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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 giugno 2022

Cassazione n. 09391/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udita l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado del 3 dicembre 2020 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen., per essersi, nella qualità di pubblico ufficiale, quale amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], avendo per ragioni del suo ufficio la disponibilità del patrimonio dell'amministrato (in particolare la delega ad operare sul conto corrente bancario e sui titoli di risparmio intestati al Bergami), appropriata indebitamente della somma di euro 25.000 emettendo, tra il 5 settembre e il 14 ottobre 2013, quattro assegni utilizzati per acquistare con atto notarile del 18 ottobre 2013 un immobile sito a Voghera adibito per uso proprio personale.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 327-bis cod. proc. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale, con provvedimento adottato nell'udienza del 20 giugno 2022, immotivatamente espunto un verbale di dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] acquisite dal difensore nell'esercizio delle facoltà di investigazioni difensive, verbale che era stato allegato ad una memoria difensiva contenente motivi nuovi di appello e di cui sarebbe stata possibile l'acquisizione nel corso del giudizio.

2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale disatteso la richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata all'assunzione della prova testimoniale a mezzo dell'esame di [OSCURATO:PERSONA]: trattandosi di istanza difensiva compatibile con il rito abbreviato in appello, potenzialmente idonea a incidere sul complesso degli elementi di prova già acquisiti, in quanto capace di dimostrare che l'acquisto dell'immobile indicato nel capo d'imputazione era avvenuto, sia pur senza una previa autorizzazione del giudice tutelare, su sollecitazione dello stesso Bergami, dunque con una iniziativa della imputata nella quale era assente l'elemento psicologico necessario per la configurabilità del reato contestato; richiesta che era stata immotivatamente rigettata dalla Corte con un generico riferimento alla sua irrilevanza e al suo carattere esplorativo.

2.3. Vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito utilizzato un differente criterio di valutazione della prova nell'esame dei plurimi episodi di peculato oggetto di addebito: tenuto conto che la Gazzaniga era stata mandata assolta dal giudice di primo grado in relazione ad altri analoghi episodi di appropriazione di denaro del Bergami, compiuti sempre in assenza di autorizzazione del giudice tutelare, con riferimento ai quali la prevenuta era stata prosciolta con la formula dubitativa 'perché il fatto non costituisce reato' in quanto non era stata acquisita la prova che quelle iniziative non fossero collegabili alla volontà dell'amministrato; decisione, dunque, basata su un parametro valutativo della prova che ben avrebbe potuto indirizzare la lettura della vicenda concernente l'utilizzo dei 25.000 euro per l'acquisto dell'immobile di Voghera.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato.

2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

La decisione della Corte di appello di Milano di espungere dal fascicolo del dibattimento il verbale delle dichiarazioni di una persona informata dei fatti che il difensore aveva acquisito ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen., verbale che era stato poi allegato all'atto di appello presentato contro la sentenza emessa in primo grado all'esito di rito abbreviato, si pone esattamente in linea con il pacifico indiritto interpretativo secondo il quale la richiesta di giudizio abbreviato c.d.

"secco" di cui all'art. 438, comma 1, cod. proc. pen., comporta la definizione del processo allo stato degli atti, che determina la formazione della "res iudicanda" sulla base del quadro probatorio già esistente: con la conseguenza che nessuna prova, documentale od orale, può essere successivamente acquisita, salva la facoltà dell'imputato, ammesso al giudizio abbreviato, di sollecitare il giudice all'esercizio dei poteri di cui all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. (così, tra le molte, Sez. 4, n. 51950 del 15/11/2016, Peano, Rv. 268694; Sez. 3, n. 5457 del 28/11/2013, dep. 2014, Mauro, Rv. 258020; Sez. 4, n. 6969 del 20/11/2012, deo. 2013, Cerani, Rv. 254478).

Criterio esegetico che è stato più di recente ribadito con riferimento ad una fattispecie analoga a quella oggi in esame, nella quale si è spiegato che il diritto del difensore di svolgere indagini difensive, pur esercitabile in ogni stato e grado del procedimento, deve tuttavia essere coordinato, affinché i risultati di dette indagini possano trovare ingresso nel processo, con i criteri ed i limiti specificamente previsti dal codice per la formazione della prova: di talché si è ritenuta legittima la decisione di non acquisire i verbali delle dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive che erano stati allegati all'atto di appello ed ai motivi nuovi (in questo senso Sez. 1, n. 19753 del 30/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 28136).

3. Il secondo e il terzo motivo del ricorso, strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, sono privi di pregio.

Premesso che non è pertinente il riferimento, contenuto nel ricorso, alla giurisprudenza formatasi con riferimento alla definizione dell'ambito applicativo della disposizione dettata dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che, riguardando i casi di riforma in appello di una sentenza assolutoria di primo grado, è norma non rilevante nel caso di specie, va ricordato come questa Corte di cassazione ha reiteratamente chiarito quali sono i presupposti per l'attivazione dell'istituto della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nell'ipotesi di abbreviato in appello.

Al riguardo si è puntualizzato, da un lato, che nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado, essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (così, ex multis, Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061); e, da altro lato, che nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (così, tra le altre, Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163; Sez. 1, n. 17607 del 31/03/2016, Palombo, Rv. 266623).

Alla luce di tali regulae iuris per un verso va negato che la Corte territoriale abbia formalmente violato il dettato dell'art. 603 cod. proc. pen., avendo espressamente giustificato la sua decisione di non dare seguito alla sollecitata rinnovazione della istruzione in quanto la prova orale di cui era stata domandata l'assunzione, peraltro in forma esplorativa e senza alcuna indicazione in ordine alla sua natura sopravvenuta, era risultata irrilevante a fronte di prove certe in ordine alla finalizzazione uti domini del denaro dell'amministrato che aveva fatto l'odierna imputata e dell'assenza di qualsivoglia serio e concreto elemento di riscontro della tesi difensiva (peraltro dall'interessata o dal suo difensore neppure prospettata nel corso del giudizio di primo grado) secondo cui l'acquisto di quell'immobile era stato compiuto nell'intesse ovvero su disposizione del Bergami.

E, per altro verso, deve escludersi che la Corte sia incorsa in una contraddizione nella motivazione ovvero abbia utilizzato nella propria decisione argomenti palesemente viziati da illogicità: avendo, al contrario, condivisibilmente spiegato come, a differenza di altre situazioni nelle quali era risultato che la Gazzaniga, sempre senza chiedere alcuna autorizzazione al giudice tutelare, aveva "disinvoltamente" utilizzato il denaro del Bergami per fare fronte ad esigenze individuali dello stesso amministrato o per saldare taluni debiti di enti assistenziali o di istituzioni con le quali il Bergami aveva avuto dirette relazioni personali (episodi che avevano integrato formali appropriazioni e che erano stati oggetto di ulteriori addebiti, dai quali, però, l'imputata era stata mandata assolta nel giudizio di primo grado con il dubbio circa la sussistenza del necessario elemento psicologico del reato di peculato), nel caso oggetto dell'imputazione per la quale vi era stata condanna la Cazzaniga era stata riconosciuta responsabile non per aver omesso di chiedere all'autorità giudiziaria civile la necessaria autorizzazione, ma perché il denaro prelevato con assegni dal conto corrente dell'amministrato era stato da lei utilizzato nell'ottobre 2013 per acquistare un immobile di Voghera che aveva intestato a se stessa: bene che, come è fin tropo evidente, sarebbe stato intestato al Bergami se - come si è tentato di far credere - l'intenzione della imputata fosse stata davvero quella di venire incontro ad un bisogno del proprio amministrato.

4. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili liquidate, in ragione dell'attività effettivamente svolta, come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5 ( Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanze e difesa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udita l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado del 3 dicembre 2020 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen., per essersi, nella qualità di pubblico ufficiale, quale amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], avendo per ragioni del suo ufficio la disponibilità del patrimonio dell'amministrato (in particolare la delega ad operare sul conto corrente bancario e sui titoli di risparmio intestati al Bergami), appropriata indebitamente della somma di euro 25.000 emettendo, tra il 5 settembre e il 14 ottobre 2013, quattro assegni utilizzati per acquistare con atto notarile del 18 ottobre 2013 un immobile sito a Voghera adibito per uso proprio personale. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 327-bis cod. proc. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale, con provvedimento adottato nell'udienza del 20 giugno 2022, immotivatamente espunto un verbale di dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] acquisite dal difensore nell'esercizio delle facoltà di investigazioni difensive, verbale che era stato allegato ad una memoria difensiva contenente motivi nuovi di appello e di cui sarebbe stata possibile l'acquisizione nel corso del giudizio. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale disatteso la richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata all'assunzione della prova testimoniale a mezzo dell'esame di [OSCURATO:PERSONA]: trattandosi di istanza difensiva compatibile con il rito abbreviato in appello, potenzialmente idonea a incidere sul complesso degli elementi di prova già acquisiti, in quanto capace di dimostrare che l'acquisto dell'immobile indicato nel capo d'imputazione era avvenuto, sia pur senza una previa autorizzazione del giudice tutelare, su sollecitazione dello stesso Bergami, dunque con una iniziativa della imputata nella quale era assente l'elemento psicologico necessario per la configurabilità del reato contestato; richiesta che era stata immotivatamente rigettata dalla Corte con un generico riferimento alla sua irrilevanza e al suo carattere esplorativo. 2.3. Vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito utilizzato un differente criterio di valutazione della prova nell'esame dei plurimi episodi di peculato oggetto di addebito: tenuto conto che la Gazzaniga era stata mandata assolta dal giudice di primo grado in relazione ad altri analoghi episodi di appropriazione di denaro del Bergami, compiuti sempre in assenza di autorizzazione del giudice tutelare, con riferimento ai quali la prevenuta era stata prosciolta con la formula dubitativa 'perché il fatto non costituisce reato' in quanto non era stata acquisita la prova che quelle iniziative non fossero collegabili alla volontà dell'amministrato; decisione, dunque, basata su un parametro valutativo della prova che ben avrebbe potuto indirizzare la lettura della vicenda concernente l'utilizzo dei 25.000 euro per l'acquisto dell'immobile di Voghera. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La decisione della Corte di appello di Milano di espungere dal fascicolo del dibattimento il verbale delle dichiarazioni di una persona informata dei fatti che il difensore aveva acquisito ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen., verbale che era stato poi allegato all'atto di appello presentato contro la sentenza emessa in primo grado all'esito di rito abbreviato, si pone esattamente in linea con il pacifico indiritto interpretativo secondo il quale la richiesta di giudizio abbreviato c.d. "secco" di cui all'art. 438, comma 1, cod. proc. pen., comporta la definizione del processo allo stato degli atti, che determina la formazione della "res iudicanda" sulla base del quadro probatorio già esistente: con la conseguenza che nessuna prova, documentale od orale, può essere successivamente acquisita, salva la facoltà dell'imputato, ammesso al giudizio abbreviato, di sollecitare il giudice all'esercizio dei poteri di cui all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. (così, tra le molte, Sez. 4, n. 51950 del 15/11/2016, Peano, Rv. 268694; Sez. 3, n. 5457 del 28/11/2013, dep. 2014, Mauro, Rv. 258020; Sez. 4, n. 6969 del 20/11/2012, deo. 2013, Cerani, Rv. 254478). Criterio esegetico che è stato più di recente ribadito con riferimento ad una fattispecie analoga a quella oggi in esame, nella quale si è spiegato che il diritto del difensore di svolgere indagini difensive, pur esercitabile in ogni stato e grado del procedimento, deve tuttavia essere coordinato, affinché i risultati di dette indagini possano trovare ingresso nel processo, con i criteri ed i limiti specificamente previsti dal codice per la formazione della prova: di talché si è ritenuta legittima la decisione di non acquisire i verbali delle dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive che erano stati allegati all'atto di appello ed ai motivi nuovi (in questo senso Sez. 1, n. 19753 del 30/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 28136). 3. Il secondo e il terzo motivo del ricorso, strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, sono privi di pregio. Premesso che non è pertinente il riferimento, contenuto nel ricorso, alla giurisprudenza formatasi con riferimento alla definizione dell'ambito applicativo della disposizione dettata dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che, riguardando i casi di riforma in appello di una sentenza assolutoria di primo grado, è norma non rilevante nel caso di specie, va ricordato come questa Corte di cassazione ha reiteratamente chiarito quali sono i presupposti per l'attivazione dell'istituto della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nell'ipotesi di abbreviato in appello. Al riguardo si è puntualizzato, da un lato, che nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado, essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (così, ex multis, Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061); e, da altro lato, che nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (così, tra le altre, Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163; Sez. 1, n. 17607 del 31/03/2016, Palombo, Rv. 266623). Alla luce di tali regulae iuris per un verso va negato che la Corte territoriale abbia formalmente violato il dettato dell'art. 603 cod. proc. pen., avendo espressamente giustificato la sua decisione di non dare seguito alla sollecitata rinnovazione della istruzione in quanto la prova orale di cui era stata domandata l'assunzione, peraltro in forma esplorativa e senza alcuna indicazione in ordine alla sua natura sopravvenuta, era risultata irrilevante a fronte di prove certe in ordine alla finalizzazione uti domini del denaro dell'amministrato che aveva fatto l'odierna imputata e dell'assenza di qualsivoglia serio e concreto elemento di riscontro della tesi difensiva (peraltro dall'interessata o dal suo difensore neppure prospettata nel corso del giudizio di primo grado) secondo cui l'acquisto di quell'immobile era stato compiuto nell'intesse ovvero su disposizione del Bergami. E, per altro verso, deve escludersi che la Corte sia incorsa in una contraddizione nella motivazione ovvero abbia utilizzato nella propria decisione argomenti palesemente viziati da illogicità: avendo, al contrario, condivisibilmente spiegato come, a differenza di altre situazioni nelle quali era risultato che la Gazzaniga, sempre senza chiedere alcuna autorizzazione al giudice tutelare, aveva "disinvoltamente" utilizzato il denaro del Bergami per fare fronte ad esigenze individuali dello stesso amministrato o per saldare taluni debiti di enti assistenziali o di istituzioni con le quali il Bergami aveva avuto dirette relazioni personali (episodi che avevano integrato formali appropriazioni e che erano stati oggetto di ulteriori addebiti, dai quali, però, l'imputata era stata mandata assolta nel giudizio di primo grado con il dubbio circa la sussistenza del necessario elemento psicologico del reato di peculato), nel caso oggetto dell'imputazione per la quale vi era stata condanna la Cazzaniga era stata riconosciuta responsabile non per aver omesso di chiedere all'autorità giudiziaria civile la necessaria autorizzazione, ma perché il denaro prelevato con assegni dal conto corrente dell'amministrato era stato da lei utilizzato nell'ottobre 2013 per acquistare un immobile di Voghera che aveva intestato a se stessa: bene che, come è fin tropo evidente, sarebbe stato intestato al Bergami se - come si è tentato di far credere - l'intenzione della imputata fosse stata davvero quella di venire incontro ad un bisogno del proprio amministrato. 4. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili liquidate, in ragione dell'attività effettivamente svolta, come indicato in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5 ( Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanze e difesa
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