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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2021

Cassazione n. 09092/2022

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 34341-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2303/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale , con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, ha rigettato l'appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ragusa, che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. contro il silenzio rifiuto dell'istanza della stessa contribuente di adesione al p.v.c. della G.d.F. dell'i dicembre 2008, nonché contro due avvisi d'accertamento, attinenti gli anni d'imposta 2006 e 2007, emessi sulla scorta di quest'ultimo atto.

La contribuente si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Considerato che: 1.Con l'unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 83, comma 18, del d.l. n. 112del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, nonché dell'art. 5 bis del d.lgs. n. 218 del 1997.

Assume infatti la ricorrente, nella sostanza, che il giudice a quo avrebbe errato nel ritenere che l'effettuazione, da parte Ric. 2019 n. 34341 sez.

MT - ud. 19-10-2021 -2- della contribuente, della comunicazione dell'adesione, prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con modalità diverse da quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e senza allegazione della copia di un documento di identità della persona fisica dichiarante, non sia nulla, come invece dovrebbe concludersi in base alli art. 4, comma 1, del medesimo provvedimento.

Il relatore ha formulato la seguente proposta: « L'art. 83, comma 18-quater, del Decreto-legge del 25/06/2008 n. 112, convertito con modifica da Legge n. 133 del 06/08/2008, non dispone che le modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente, prevista dall'articolo 5- bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, debbano essere adottate a pena di nullità, come invece stabilisce l'art. 4, comma 1, di quest'ultimo.

La stessa circolare n. 55/E/2008, invocata dalla ricorrente, pur prevedendo che la comunicazione debba essere effettuata utilizzando l'apposito modello approvato con il predetto provvedimento del Direttore dell'AdE, chiarisce, al punto 4, che « ai sensi del comma 2 dell'art. 5-bis l'adesione non richiede l'espletamento di particolari formalità, traducendosi in una semplice comunicazione del contribuente all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente» ed elenca gli elementi della comunicazione essenziali, che consentano di individuare con esattezza il p.v.c. oggetto dell'adesione ed il soggetto che presenta la comunicazione.

Il motivo non evidenzia in che modo la formulazione dell'istanza di adesione senza ricorrere al modulo abbia compromesso effettivamente l'esatta individuazione di tali Ric. 2019 n. 34341 sez.

MT - ud. 19-10-2021 -3- elementi definiti essenziali dalla prassi (su analoga carenza delle censure dell'Ufficio nel merito si fonda sostanzialmente la ratio decidendi rassegnata dalla CTR).». [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in assenza di precedenti specifici di legittimità in materia, non sussista l'evidenzia decisoria e sia necessaria la rimessione alla pubblica udienza della Sezione V di questa Corte.

P. Q. M. Rimette il ricorso alla pubblica udienza della Sezione V di questa Corte.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 34341-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2303/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale , con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, ha rigettato l'appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ragusa, che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. contro il silenzio rifiuto dell'istanza della stessa contribuente di adesione al p.v.c. della G.d.F. dell'i dicembre 2008, nonché contro due avvisi d'accertamento, attinenti gli anni d'imposta 2006 e 2007, emessi sulla scorta di quest'ultimo atto. La contribuente si è costituita con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con l'unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 83, comma 18, del d.l. n. 112del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, nonché dell'art. 5 bis del d.lgs. n. 218 del 1997. Assume infatti la ricorrente, nella sostanza, che il giudice a quo avrebbe errato nel ritenere che l'effettuazione, da parte Ric. 2019 n. 34341 sez. MT - ud. 19-10-2021 -2- della contribuente, della comunicazione dell'adesione, prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con modalità diverse da quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e senza allegazione della copia di un documento di identità della persona fisica dichiarante, non sia nulla, come invece dovrebbe concludersi in base alli art. 4, comma 1, del medesimo provvedimento. Il relatore ha formulato la seguente proposta: « L'art. 83, comma 18-quater, del Decreto-legge del 25/06/2008 n. 112, convertito con modifica da Legge n. 133 del 06/08/2008, non dispone che le modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente, prevista dall'articolo 5- bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, debbano essere adottate a pena di nullità, come invece stabilisce l'art. 4, comma 1, di quest'ultimo. La stessa circolare n. 55/E/2008, invocata dalla ricorrente, pur prevedendo che la comunicazione debba essere effettuata utilizzando l'apposito modello approvato con il predetto provvedimento del Direttore dell'AdE, chiarisce, al punto 4, che « ai sensi del comma 2 dell'art. 5-bis l'adesione non richiede l'espletamento di particolari formalità, traducendosi in una semplice comunicazione del contribuente all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente» ed elenca gli elementi della comunicazione essenziali, che consentano di individuare con esattezza il p.v.c. oggetto dell'adesione ed il soggetto che presenta la comunicazione. Il motivo non evidenzia in che modo la formulazione dell'istanza di adesione senza ricorrere al modulo abbia compromesso effettivamente l'esatta individuazione di tali Ric. 2019 n. 34341 sez. MT - ud. 19-10-2021 -3- elementi definiti essenziali dalla prassi (su analoga carenza delle censure dell'Ufficio nel merito si fonda sostanzialmente la ratio decidendi rassegnata dalla CTR).». [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in assenza di precedenti specifici di legittimità in materia, non sussista l'evidenzia decisoria e sia necessaria la rimessione alla pubblica udienza della Sezione V di questa Corte. P. Q. M. Rimette il ricorso alla pubblica udienza della Sezione V di questa Corte. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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