CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 41372/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.CORSI Lorenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha con- fermato la decisione del Tribunale di Velletri che lo aveva riconosciuto colpevole della detenzione, con finalità di spaccio di 60 panetti di hashish da cui erano ricavabili oltre 59.000 dosi singole g lo ha condannato alla pena di giustizia (anni due mesi sei di reclusione ed euro 6.000 di multa). 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che risulta logica e priva di contraddizioni. Va rilevato poi che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al di- niego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferi- mento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche mo- tivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). A tale proposito il giudice distrettuale ha escluso il beneficio con motivazione del tutto coerente al suddetto insegnamento eviden- ziando la gravità del reato, la capacità diffusiva dello stupefacente, i collegamenti con realtà criminali strutturate e organizzate e l'assenza di elementi di meritevolezza quali compor- tamenti collaborativi o resipiscenti. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan- dosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 r- - --_-,z7"- -- Il Consigliere estensore Il Presidente 1N CA [OSCURATO:PERSONA] layl Cia ,, 1 NOV ì024 \...-/- 2