CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06387/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 26 / 02/2025 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 27619 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27619del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75M44 F152S) rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71S11 B180O) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappre- sentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA]- nedetto rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DGD MRA58S23 F152T ) -controricorrente- nonché CARROZZO Domenico(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64M23 D422Q) -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 714/2022, pubblicatain data 9 maggio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un processo di esecuzione forzata promosso da In- tesa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata da doValue S.p.A., nei Ric. n. 27619/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ul- timo ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art.617 c.p.c.. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Brindisi, con condanna al pagamento delle spese di lite, in so- lido, dell’opponente Carrozzo e dell’altra debitrice esecutata, [OSCURATO:PERSONA], evocata in giudizio quale litisconsorte necessaria. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al solo capo della decisione relativo alle spese, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresen- tata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altrointimato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione delle normedi cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. , in relazione all ’ art. 360 c.p.c., comma 1°, n. 3)». Secondo la ricorrente « l’impugnata sentenza è erronea per avere condannato la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ritenendola “soccombente”, alla rifusione delle spese di lite in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.». Il motivo è fondato. 1.1Va premesso che risulta senz’altro erronea in diritto la ra- gione posta dal giudice di primo e unico grado a fondamento della condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite. Il tribunale si è, infatti, limitato ad osservare che quest’ultima non poteva ritenersi “estranea” al giudizio di opposizione Ric. n. 27619/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 (contrariamente a quanto sostenutodalla stessa), essendo liti- sconsorte necessaria, sulla base della seguente testuale argo- mentazione: «Deve disattendersi, infine, l’eccezione di estraneità rispetto all’odierno giu- dizio addotta da [OSCURATO:PERSONA]. Costei, infatti, nella sua qualità di coob- bligata, non può essere considerata terza, giacché è stata destinataria dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento immobiliare. Poiché, dunque, il presente giudizio di merito premana dall’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] resa dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare n. 6/2020 R.G.E.Imm. nella quale [OSCURATO:PERSONA] è parte esecutata, quest’ultima riveste la qualifica di litisconsorte necessario, non essendo estranea al rapporto sostanziale de- dotto in giudizio». Orbene, che la [OSCURATO:PERSONA] sia da considerare litisconsorte ne- cessaria nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso da altro esecutato è innegabile (e del resto pacifico) ma ciò non giustifica, di per sé, la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, in mancanza di una sua effettiva soccombenza,ai sensi dell’art. 91 c.p.c., relativamente alle domande proposte e alle difese e conclusioni rassegnate con riguardo alle stesse. D’altra parte, il mancato accoglimento di quella che il tribunale ha qualificato come “eccezionedi estraneità rispetto all’odierno giudizio” non potrebbe determinare (e, d’altronde, non pare neanche in concreto avere determinato, per quanto è dato evin- cere dalla, invero non chiarissima, motivazione del provvedi- mento impugnato), una situazione di soccombenza: la con- danna alle spese pare, in realtà, essere stata ricondotta dal tri- bunale esclusivamente alla posizione di litisconsorte necessaria della [OSCURATO:PERSONA], non già alla sua effettiva e concreta soc- combenza. In ogni caso, dal tenore complessivo delle difese della [OSCURATO:PERSONA]- maso emerge chiaramente che quella della sua “estraneità” al giudizio costituisce semplicemente la ragione indicata a fonda- mento della mancata formulazione di conclusioni sul merito dell’opposizioneproposta dal Carrozzo, cioè la ragione per cui essa ha dichiarato che non intendeva prendere posizione in Ric. n. 27619/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 ordine all’esito della predetta opposizione, rimettendosi in pro- posito alla decisione del tribunale. In definitiva, il tribunale ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pa- gamento delle spese di lite sulla base di una motivazione erro- nea in diritto, avendo fatto discendere tale condanna dalla sua mera posizione di litisconsorte necessaria (il che contrasta con l’art. 91 c.p.c.) o, al più (benché ciò neanche siapossibile com- prenderecon chiarezza dalla motivazione della decisione impu- gnata), dalla ritenuta infondatezza di una eccezione di difetto di legittimazione passiva che, comunque, non poteva qualifi- carsi tale. Tali considerazioni sarebbero già, di per sé, sufficient i per la cassazione della decisione impugnata. 1.2Anche a considerare , comunque, la “sostanza” del ricorso, deve escludersi che la ricorrente sia effettivamente soccom- bente nel presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto l’opposizione, non ne ha chie- sto in alcun modo l’accoglimento, né ha preso posizione in or- dine a nessuna delle questioni poste con la stessa, dichiarando, anzi, espressamente, in proposito,di rimettersi « al Tribunale in ordine alle determinazioni che riterrà di adottare». L’unico passaggio della sua comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione che potrebbe (ma solo astratta- mente, per quanto si dirà) indurre ad un dubbio è il punto “2” delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta: «2. qualora il Tribunale dovesse decidere di confer- mare l’ordinanza di sospensione esecutiva, vorrà ribadire, an- che, la sospensione dell’intero procedimento esecutivo». Tale punto, peraltro, fa seguito al punto 1, che è formulato come segue: «1. si rimette al Tribunale in ordine alle determinazioni che riterrà di adottare in relazione al presente reclamo». È chiaro che vi è un refusoimmediatamente percepibile, in tali conclusioni, in quanto le stesse appaiono formulate, Ric. n. 27619/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 erroneamente, in relazione al procedimento di reclamo e non in relazione al giudizio di opposizione. D’altra parte, si deve considerare, in proposito: a) in primo luogo, che la questione della sospensione dell’ese- cuzione è, in realtà, estranea all’oggetto della fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione (nel quale si decide il merito dell’opposizione agli atti esecutivi: sia in caso diacco- glimento che di rigetto dell’opposizione , infatti, il provvedi- mento cautelare di sospensione viene automaticamente cadu- cato, nel primo caso perché è dichiarata la definitiva nullità de- gli atti opposti, nel secondo, in base ai principi generali che re- golano i rapporti tra il provvedimento cautelare e la decisione di merito in primo grado; il tribunale, in altri termini, non eser- cita alcun potere decisionale diretto in ordine al mero provve- dimento di sospensione, che resta sempre una prerogativa esclusiva del giudice dell’esecuzione); di conseguenza, è del tutto plausibile che il riferimento a tale questione, contenuta nel secondo punto delle conclusionirassegnate dalla ricorrente, sia un mero refuso, esattamente come il riferimento al “re- clamo” nel primo punto; b) in secondo luogo, che la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] conte- nuta nel punto 2 delle sue conclusioni è una richiesta mera- mente subordinata, avanzata per il solo caso in cui il tribunale avesse deciso di confermare l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione, il che (oltre a non potere avvenire tecnica- mente, sul piano processuale, come già chiarito) nei fatti e in concreto non è avvenuto(il che è assorbente); quindi, si tratta di una “domanda” (anche a volerla qualificare come tale) che, al più, sarebbe rimasta assorbita e, non essendo stata esami- nata, su di essa non vi può essere soccombenza in senso tec- nico; c) infine, il punto 2 delle conclusionidella comparsa di costitu- zione e risposta della [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di opposizione Ric. n. 27619/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 non è stato espressamente riproposto in sede di precisazione delle conclusioni; èvero che, in tale ultima sede, è stato ope- ratoun iniziale richiamo alle conclusioni già formulate in sede di costituzione, ma è anche vero che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha infine ribadito esclusivamente di rimettersi « al Tribunale, non avendo nulla da interloquire sul punto», ritenendosi (cor- rettamente) estranea, sul piano sostanziale,alle questioni po- ste dall’opponente, ciò conferma ulteriormente l’assunto se- condo il quale i punti delle conclusioni della comparsa di costi- tuzione e risposta che facevano riferimento al reclamo ed alla questione della sospensione dell’esecuzione fossero in realtà meri refusi, non idonei ad esprimere effettiveconclusioni di me- rito in ordine all’opposizione proposta dal Carrozzo e, di conse- guenza, non idonei a determinare una situazione di soccom- benza effettiva della [OSCURATO:PERSONA]. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Nullità della sentenza per violazione dell ’ art. 112 c.p.c. , in relazione all ’ art. 360 c.p.c., comma 1°, n. 4)». La ricorrente sostiene che «l’impugnata sentenza è nulla lad- dove, nel condannare la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alle spese di lite in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., ha pronunciato ultra petita. La [OSCURATO:SOCIETA]., infatti, aveva, esplicitamente, chiesto la condanna del solo [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite della fase sommaria e di quella di merito, subordinando la condanna, anche, della [OSCURATO:PERSONA] all’ipotesi di una sua resistenza». Il motivo resta assorbito, in conseguenza dell’accoglimento del primo. Essendo stata chiesta dalla società opposta la condanna alle spese della [OSCURATO:PERSONA] per il caso di sua “resistenza” – la questioneposta con il presente motivo del ricorso si ridu rrebbe, infine,ad accertare se vi sia stata o meno soccombenza (atteso che la soccombenza, almeno in questo caso, potrebbe esservi Ric. n. 27619/2022 –Sez. 3 – A d. 26 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 solo in caso di “resistenza” all’opposizione da parte del litiscon- sorte). Dunque, una volta chiarito che le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] non possono affatto intendersi come“resistenza” rispetto alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di rigetto dell’opposizione del Carrozzo e che la medesima non ha assunto alcuna posi- zione sul merito dell’opposizione, non potrebbe ravvisarsi al- cuna sua “resistenza”, né alcuna sua soccombenza, onde la sua condanna alle spese èda ritenersi in ogni caso erronea in di- ritto. 3.Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata in relazione al solo capo rela- tivo alla condanna alle spese di lite della ricorrente. Non è necessario disporre alcun rinvio, potendosi comunque in questa sede decidere il merito relativo alla regolamentazione delle spese tra l’odierna ricorrente e la controricorrente: le quali, per l’intero giudizio (di merito e di legittimità), possono essere integralmente compensate, sussistendo motivi suffi- cienti a tal fine, in considerazione dell’andamento dello stesso in sede di merito e dell’oggettiva sussistenza di alcuni elementi di ambiguità, benché non decisivi, nelle difese della ricorrente. Per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata in re