OSCURATO:PERSONA], ritenute inattendibiliai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 1, secondo comma, della legge fall., e per aver escluso l'ammissibilità della c.t.u. da loro richiesta ai fini della dimostrazione dello sgravio totale dei debiti previdenziali, senza tenere conto delle censure da loro mosse al calcolo dei debiti erariali e dell'avvenuta produzione della necessaria documenta- zione. 4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto profili diversi della medesima questione, sono inammissibili. E' purvero, infatti, che, come ripetutamente affermato dalla giurispru- denza di legittimità, il superamento della soglia di cui all'art. 15, secondo comma, della legge fall., finalizzataad esentare dal concorso le crisi d'impresa di modeste dimensioni oggettive, si configura non già quale fatto impeditivo, ma qualecondizione per la dichiarazione di fallimento, sicché non è oggetto di un onere probatorio posto a carico del debitore ai sensi dell'art. 2697, se- condo comma, cod. civ., ma deve essere riscontrato d'ufficio dal tribunale, sulla base degli atti dell'istruttoria prefallimentare (cfr. Cass., Sez. I, 11/05/ 2022, n. 15045; 29/03/2019, n. 8965; Cass., Sez. VI, 27/01/2022, n. 2411). Nella specie, tuttavia, la sussistenza della predetta condizione è stata positi- vamente accertata dalla sentenza impugnata sulla base dell'indebitamento emergente dalla dichiarazione dei redditi dell'[OSCURATO:PERSONA] relativa all'anno 2017, le cui risultanze, pur non essendo state aggiornate alla data della de- cisione, sono state ritenute non inficiate dalla relazione di parte depositata dai reclamanti, in virtù dell a considerazione che quest'ultima , oltre a non spiegarele ragioni del minore indebitamento in essa indicato relativamente al medesimo anno, non recava neppure l'allegazione dell'intervenuta estin- zione di tali debiti, nel periodo successivo alla presentazione della predetta dichiarazione, e non prendeva comunque in considerazione i debiti verso le banche ed altri debiti d'importo piuttosto elevato riportati nelladichiarazione dei redditi. La ritenuta insufficienza degli elementi contrari addotti dai ricorrenti con- sente di ritenere giustificate le conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale sulla base delle risultanze delle dichiarazioni dei redditi, la cui funzione tipi- camente fiscale, pur impedendo di attribuire alle stesse una portata vinco- lante nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario, non costituisce ostacolo alla loro utilizzazione da parte del giudice, come elementi di prova liberamente valutabili ai fini della formazione del proprio convinci- mento, sullo stesso piano di altre risultanze probatorie eventualmente acqui- site (cfr. Cass., Sez. VI, 16/09/2015, n. 18196; Cass., Sez. I, 12/06/2006, n. 13592; 19/06/2003, n. 9806). Ness una contraddizione è poi ravvisabile tra l'affidabilità riconosciuta ai dati riportati nelle dichiarazioni fiscali dell'As- sociazione ed il giudizio d'inattendibilità formulato dalla Corte territoriale ai fini dell'accertamento dei requisiti di fallibilità previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge fall., il quale non si riferisce alle predette dichiarazioni, ma ai dati emergenti dalla documentazione contabile prodotta in giudizio, della cui diversità da quelli dichiarati a fini fiscali i reclamanti, come rilevato dalla sentenza impugnata, non erano stati in grado di spiegare le ragioni. Nel censurare il predetto apprezzamento, i ricorrenti non sono d'altronde in grado d'indicare elementi di fatto indebitamente trascurati dalla sentenza impugnata ed idonei ad orientare in senso diverso la decisione, ma si limitano ad insistere sulle differenti conclusioni cui era pervenuta la sentenza di primo grado, da ritenersi superate per effetto degli elementi presi in considerazione dalla Corte d'appello, nonché sull'erronea determinazione dell'importo dei de- biti nei confronti dell'Erario, la cui modesta incidenza, rispetto all'importo complessivo dell'esposizione debitoria desunta dalle dichiarazioni fiscali, con- sente tuttavia di escludere la portata decisiva dell'errore di calcolo addebitato alla Corte territoriale. Incensurabile deve ritenersi infine il rigetto dell'istanza di ammissione della c.t.u. avanzata dai reclamanti, trattandosi di un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso ad una valutazione discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento, avente carattere discrezionale, risulta nella specie congruamente giustificato con il carattere meramente esplorativo della richiesta, in considerazione della mancata pro- duzione in giudizio della necessaria documentazione contabile (cfr. Cass., Sez. VI, 13/01/2020, n. 326; Cass., Sez. V, 9/10/2019, n. 25253; Cass., Sez. I, 5/07/2007, n. 15219). 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra prov- vedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl'intimati. P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presu
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