CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01290/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6094/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. TOMMASO D'AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 855/2021 depositata il22/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva accolto il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. contro la decisione del Tribunale di Pesaro. Quest’ultimo aveva respinto la domanda della controparte, volta ad ottenere l’accertamento negativo di un credito, ed aveva invece accolto la domanda riconvenzionale di pagamento dell’importo di € 11.570, derivante da un rapporto di subappalto inter partes; che ad avviso della Corte distrettuale, la nota di credito contenente un minor importo (€ 5.893,65) sarebbe scaturita da un accordo transattivo, derivante da elementi oggettivi, come il fatto che la Essedi si era fatta riconoscere, in esito al negozio, il pagamento della pulizia dei vetri e del pozzo luce, pur avendo concesso uno sconto complessivo di € 5.893,65. E ciò avrebbe reso “assolutamente evidente che le prestazioni precedenti a quelle di pulizia (tra cui indubbiamente quelle descritte nella fattura n. 58) dovevano necessariamente essere state considerate dalla Essedi nell’importo complessivo del proprio credito”; che la [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita, depositando controricorso; Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi, illustrati da successiva memoria; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si invoca violazione dell’art. 1967 c.c.: l’esistenza di una transazione deve essere provata per iscritto e, nella specie, non sarebbe esistito alcun atto transattivo, tanto che la Corte d’appello avrebbe fatto riferimento ad una presunzione; che, mediante il secondo, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rileva la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe appunto utilizzato una presunzione semplice, fondata su fatti privi di gravità, precisione e concordanza; che i due motivi, che possono essere scrutinati insieme per la loro connessione logica, sono fondati; che questa Suprema Corte ha affermato come, affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una "res dubia", e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche. L'oggetto della transazione, peraltro, non è ilrapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni, che possono consistere anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali(Sez. 3, n. 7999 del 1° aprile 2022); che, inoltre, poiché la transazione richiede la forma scritta unicamente “ad probationem” (salvo quando riguardi uno dei rapporti di cui all’art. 1350, n. 12, c.c.), la prova del contratto può anche essere fornita da un documento sottoscritto da una sola parte, ove risulti il consenso anche soltanto tacito, purché univoco, dell’altra parte manifestato mediante attuazione integrale dei relativi patti (Sez. 2, n. 1627 del 23 gennaio 2018); che, nella specie, la Corte d’appello ha ipotizzato la sussistenza dell’accordo transattivo, senza chiarire quale fosse la res dubia e senza neppure analizzare le reciproche concessioni, dal momento che la sentenza impugnata tace anche sulla posizione iniziale della [OSCURATO:SOCIETA], che si sarebbe limitata a chiedere ed usufruire di uno sconto sull’originaria fattura; che, allo stesso modo, il giudice distrettuale nulla dice in ordine all’accettazione tacita da parte della [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto limitarsi ad accettare lo sconto proposto ex adverso; che, in sostanza, la sentenza impugnata è costruita su una mera supposizione, ossia su una presunzione semplice (siccome il prezzo scontato conteneva le voci “pulizia vetri e pozzo luce” evidentemente la posa del vetro e della luce doveva già essere stata conteggiata in precedenza), inidonea alla prova di una transazione (Sez. 3, n. 14469 del 30 maggio 2008); che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata ed al giudice del rinvio spetterà la valutazione della fattispecie alla luce dei principi testé esposti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizi