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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 23686/2024

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l ricorso n. 1605/2019proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 24; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marchen. 290/4/2018, depositata il 24 maggio 2018.

Visto l’atto depositato il 12 giugno2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso n. 1605/2019proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 24; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marchen. 290/4/2018, depositata il 24 maggio 2018. Visto l’atto depositato il 12 giugno2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il
Decreto Cassazione n. 23686/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris